Cassazione Civile, Ordinanza n. 34717/2024 del 28/12/2024
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (straniero)
La controversia
Un cittadino straniero ha impugnato davanti al Giudice di Pace un decreto prefettizio di espulsione, deducendone la nullità per vizio di motivazione. Il Giudice di pace ha respinto il ricorso in assenza delle parti all'udienza camerale. In cassazione il ricorrente ha denunciato, con unico motivo ex art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c., la nullità del procedimento e dell'ordinanza per omesso avviso al difensore della data di udienza: sosteneva che la cancelleria avesse inviato una PEC di conferma e registrazione del ricorso senza allegare il decreto di fissazione dell'udienza, che né lui né il difensore avessero ricevuto l'avviso, che il giudice avesse deciso senza verificare la rituale notificazione dell'avviso e che il successivo rigetto dell'istanza di revoca dell'ordinanza confermasse indirettamente il vizio.
La decisione
La Corte ha ritenuto fondato il motivo. Ha affermato che, nel giudizio camerale di opposizione al decreto prefettizio di espulsione, non è più richiesta l'audizione personale dello straniero, ma è comunque necessario che entrambe le parti siano tempestivamente avvertite, tramite avviso, dell'udienza fissata per la trattazione. Per il ricorrente, la comunicazione va fatta al procuratore costituito ai sensi dell'art. 170 c.p.c. Poiché l'ordinanza impugnata non dava conto della rituale notifica dell'avviso di udienza al difensore e il giudice di pace, nel rigettare l'istanza di revoca, non aveva smentito tale carenza, la Corte ha ravvisato una violazione del contraddittorio, con nullità del giudizio e dell'ordinanza. Il ricorso è stato quindi accolto, l'ordinanza cassata e la causa rinviata al Giudice di pace di Novara in persona di diverso magistrato, cui è demandata anche la regolazione delle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 13, comma 8, D.Lgs. 286/1998
impugnazione del decreto di espulsione
nel giudizio di opposizione al decreto prefettizio di espulsione si applica il rito camerale, con necessità di rispetto del contraddittorio tramite avviso dell'udienza alle parti
art. 18 D.L. 150/2011
richiamato come disciplina del rito dell'opposizione; la Corte lo considera nel quadro della necessità dell'avviso di udienza
la comunicazione dell'udienza al ricorrente, come quella del decreto definitorio, deve essere effettuata al procuratore costituito
art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.
il vizio dedotto in cassazione attiene alla nullità del procedimento per violazione del contraddittorio
la nullità del giudizio a quo comporta cassazione con rinvio al giudice di merito
Massime di principio
- Nel giudizio camerale di opposizione al decreto prefettizio di espulsione dello straniero non è necessaria l'audizione personale del ricorrente, ma resta imprescindibile il rispetto del contraddittorio mediante tempestivo avviso dell'udienza a entrambe le parti.
- Per il ricorrente costituito con difensore, la comunicazione dell'udienza e del provvedimento conclusivo deve essere eseguita nei confronti del procuratore ai sensi dell'art. 170 c.p.c.; la mancata rituale comunicazione determina nullità del procedimento.
- Se dagli atti non risulta la rituale notifica dell'avviso di udienza al difensore della parte ricorrente, il giudice di merito non può ritenersi legittimato a decidere validamente in sua assenza; la violazione del contraddittorio travolge l'ordinanza resa.
- La mancata contestazione specifica, da parte del giudice di merito, della dedotta omissione dell'avviso di udienza può confermare la sussistenza del vizio processuale denunciato.
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