Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 34721/2024 del 28/12/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (fallimento)

La controversia

La società concessionaria della riscossione, ammessa al passivo fallimentare per crediti tributari e previdenziali in parte privilegiati e in parte chirografari, aveva chiesto l'ammissione anche di una ulteriore somma a titolo di aggio coattivo, spese di notifica e spese tabellari. Il tribunale aveva rigettato l'opposizione ex art. 98 l.fall. ritenendo non provata, con documentazione idonea, la notificazione a mezzo PEC delle cartelle di pagamento e degli avvisi di addebito in epoca anteriore al fallimento. In cassazione la ricorrente ha dedotto quattro motivi, tutti formalmente per violazione di legge: 1) erronea esclusione dell'idoneità probatoria delle copie cartacee di originali informatici delle ricevute PEC, in assenza di contestazione del fallimento contumace; 2) mancata emissione di ordine di esibizione degli originali informatici; 3) erronea valutazione delle copie cartacee delle attestazioni di accettazione e consegna PEC estratte dall'originale informatico; 4) mancato rilievo della contumacia del fallimento e del conseguente mancato disconoscimento delle copie prodotte.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che, sotto la veste di violazioni di legge, le censure mirassero in realtà a contestare la valutazione del materiale probatorio compiuta dal giudice di merito circa la prova della notifica via PEC delle cartelle e degli avvisi di addebito. Tale valutazione è riservata al giudice di merito e non è sindacabile in cassazione se non nei limiti del vizio motivazionale ex art. 360, n. 5 c.p.c., non dedotto né ricorrente nei termini richiesti. È stato inoltre affermato che l'ordine di esibizione degli originali informatici è potere discrezionale del giudice di merito, non censurabile in sede di legittimità. Nessuna pronuncia sulle spese, perché il fallimento intimato non ha svolto difese. È stato infine dato atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 98 legge fall.

    opposizione ex art. 98 legge fall.

    Norma processuale posta a base dell'opposizione allo stato passivo proposta dal creditore contro il diniego di ammissione di parte del credito.

  • art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.

    La deduzione formale di violazione di legge non può essere utilizzata per devolvere in cassazione una rivalutazione del fatto e delle prove.

  • art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.

    Il vizio di motivazione è l'unico possibile veicolo per censurare, nei limiti consentiti, l'omesso esame di fatti decisivi; in mancanza, la valutazione delle prove resta insindacabile.

  • art. 23, comma 3, D.Lgs. 82/2005

    Richiamato dalla ricorrente a sostegno dell'idoneità probatoria delle copie cartacee dell'originale informatico non contestate.

  • art. 2719 c.c.

    Richiamato dalla ricorrente per sostenere la piena efficacia probatoria delle copie prodotte in assenza di disconoscimento.

  • art. 101, comma 2, c.p.c.

    Richiamato dalla ricorrente per sostenere che il giudice avrebbe dovuto disporre l'ordine di esibizione degli originali informatici in caso di dubbio sui documenti.

  • art. 26, comma 2, D.P.R. 602/1973

    Richiamato dalla ricorrente in materia di notificazione delle cartelle di pagamento a mezzo PEC.

  • art. 9, comma 1-ter, D.P.R. 68/2005

    Richiamato dalla ricorrente quale disciplina della notificazione via PEC e delle attestazioni di accettazione/consegna.

  • art. 23, comma 2, D.Lgs. 82/2005

    Richiamato dalla ricorrente in relazione alla conformità delle copie cartacee agli originali informatici.

  • art. 20, comma 1-bis, D.Lgs. 82/2005

    Richiamato dalla ricorrente nel quadro della disciplina del documento informatico e della sua efficacia probatoria.

  • D.P.C.M. 13 novembre 2014

    Richiamato dalla ricorrente come fonte tecnica sulla formazione, gestione e conservazione del documento informatico.

  • artt. 20, 22, 23-bis, 23-ter, 40, 41 e 71, comma 1, D.Lgs. 82/2005

    Richiamati dalla ricorrente per sostenere la sufficienza probatoria delle copie cartacee e l'irrilevanza della mancata attestazione di conformità in presenza di contumacia del resistente.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002

    In caso di inammissibilità del ricorso, impone il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato se dovuto.

Massime di principio

  • In sede di legittimità non è consentito trasformare una censura di violazione di legge in una richiesta di nuova valutazione delle prove e dei documenti esaminati dal giudice di merito.
  • La valutazione dell'idoneità probatoria della documentazione prodotta, specie quando occorra verificare la prova di una notificazione a mezzo PEC, appartiene al prudente apprezzamento del giudice di merito ed è sindacabile in cassazione solo nei ristretti limiti del vizio motivazionale dedotto nei termini di legge.
  • L'ordine di esibizione di documenti o originali è rimesso al potere discrezionale del giudice di merito; la sua mancata emissione non integra di per sé un vizio denunciabile in cassazione.
  • La contumacia della controparte non esonera la parte dall'onere di fornire una prova documentale completa e conforme quando la legge richiede specifiche modalità di formazione e attestazione del documento informatico o della sua copia analogica.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniAccertamento del passivo
RamiProcesso civileFallimentare / Crisi d'impresa
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.