Cassazione Civile, Ordinanza n. 34726/2024 del 28/12/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
La controversia origina da un accertamento fiscale emesso nei confronti di un professionista, fondato su verifica bancaria, con recupero a tassazione di euro 30.000 risultanti da tre versamenti sul conto corrente del contribuente. Secondo l’Ufficio, tali somme non erano giustificate e operava la presunzione legale di cui all’art. 32, comma 1, n. 2, d.P.R. 600/1973. In appello la Commissione tributaria regionale ha riformato la decisione di primo grado che aveva annullato l’accertamento. Il contribuente ricorre per cassazione con tre motivi: 1) nullità della sentenza per omessa pronuncia su eccezioni di inammissibilità dell’appello dell’Ufficio, dedotte per asserita indeterminatezza del petitum e per invalidità della notifica dell’appello via PEC anziché cartacea; 2) nullità della sentenza per motivazione apparente, sostenendo che la CTR si sarebbe limitata a riprodurre le difese dell’Agenzia senza confrontarsi con la sentenza di primo grado e con la documentazione prodotta, compresi i prelievi effettuati in Slovenia in occasione di soggiorni e accessi a un casinò, la cronologia dei movimenti bancari e una dichiarazione del direttore della struttura; 3) violazione dell’art. 38 d.P.R. 600/1973 e degli artt. 2727 e 2729 c.c., assumendo che la prova contraria alla presunzione bancaria potesse essere fornita anche per presunzioni semplici e che la documentazione prodotta dimostrasse la provenienza non imponibile delle somme, in quanto connesse a vincite al gioco; viene richiamato anche un precedente giudicato favorevole su movimenti analoghi presso la stessa struttura.
La decisione
La Corte rigetta il primo motivo, ritenendo infondate sia l’eccezione di indeterminatezza dell’appello, perché le conclusioni erano comprensibili alla luce delle censure specifiche formulate dall’Ufficio, sia quella relativa alla notifica via PEC, in forza della norma di interpretazione autentica che consente l’uso della modalità telematica in ogni grado di giudizio indipendentemente dalla modalità scelta dalla controparte o dallo svolgimento del primo grado in forma analogica. Accoglie invece il terzo motivo, rilevando che la motivazione della sentenza impugnata è meramente apparente o comunque monca: la CTR non ha svolto un reale esame della prova contraria offerta dal contribuente e non ha spiegato le ragioni per cui essa sarebbe stata insufficiente a superare la presunzione bancaria, limitandosi ad affermazioni apodittiche sulla mancanza di riscontri documentali e sull’asserita natura congetturale della decisione di primo grado. La Corte precisa che il giudice di merito avrebbe dovuto verificare puntualmente la prova e la sequenza temporale dei movimenti, potendo la prova contraria essere anche presuntiva, purché idonea a dimostrare la reale provenienza delle somme. Il secondo motivo, pur evocato, risulta assorbito dalla cassazione sul terzo. La sentenza è quindi cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria della Sicilia in diversa composizione, anche per le spese.
Norme richiamate
art. 32, comma 1, n. 2, d.P.R. 600/1973
Le movimentazioni bancarie del contribuente possono fondare una presunzione legale di maggior reddito; grava sul contribuente l’onere di fornire prova contraria sulla giustificazione delle somme versate o prelevate.
Richiamato dal ricorrente a sostegno della dedotta violazione dei criteri di accertamento e della prova contraria in materia di reddito imponibile.
Le presunzioni semplici sono astrattamente utilizzabili come prova contraria, purché gravi, precise e concordanti.
La prova presuntiva della provenienza non imponibile delle somme è ammissibile se supportata da elementi idonei e coerenti.
L’eccezione di inammissibilità dell’appello per difetto di specificità è stata ritenuta infondata, perché l’atto d’appello rendeva comprensibile il petitum e le censure proposte.
L’uso della notificazione telematica dell’appello è ritenuto compatibile alla luce della successiva norma di interpretazione autentica.
art. 16-bis, comma 3, d.lgs. 546/1992
Interpretato autenticamente nel senso che le parti possono utilizzare in ogni grado di giudizio la modalità telematica prevista dal d.m. n. 163/2013, indipendentemente dalla modalità scelta dalla controparte e dal rito del primo grado.
D.L. 23 ottobre 2018, n. 119, art. 16, comma 2
Norma di interpretazione autentica che consente l’uso del processo telematico in ogni grado del giudizio tributario.
Legge di conversione del D.L. n. 119/2018, richiamata per la norma interpretativa sulla notifica telematica.
art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.
La motivazione è nulla se non espone in modo intellegibile le ragioni della decisione e il percorso argomentativo seguito.
art. 36, comma 2, n. 4, d.lgs. 546/1992
Nel processo tributario la sentenza deve indicare concisamente i motivi in fatto e diritto; la loro omissione o apparente formulazione integra nullità.
art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.
Il vizio di motivazione apparente o l’omessa pronuncia possono essere denunciati come nullità della sentenza.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
È il parametro evocato per la denuncia di violazione e falsa applicazione delle norme sostanziali sulla presunzione bancaria e sulle presunzioni semplici.
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
Richiamato nei principi delle Sezioni Unite sull’omesso esame di un fatto storico decisivo, distinto dall’omesso esame di singoli elementi istruttori.
art. 111 Cost., comma 6
Fondamento costituzionale dell’obbligo di motivazione della sentenza.
Massime di principio
- In materia di accertamenti bancari, la presunzione legale di imponibilità delle movimentazioni può essere vinta dal contribuente solo mediante prova contraria concreta e idonea; tale prova può anche avere natura presuntiva, purché sorretta da elementi gravi, precisi e concordanti, e deve riguardare la reale provenienza non imponibile delle somme.
- La sentenza tributaria è nulla per motivazione apparente quando non consente di ricostruire il percorso logico-giuridico seguito dal giudice e non chiarisce, in relazione alle prove offerte, perché esse siano state ritenute inidonee a superare la presunzione fiscale.
- L’omesso esame di singoli elementi istruttori non integra di per sé il vizio di cui all’art. 360, n. 5, c.p.c., se il fatto storico rilevante è stato comunque considerato dal giudice; diversa è l’ipotesi in cui la motivazione sia del tutto insufficiente o solo apparente.
- Nel processo tributario, alla luce della norma di interpretazione autentica, la parte può utilizzare la modalità telematica di notificazione e deposito in ogni grado di giudizio, senza che rilevi la modalità prescelta dalla controparte o quella seguita nel primo grado.
- L’atto di appello è specifico se, letto nel suo complesso, consente di comprendere con chiarezza il bene della vita richiesto e i capi della decisione impugnati, anche senza formule particolarmente analitiche.
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