Cassazione Civile, Ordinanza n. 34724/2024 del 28/12/2024
Sintesi
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Favorevole al resistente (riscossione)
La controversia
Nel giudizio di merito l'agente della riscossione aveva proposto opposizione allo stato passivo avverso la declaratoria di inammissibilità della domanda di insinuazione al passivo del fallimento, domanda inviata non alla PEC della procedura ma alla PEC personale del curatore, con deposito cartaceo in cancelleria. Il tribunale aveva ritenuto sanato il vizio per raggiungimento dello scopo, aveva respinto l'eccezione del curatore sulla mancanza di valida attestazione di conformità dell'estratto di ruolo e aveva ammesso in parte il credito, escludendo alcune duplicazioni e trattando separatamente i crediti tributari. Il fallimento ha quindi ricorso per cassazione con tre motivi: 1) violazione dell'art. 92 l.fall. per asserita inosservanza dei requisiti della domanda ex art. 93 l.fall., sostenendo che l'avviso ex art. 92 indicava correttamente la PEC della procedura e che dunque la domanda non poteva dirsi irregolare; 2) violazione dell'art. 5, comma 5, d.l. 669/1996 e dell'art. 23 CAD, deducendo che l'estratto di ruolo era inidoneo a provare il credito perché recava un'asseverazione priva di firma digitale o sigla; 3) in subordine, violazione dell'art. 23, comma 2, CAD, dell'art. 2719 c.c., degli artt. 97, comma 7, l.fall. e 2969 c.c., assumendo che la contestazione della curatela fosse specifica, poiché aveva dedotto mancata notifica delle cartelle, mancata annotazione contabile e duplicazioni di crediti.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che il primo motivo non si confrontasse con la ratio decidendi del tribunale, fondata sul raggiungimento dello scopo dell'atto ex art. 156 c.p.c.; che il secondo motivo fosse parimenti inammissibile perché la censura sulla mancanza di firma dell'attestazione non coincideva con un vero disconoscimento della conformità della copia all'originale, mentre per gli estratti di ruolo su supporto analogico vale l'art. 23, comma 2, CAD; che il terzo motivo replicasse la medesima inammissibilità, poiché le deduzioni sulla mancata notifica delle cartelle e sulla mancata registrazione in contabilità erano irrilevanti ai fini del disconoscimento di conformità, e la doglianza sulle duplicazioni riguardava un profilo diverso, già esaminato dal tribunale. La Corte ha inoltre confermato che, per l'insinuazione del credito dell'agente della riscossione, è sufficiente la produzione dell'estratto di ruolo e non occorre la notifica al curatore degli avvisi di accertamento o di addebito richiamati dal d.l. 78/2010. Sono state poste a carico del ricorrente le spese di lite e l'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
richiamato dal ricorrente per sostenere l'irregolarità della domanda di insinuazione, ma la censura è stata ritenuta non pertinente alla ratio decidendi del tribunale.
norma richiamata in relazione ai requisiti della domanda di insinuazione al passivo.
è stata la ratio decisiva del tribunale: il vizio della domanda è stato ritenuto sanato per raggiungimento dello scopo dell'atto.
art. 5, comma 5, d.l. 31 dicembre 1996, n. 669
non ritenuto pertinente agli estratti di ruolo, perché riferito a certificati, visure e altri atti rilasciati tramite sistemi informatici al concessionario.
art. 23, comma 1, d.lgs. n. 82 del 2005
richiamato dal ricorrente, ma la Corte ha chiarito che nel caso concreto è più pertinente il comma 2 dell'art. 23 CAD.
art. 23, comma 2, d.lgs. n. 82 del 2005
le copie e gli estratti su supporto analogico del documento informatico, conformi alle regole tecniche, hanno la stessa efficacia probatoria dell'originale se la conformità non è espressamente disconosciuta; il disconoscimento deve essere specifico e circostanziato.
il principio elaborato per le copie fotostatiche è richiamato in via analogica: il disconoscimento della conformità non può essere generico o di stile.
richiamato dal ricorrente in combinazione con l'eccezione sulla contestazione della conformità; non decisivo ai fini dell'inammissibilità.
richiamato dal ricorrente nel terzo motivo, ma senza incidere sulla ratio decidendi.
art. 88, comma 1, d.P.R. 602/1973
evocato per l'ammissione con riserva dei crediti tributari; la Corte ha richiamato i presupposti di tale ammissione, già esaminati dal tribunale con riferimento alla pendenza o proponibilità di contenziosi tributari.
richiamato dalla Corte per affermare che, ai fini dell'ammissione al passivo del credito dell'agente della riscossione, non occorre la notifica al curatore degli avvisi contemplati da tale norma.
come per l'art. 29, la notificazione al curatore non è stata ritenuta necessaria per la verifica del credito in sede fallimentare.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002
norma applicata per dare atto della sussistenza dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato a carico del ricorrente.
Massime di principio
- Nel giudizio di legittimità il motivo di ricorso è inammissibile quando non si confronta con la concreta ratio decidendi della sentenza impugnata, limitandosi a riproporre contestazioni che non incidono sulla motivazione effettiva della decisione.
- Per gli estratti di ruolo prodotti in forma analogica, la prova del credito è regolarmente fornita se il documento proviene da un documento informatico conforme alle regole tecniche e la sua conformità non è disconosciuta in modo espresso, specifico e circostanziato.
- La contestazione della conformità di una copia o di un estratto non può essere sostituita da rilievi formali sulla mancanza di firma o sigla nell'attestazione, né da eccezioni diverse, come la mancata notifica di atti presupposti o l'omessa contabilizzazione del credito.
- Il disconoscimento della copia ai sensi dell'art. 2719 c.c. e, in via analogica, dell'art. 23, comma 2, CAD, deve essere preciso e non meramente generico o di stile; in difetto, la copia mantiene efficacia probatoria.
- Ai fini dell'insinuazione al passivo del credito dell'agente della riscossione, è sufficiente la produzione dell'estratto di ruolo; non è necessaria, in sé, la notificazione al curatore degli avvisi di accertamento o di addebito richiamati dalla disciplina speciale.
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