Sentenza del 05/05/2021 n. 11684 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società aveva presentato istanze di definizione agevolata (condono) ai sensi della L. n. 289/2002, art. 9-bis, per diversi anni (1999-2003) versando solo la prima rata; l'Agenzia di Parma ha emesso provvedimenti di diniego per insufficiente versamento e conseguenti cartelle di pagamento (D.P.R. n. 600/1973, art. 36-bis). La società ha impugnato in primo grado e in appello ottenendo in parte rideterminazioni; l'Ufficio ha poi emesso una cartella per ruolo straordinario per mancata ottemperanza. In sede di appello la CTR ha riunito i procedimenti, ha accolto parzialmente l'appello incidentale dell'Ufficio ritenendo inefficaci le istanze di condono per omesso versamento delle rate, ha detratto alcune poste (Euro 60.125,22) e ha fissato il credito erariale complessivo in Euro 1.665.564,07 oltre interessi, escludendo la rivalutazione monetaria. La società ha proposto ricorso per cassazione contro la decisione di CTR.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso della società. In sintesi: ha respinto l'eccezione di tardività proposta dall'Ufficio e ha ritenuto che, in relazione ai procedimenti instaurati anteriormente al 4 luglio 2009, restasse applicabile il termine annuale; ha confermato il principio secondo cui il condono ex art. 9-bis L. 289/2002 è condizionato all'integrale pagamento delle somme dovute e che il mancato o non integrale pagamento rende inefficace l'istanza di definizione; ha richiamato la disapplicazione dell'art. 9-bis per l'IVA per incompatibilità con la disciplina comunitaria; ha ritenuto le cartelle sufficientemente motivate richiamando il dettaglio degli addebiti e la possibilità di verifica, anche se laboriosa; ha considerato infondate o inammissibili le doglianze della società relative a violazioni procedurali, motivazionali e di omessa pronuncia. Condanna la ricorrente al pagamento delle spese di giudizio (liquidate in Euro 10.000,00 oltre spese prenotate a debito).
Norme richiamate
L. n. 289 del 2002, art. 9-bis
Il condono previsto è condizionato all'integrale pagamento delle somme dovute; il pagamento rateale produce effetti di definizione solo se effettuato nei termini e modi previsti; l'omesso o non integrale pagamento rende inefficace l'istanza di definizione.
L. n. 350 del 2003, art. 2, comma 45
Ha disposto la riapertura dei termini per sanare mancati o ritardati pagamenti; nel caso esaminato la società ha presentato nuova dichiarazione integrativa avvalendosi della riapertura ma non ha provveduto al pagamento integrale, con le conseguenze previste dall'art. 9-bis.
D.P.R. n. 600 del 1973, art. 36-bis
Consente l'emissione di cartelle basate sulle dichiarazioni presentate dal contribuente; ai fini della motivazione della cartella l'obbligo può essere assolto richiamando la dichiarazione e il dettaglio degli addebiti posti in essa.
D.P.R. n. 633 del 1972, art. 54-bis
Analogamente all'art. 36-bis per l'IVA: la cartella può fare riferimento alle risultanze dichiarative per adempiere l'obbligo motivazionale; tuttavia la disciplina agevolativa relativa all'IVA può essere disapplicata per conflitto con il diritto comunitario.
D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 68
Richiamato dalla CTR per la rideterminazione delle imposte dovute in sede di riesame (ragioni procedurali di quantificazione in appello).
D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 53
Norma sul gravame e sulla specificità dei motivi di impugnazione: la CTR ha correttamente valutato che la censura della ricorrente era generica e priva di riscontri, rigettandola nel merito più che dichiararla inammissibile per carenza di specificità.
Codice di Procedura Civile, art. 327 c.p.c. (termine per ricorso per cassazione)
Richiamato nell'ambito della questione sulla decorrenza del termine di sei mesi (novità introdotta dalla L. n. 69/2009) e sulla autonomia dei giudizi riuniti ai fini del computo dei termini di impugnazione.
Codice di Procedura Civile, art. 360 c.p.c.
art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3,4,5
Disposizioni invocate per i motivi di cassazione (violazione di legge, nullità per mancata pronuncia, insufficiente motivazione); la Corte ha valutato la pertinenza dei motivi rispetto al decisum e la loro ammissibilità.
Codice di Procedura Civile, art. 112 c.p.c.
Richiamato in relazione all'obbligo di pronuncia su tutte le questioni poste: la Corte ha ritenuto che l'assorbimento delle questioni da parte della decisione di merito costituisce pronuncia implicita e non vizia di omessa pronuncia.
Normativa europea (VI Direttiva 77/388/CEE) - giurisprudenza CJEU
VI Direttiva n. 77/388/CEE (richiamata nelle pronunce citate)
La giurisprudenza di legittimità ha stabilito che misure nazionali che esonerano o riducono sanzioni/riscuote IVA in modo difforme dalla disciplina comunitaria sono incompatibili: pertanto l'art. 9-bis è disapplicabile limitatamente alla IVA.
Massime di principio
- Il condono ex art. 9-bis L. 289/2002 è condizionato all'integrale pagamento delle somme; il mancato pagamento delle rate nei termini rende inefficace l'istanza e fa rivivere la pretesa derivante dalle dichiarazioni fiscali.
- Le agevolazioni sul pagamento dell'IVA previste da misure nazionali possono essere disapplicate se incompatibili con la disciplina comunitaria (impossibilità di condonare o escludere sanzioni/adempimenti IVA in contrasto con il diritto UE).
- La cartella esattoriale emessa in base alle dichiarazioni può assolvere l'obbligo motivazionale con il richiamo al dettaglio degli addebiti e alle dichiarazioni stesse; la motivazione non richiede sempre l'esposizione analitica di tutti i criteri se il contribuente può verificare le poste dalle dichiarazioni.
- Nei procedimenti riuniti resta l'autonomia dei singoli giudizi ai fini dei termini di impugnazione: la riunione formale non trasforma automaticamente i termini processuali di tutti i procedimenti alla nuova disciplina introdotta da una successiva legge.
- Il principio dell'assorbimento (proprio o improprio) implica che la decisione sulla questione assorbente può contenere una pronuncia implicita anche sulle questioni assorbite; ciò giustifica in molti casi l'omessa espressa decisione su talune censure senza vizio di nullità.
- In contestazioni sulla motivazione di cartelle è essenziale distinguere tra censure generiche prive di riscontri (spesso inammissibili o rigettate) e contestazioni circostanziate che dimostrino effettiva carenza di indicazioni nel 'dettaglio degli addebiti'.
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