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Cassazione Civile, Ordinanza n. 34725/2024 del 28/12/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

Un cittadino straniero ha impugnato davanti al Giudice di pace un decreto di espulsione emesso dal Prefetto di Reggio Calabria ex art. 14, comma 5-ter, T.U. immigrazione, fondato sulla violazione dell’ordine di allontanamento dal territorio nazionale e sulla circostanza che egli era già stato espulso in precedenza da altra Prefettura. Il Giudice di pace ha respinto l’opposizione. In cassazione il ricorrente ha articolato cinque motivi: 1) violazione dell’art. 10, comma 4, d.lgs. 286/1998, sostenendo di avere già ottenuto asilo politico e di avere chiesto un appuntamento per presentare istanza di rinnovo o nuovo permesso di soggiorno; 2) violazione dell’art. 115 c.p.c., per non avere il giudice considerato come provata l’allegata espiazione della pena per i reati contestati, non specificamente contestata dalla Prefettura; 3) violazione del principio dell’onere della prova attenuato e dei poteri ufficiosi di cooperazione istruttoria, oltre che dell’art. 12 preleggi; 4) violazione dell’art. 13, comma 2, lett. c), T.U. immigrazione, per mancato controllo sulla sussistenza dei presupposti di quella fattispecie; 5) violazione dell’art. 3 direttiva 64/221/CEE e dell’art. 48 del Trattato, richiamando la giurisprudenza UE secondo cui la pericolosità sociale non può presumersi. La Corte ha rilevato che il decreto impugnato non era stato emesso per pericolosità sociale ex art. 13, comma 2, lett. c), ma per soggiorno irregolare e inosservanza dell’ordine di allontanamento ex art. 14, comma 5-ter; ha quindi ritenuto inconferenti le doglianze centrate sulla pericolosità sociale, osservando inoltre che la richiesta di appuntamento per asilo/permesso era stata già esaminata e ritenuta generica dal giudice di merito, e che nel ricorso non erano stati allegati specifici fattori di vulnerabilità rilevanti ai sensi dell’art. 19, comma 1.1, T.U. immigrazione.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che tutti i motivi fossero, congiuntamente esaminati, inconferenti o comunque non idonei a scalfire la ratio del decreto di espulsione, poiché il provvedimento non si fondava sulla pericolosità sociale ma sulla violazione dell’ordine di allontanamento già impartito; ha inoltre sottolineato che la doglianza relativa alla domanda di protezione internazionale non trovava riscontro, essendo stata prospettata solo una richiesta di appuntamento per il rilascio/rinnovo del permesso, e che non erano stati specificamente dedotti profili di vulnerabilità tali da incidere sul giudizio di merito. Il ricorrente è rimasto soccombente.

Norme richiamate

  • art. 14, comma 5-ter, d.lgs. n. 286/1998

    Il decreto di espulsione era legittimamente fondato sulla violazione dell’ordine di allontanamento e sul soggiorno irregolare; la pericolosità sociale non costituiva il presupposto decisivo del provvedimento.

  • art. 10, comma 4, d.lgs. n. 286/1998

    La censura del ricorrente sul preteso diritto a chiedere asilo o un nuovo permesso è stata ritenuta non decisiva rispetto alla base legale dell’espulsione, così come accertata dal giudice di merito.

  • art. 115 c.p.c.

    La doglianza sulla mancata contestazione dei fatti allegati è stata reputata non idonea a incidere sul decisum, perché riferita a circostanze inconferenti rispetto al presupposto dell’espulsione.

  • art. 12 disp. prel. c.c.

    È stato invocato dal ricorrente in relazione all’interpretazione della normativa sull’onere della prova, ma la Corte non ha dato rilievo alla censura, ritenendola comunque inconferente.

  • art. 13, comma 2, lett. c), d.lgs. n. 286/1998

    La norma è stata richiamata dal ricorrente, ma la Corte ha precisato che il provvedimento impugnato non era stato adottato ai sensi di tale disposizione, bensì ai sensi dell’art. 14, comma 5-ter.

  • art. 3, nn. 1 e 2, direttiva CEE n. 64/221

    La censura europea sulla non presunzione della pericolosità sociale è stata ritenuta inconferente perché il decreto non era fondato su tale presupposto.

  • art. 48 del Trattato

    È stato evocato dal ricorrente nel medesimo quadro argomentativo sulla pericolosità sociale, ma senza incidenza sulla ratio della decisione.

  • art. 19, comma 1.1, d.lgs. n. 286/1998

    La Corte ha osservato che nel ricorso non erano stati allegati specifici fattori di vulnerabilità o altri elementi rilevanti ai fini di questa disposizione.

Massime di principio

  • Quando il decreto di espulsione è fondato sul soggiorno irregolare e sull’inottemperanza all’ordine di allontanamento, le censure che investono la sola pericolosità sociale del soggetto sono inconferenti se tale pericolosità non costituisce il presupposto del provvedimento.
  • In cassazione è inammissibile il ricorso che non si confronti con la ratio decidendi del provvedimento impugnato e sviluppi motivi riferiti a fattispecie normative diverse da quella effettivamente applicata dal giudice di merito.
  • Le allegazioni relative a richieste di appuntamento o a mere iniziative amministrative non equivalgono, di per sé, alla presentazione di una domanda di protezione internazionale o a un titolo idoneo a neutralizzare automaticamente l’espulsione.
  • In tema di espulsione dello straniero, l’eventuale rilievo di fattori di vulnerabilità deve essere specificamente allegato e, ove necessario, dimostrato nel giudizio di merito; la loro omissione rende non utilmente spendibile la relativa censura in sede di legittimità.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso civileFamiglia
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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