Sentenza del 05/05/2021 n. 1697 - Comm. Trib. Reg. per la Lombardia
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale il privato
La controversia
Accertamento IRAP anno 2012: l'Ufficio aveva recuperato la quota di ammortamento di €285.000 riferita a un costo pluriennale di €2.850.000 iscritto in bilancio nel 2005 come "parziale ristoro" corrisposto in occasione di una scissione parziale. L'Amministrazione sosteneva che l'iscrizione del costo pluriennale non rispettava i criteri civilistici/fiscali e quindi le quote di ammortamento non erano deducibili; il contribuente ha eccepito la decadenza dell'azione accertatrice rispetto all'esercizio in cui il costo originario fu imputato (2005) e ha difeso la legittimità della qualificazione contabile e dell'ammortamento decennale.
La decisione
La Commissione Tributaria Regionale ha rigettato l'appello dell'Agenzia e confermato la sentenza di primo grado che aveva accolto il ricorso della società. È stata ritenuta fondata l'eccezione di decadenza dell'Amministrazione rispetto all'esercizio in cui il costo pluriennale fu originariamente iscritto, con conseguente assorbimento delle questioni di merito. In subordine la Commissione ha ritenuto infondate le censure sull'inerenza e sulla corretta imputazione dell'ammortamento. Spese di giudizio liquidate in favore della resistente per €2.000,00 oltre accessori e oneri di legge.
Norme richiamate
art. 132 n. 4 c.p.c.
Consente motivazione sintetica della sentenza; la Commissione ha limitato l'esame alle questioni rilevanti per la decisione.
art. 118 disp. att. c.p.c.
Richiamato insieme all'art.132 per giustificare motivazione concisa e la non necessità di esaminare analiticamente tutte le questioni sollevate dalle parti.
art. 27 D.L. 28 ottobre 2020, n.137 (convertito)
Richiamato per indicare che la controversia è stata discussa in camera di consiglio secondo le disposizioni emergenziali; non incide sul merito sostanziale.
art. 1, comma 2, D.Lgs. n. 546/1992
Estende al processo tributario il principio per cui il giudice può limitare l'esame alle questioni rilevanti per la decisione.
art. 2423 c.c.
Norma civilistica sui criteri di redazione del bilancio: l'Ufficio aveva dedotto violazioni di tale articolo, ma la Commissione ha ritenuto che la documentazione e la qualificazione economica dell'operazione giustificassero l'iscrizione e l'ammortamento.
art. 103, comma 3, D.P.R. n. 917/1986 (T.U.I.R.)
Prevede il trattamento fiscale degli oneri pluriennali e la possibilità di ammortamento decennale; la Commissione ha ritenuto corretta l'applicazione dell'ammortamento 1/10 e l'inerenza del costo.
Sentenza Corte di Cassazione n. 9993/2018
Principio di riferimento adottato: se l'Amministrazione non ha disconosciuto l'iscrizione del costo pluriennale nel periodo in cui fu imputato (e tale periodo è ormai non più accertabile per decadenza), non può successivamente disconoscere le quote di ammortamento negli esercizi successivi.
Massime di principio
- Se l'amministrazione non contesta la legittimità di un costo pluriennale nel periodo in cui il costo originario è stato imputato in bilancio, è precluso contestare successivamente le quote di ammortamento una volta che il periodo originario è divenuto non più accertabile per decadenza.
- La verifica dei requisiti di deducibilità (competenza economica e inerenza) deve avvenire nell'esercizio in cui il costo pluriennale si manifesta; contestazioni successive sono ammissibili solo se la contestazione dell'origine del costo è stata tempestivamente esercitata.
- La decadenza dell'azione accertatrice tutela la possibilità di difesa del contribuente: contestare quote di ammortamento in periodi successivi senza aver accertato il costo originario nel periodo competente può compromettere il diritto alla prova del contribuente.
- L'autonomia dei periodi d'imposta non legittima l'Amministrazione a rettificare quote ammortizzative imputate in esercizi successivi se non è stata contestata l'iscrizione originaria del costo nel periodo di maturazione.
- Anche se il merito (qualificazione civilistica o corretta applicazione delle norme fiscali sull'ammortamento) può essere valutato, l'eccezione di decadenza, se fondata, assorbe le ulteriori questioni e determina l'esclusione dell'accertamento.
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