Sentenza del 05/05/2021 n. 648 - Comm. Trib. Reg. per il Veneto
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
L'ufficio contestava la decadenza delle agevolazioni fiscali per l'acquisto della prima casa relative al rogito registrato il 23.12.2016, sostenendo che i contribuenti non avevano trasferito la residenza nel Comune di Treviso entro i diciotto mesi prescritti dall'art. 1 nota II bis della Tariffa, Parte prima, allegata al D.P.R. n. 131/86. Inoltre l'ufficio ha recuperato il credito d'imposta correlato al successivo acquisto di altra abitazione con agevolazioni prima casa, ai sensi dell'art. 7, commi 1 e 2 della L. n. 448/98. I ricorrenti hanno invocato la causa di forza maggiore: l'immobile acquistato tramite procedura fallimentare risultava abusivamente occupato dal fallito, impedendo il trasferimento della residenza nei termini.
La decisione
Il Tribunale d'appello ha respinto l'appello dei contribuenti e confermato la legittimità degli avvisi di accertamento e del recupero del credito d'imposta. Il Collegio ha ritenuto che la causa di forza maggiore non fosse provata in termini di imprevedibilità e non imputabilità, poiché dagli atti emergeva che i coniugi erano a conoscenza della presenza dell'occupante sin dall'avvio della procedura di vendita e avevano da subito attivato azioni giudiziali per ottenere il rilascio. Il requisito del trasferimento della residenza entro il termine è stato considerato costitutivo del diritto all'agevolazione; il mancato adempimento fa venir meno il beneficio. Spese compensate in appello.
Norme richiamate
D.P.R. n. 131/1986, Tariffa, Parte prima, nota II-bis all'art. 1
Il trasferimento della residenza nel Comune in cui si trova l'immobile entro 18 mesi dall'acquisto è requisito costitutivo per fruire delle agevolazioni prima casa; la sua mancata osservanza determina la decadenza del beneficio
L. n. 448/1998, art. 7, commi 1 e 2
Il credito d'imposta connesso all'agevolazione prima casa si trasferisce al secondo acquisto se la vendita e il riacquisto avvengono nei termini previsti (entro un anno dall'alienazione); l'ufficio ha agito sul presupposto che le condizioni per mantenere l'agevolazione non erano rispettate
Principio generale sulla causa di forza maggiore
Per invocare la forza maggiore ai fini dell'esonero dall'obbligo è necessario dimostrare l'imprevedibilità e la non imputabilità dell'evento; la mera difficoltà o il fatto che sia intervenuta un'occupazione non basta se l'acquirente era a conoscenza della situazione o non ha agito con diligenza
Massime di principio
- L'adempimento del trasferimento di residenza entro il termine previsto è un requisito sostanziale per mantenere le agevolazioni prima casa; la sua mancata osservanza produce la decadenza del beneficio.
- La causa di forza maggiore può giustificare la mancata traslazione della residenza solo se l'evento è realmente imprevedibile e non imputabile al beneficiario; la conoscenza preventiva del problema o la mancata adozione di misure tempestive vanificano la difesa.
- In caso di acquisto di immobili occupati o provenienti da procedure concorsuali è essenziale documentare con precisione lo stato di fatto, le informazioni ottenute in sede di gara/rogito e gli atti tempestivamente posti in essere per ottenere il rilascio (es. istanze, decreti, esecuzioni), poiché tali elementi sono decisivi in sede giurisdizionale.
- Chi intende fruire delle agevolazioni prima casa quando acquista beni potenzialmente problematici dovrebbe prevedere garanzie contrattuali (clausole risolutive, indennizzi) o valutare misure alternative per assicurare il trasferimento della residenza nei termini, altrimenti espone il diritto alle agevolazioni a rischio di decadenza.
- In sede di contenzioso tributario la prova dell'imprevedibilità e dell'irresponsabilità dell'evento è a carico del contribuente; atti e conoscenze anteriori al rogito pesano negativamente sulla tesi del caso fortuito non imputabile.
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