Cassazione Civile, Ordinanza n. 34722/2024 del 28/12/2024
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (amministrazione fiscale)
La controversia
La controversia trae origine da un avviso di accertamento IRPEF per l'anno d'imposta 2006 fondato su indagini bancarie. In primo grado il ricorso del contribuente era stato rigettato; in appello la Commissione tributaria regionale aveva invece accolto in larga parte l'impugnazione, ritenendo che i ricavi dichiarati fossero superiori ai versamenti bancari contestati e che il contribuente avesse spiegato la riferibilità di ciascuna movimentazione a operazioni già dichiarate, mentre l'ufficio avrebbe contestato solo tre discrasie senza confutare analiticamente le deduzioni difensive, riducendo così l'importo accertato. L'Agenzia delle entrate ha proposto ricorso per cassazione con quattro motivi: 1) nullità della motivazione per apparenza, perché la CTR avrebbe dato rilievo all'ammontare complessivo dei ricavi dichiarati, dato ritenuto irrilevante rispetto all'accertato; 2) omesso esame di fatti decisivi, poiché la CTR avrebbe trascurato che l'ufficio aveva contestato la mancata giustificazione di tutti i versamenti e non solo di tre operazioni; 3) violazione dell'art. 112 c.p.c., per omessa pronuncia sull'appello dell'ufficio, che aveva indicato anche specifiche operazioni; 4) violazione dell'art. 32 d.P.R. n. 600/1973, sostenendosi che nelle indagini bancarie il contribuente deve fornire prova analitica e specifica della non imponibilità di ciascun versamento, mentre l'amministrazione assolve al proprio onere probatorio con i dati bancari acquisiti.
La decisione
La Corte ha ritenuto tempestivo il ricorso dell'Agenzia, applicando la sospensione di sei mesi prevista dall'art. 11, comma 9, d.l. n. 50/2017, senza cumulo con la sospensione feriale per il medesimo periodo. Ha poi esaminato congiuntamente i motivi, ritenendoli fondati. In particolare, ha ribadito che negli accertamenti bancari gli artt. 32 d.P.R. n. 600/1973 e 51 d.P.R. n. 633/1972 configurano una presunzione legale a favore dell'erario, superabile solo con prova analitica del contribuente sulla riferibilità di ogni singolo versamento a operazioni non imponibili; il giudice di merito deve quindi verificare rigorosamente la prova offerta e darne conto in sentenza. La CTR non ha rispettato tali criteri, avendo valorizzato un dato non decisivo (ricavi dichiarati superiori ai versamenti accertati), omesso una puntuale verifica delle giustificazioni dei singoli movimenti e invertito l'onere di allegazione e prova, pretendendo dall'ufficio ulteriori specificazioni che non gli competevano. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Calabria, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
Norma di legittimità invocata per denunciare violazione e falsa applicazione di norme di diritto.
art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.
Norma di legittimità invocata per nullità della sentenza e omessa pronuncia/motivazione apparente.
art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.
Norma di legittimità invocata per omesso esame di fatti decisivi oggetto di discussione.
art. 36, comma 2, n. 4, d.lgs. n. 546 del 1992
Richiamato come parametro del vizio di motivazione della sentenza tributaria.
art. 112 c.p.c.
Richiamato per censurare l'omessa pronuncia su uno specifico motivo di appello.
art. 32 d.P.R. n. 600 del 1973
In materia di indagini bancarie opera una presunzione legale a favore dell'erario; il contribuente può superarla solo con prova analitica e specifica per ciascuna movimentazione.
art. 51 d.P.R. n. 633 del 1972
Richiamato in coordinamento con l'art. 32 d.P.R. n. 600/1973 quale base della presunzione legale sugli accertamenti bancari.
art. 2729 c.c.
Le presunzioni previste dalle norme sugli accertamenti bancari non richiedono i requisiti delle presunzioni semplici.
art. 11, comma 9, d.l. n. 50/2017
"Per le controversie definibili sono sospesi per sei mesi i termini di impugnazione, anche incidentale, delle pronunce giurisdizionali e di riassunzione che scadono dalla data di entrata in vigore del presente articolo fino al 30 settembre 2017"
La sospensione semestrale si aggiunge al termine di impugnazione se questo scade nel periodo previsto; non si cumula con la sospensione feriale per il medesimo intervallo temporale.
art. 39, comma 12, d.l. n. 98/2011
Richiamato in via analogica per confermare che non può operare una doppia sospensione dei termini sul medesimo periodo temporale.
Massime di principio
- Negli accertamenti bancari, i dati risultanti dalle movimentazioni finanziarie integrano una presunzione legale a favore dell'erario, idonea a sorreggere l'accertamento senza necessità dei requisiti propri delle presunzioni semplici.
- Per vincere la presunzione derivante dalle indagini bancarie, il contribuente deve fornire una prova analitica e specifica, riferita a ciascun singolo versamento o movimento contestato, dimostrando che esso non è riconducibile a operazioni imponibili.
- Il giudice di merito, quando il contribuente offre giustificazioni per le movimentazioni bancarie, deve valutarle puntualmente con riferimento a ogni singola operazione e dar conto in motivazione dell'esito di tale verifica.
- Non è corretto invertire l'onere probatorio pretendendo dall'ufficio una confutazione analitica di ogni versamento ove l'amministrazione abbia già fondato la ripresa sui dati bancari acquisiti.
- In tema di termini di impugnazione, una sospensione straordinaria prevista da una norma speciale che copra un certo periodo assorbe la sospensione feriale per il medesimo arco temporale, salvo diversa previsione espressa.
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