Cassazione Civile, Ordinanza n. 34720/2024 del 28/12/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
Il ricorrente era stato trattenuto presso il CPR di Torino dopo un provvedimento di espulsione e il relativo trattenimento convalidato dal Giudice di Pace. Presentata il 10 ottobre 2022 domanda di protezione internazionale, il Questore aveva disposto un nuovo trattenimento ai sensi dell'art. 6, comma 3, del d.lgs. 142/2015; la Commissione territoriale aveva poi respinto la domanda e il Tribunale di Torino, su richiesta del Questore, aveva prorogato di 60 giorni il trattenimento. Con un unico motivo di ricorso per cassazione, il trattenuto denunciava la violazione dell'art. 6 d.lgs. 142/2015 e degli artt. 27, comma 3-bis, e 28 d.lgs. 25/2008, sostenendo che il Tribunale avesse erroneamente ritenuto rispettati i termini della procedura accelerata, nonostante la domanda fosse stata formalizzata il 10 ottobre 2022 e trasmessa alla Commissione solo il 3 novembre 2022. A suo dire, il ritardo nella procedura non poteva giustificare il prolungamento del trattenimento, misura limitativa della libertà personale che non può eccedere il tempo strettamente necessario; richiamava inoltre precedenti di legittimità sulla durata massima del trattenimento disposto in presenza di domanda di protezione internazionale presentata durante la detenzione amministrativa.
La decisione
La Corte ha ritenuto infondato l'unico motivo e ha confermato il decreto del Tribunale di Torino che aveva prorogato il trattenimento. Ha affermato che, nel caso del richiedente asilo secondario, i termini massimi del trattenimento sono quelli previsti dall'art. 6 d.lgs. 142/2015, per segmenti processuali e complessivi, mentre i termini della procedura accelerata di cui all'art. 28-bis d.lgs. 25/2008 non sono perentori ai fini della validità del trattenimento. Il superamento di tali termini non determina la decadenza della misura, ma il riespandersi dell'effetto sospensivo automatico dell'impugnazione della decisione della Commissione territoriale. La Corte ha inoltre escluso che la mancata informativa al trattenuto sul ritardo integri causa di nullità del trattenimento, poiché la legge non la prevede come requisito di validità. Le spese sono state compensate integralmente, e sono stati posti a carico del ricorrente gli ulteriori oneri previsti dal d.P.R. 115/2002.
Norme richiamate
art. 6 d.lgs. 17 aprile 2015, n. 142
Il comma 5 fissa la durata massima del nuovo trattenimento disposto per consentire l'esame della domanda di protezione internazionale già presentata da persona trattenuta; il comma 6 aggiunge un ulteriore limite teleologico, ma non rende perentori i termini della procedura accelerata né determina la decadenza automatica del trattenimento per il loro superamento.
art. 28-bis d.lgs. 28 gennaio 2008, n. 25
I termini della procedura accelerata disciplinano il segmento procedurale di esame della domanda; il loro superamento non comporta la cessazione del trattenimento, ma rileva sul piano dell'effetto sospensivo automatico dell'impugnazione della decisione della Commissione territoriale e può essere oggetto di sindacato giurisdizionale concreto.
art. 27 d.lgs. 28 gennaio 2008, n. 25
La mancata informativa al trattenuto sul ritardo non è stata ritenuta condizione di validità del trattenimento, perché la norma non la prevede come requisito invalidante.
art. 9 direttiva 2013/33/UE
Richiamata dalla parte ricorrente a sostegno del principio per cui il trattenimento deve durare solo il tempo strettamente necessario; la Corte non ha accolto la tesi difensiva, valorizzando invece la disciplina interna letta sistematicamente.
art. 15 direttiva 2008/115/CE
Richiamato nel contesto dell'approfondimento sulla limitazione del trattenimento al più breve tempo possibile, ma non assunto come base per affermare la perentorietà dei termini rilevanti ai fini del trattenimento nel caso concreto.
art. 13 Cost.
Evocato come parametro di garanzia della libertà personale, a presidio della necessità di evitare prassi amministrative distorte; la Corte ha ritenuto che il controllo giurisdizionale concreto sull'adeguatezza dell'esame sia sufficiente a salvaguardarlo.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
Presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.
art. 1, comma 17, l. n. 228 del 2012
Norma richiamata quale fonte dell'inserimento del comma 1-quater nell'art. 13 del d.P.R. n. 115/2002.
Massime di principio
- Nel trattenimento disposto nei confronti di un soggetto già destinatario di provvedimento di espulsione o respingimento che presenti domanda di protezione internazionale, la durata massima della misura è governata dall'art. 6 del d.lgs. 142/2015; i termini della procedura accelerata di cui all'art. 28-bis del d.lgs. 25/2008 non sono, di per sé, termini decadenziali del trattenimento.
- Il superamento dei termini della procedura accelerata non determina automaticamente la nullità o la cessazione del trattenimento, ma incide sull'effetto sospensivo automatico dell'impugnazione della decisione della Commissione territoriale, ferma la possibilità di verifica giudiziale concreta dell'eventuale inerzia o dell'inutile scorrere del tempo.
- Il limite temporale del trattenimento deve essere letto in modo sistematico: il comma 5 dell'art. 6 fissa la durata massima del nuovo titolo di trattenimento, mentre il comma 6 esprime un ulteriore criterio teleologico collegato al tempo necessario per l'esame, senza prevalere sul primo.
- La mancata comunicazione al trattenuto del ritardo nella procedura non integra causa di invalidità del trattenimento, quando la legge non la prevede espressamente come requisito di validità.
- In materia di protezione internazionale e trattenimento, la compatibilità con l'art. 13 Cost. richiede un sindacato giurisdizionale effettivo sull'adeguatezza concreta dell'esame della domanda e sull'assenza di prassi amministrative distorte.
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