Cassazione Civile, Ordinanza n. 08240/2025 del 28/03/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia origina da un avviso di accertamento con il quale l'Amministrazione finanziaria recuperava a tassazione maggiori Irpef, Irap e Iva per l'anno d'imposta 2009, all'esito di indagini finanziarie. Il contribuente aveva presentato istanza di accertamento con adesione, definita negativamente, e aveva poi impugnato l'atto. In primo grado la CTP accoglieva solo parzialmente il ricorso; in appello sia il contribuente sia l'Ufficio proponevano gravame e la CTR, riunite le impugnazioni, accoglieva parzialmente l'appello dell'Ufficio e rigettava quello del contribuente. In cassazione il contribuente articolava tre motivi: 1) nullità della sentenza per violazione degli artt. 22 e 53 d.lgs. 546/1992, sostenendo che l'appello dell'Ufficio fosse inammissibile perché spedito per posta senza deposito della ricevuta di spedizione o dell'avviso di ricevimento; 2) violazione dell'art. 12 L. 212/2000, assumendo che l'avviso non avesse adeguatamente motivato sul contenuto delle osservazioni presentate dal contribuente; 3) violazione degli artt. 36 d.lgs. 546/1992, 132 c.p.c. e 111 Cost., per asserita omessa motivazione sulle giustificazioni addotte in ordine ai versamenti contestati dall'Ufficio sulla base delle movimentazioni bancarie.
La decisione
La Corte ha ritenuto il primo motivo inammissibile e infondato, poiché dal controricorso e dalla documentazione richiamata risultava che l'appello era stato notificato a mezzo messo notificatore e che vi era stata regolare ricezione e deposito dell'atto, sicché il ricorso difettava di specifica descrizione del fatto processuale. Ha poi respinto il secondo motivo, ribadendo che, in materia di imposte sui redditi e IVA, l'avviso di accertamento è valido anche se non menziona espressamente le osservazioni del contribuente ex art. 12, comma 7, L. 212/2000, essendo sufficiente che l'Ufficio le abbia valutate, senza obbligo di darne conto nell'atto. Ha infine respinto il terzo motivo, chiarendo che la nullità per difetto di motivazione ricorre solo in caso di motivazione mancante o meramente apparente; inoltre, in materia di accertamenti bancari, l'Amministrazione beneficia di una presunzione legale superabile dal contribuente solo mediante prova analitica e specifica per ciascun versamento, e la CTR aveva effettivamente esaminato in modo analitico tutte le giustificazioni offerte. Il ricorso è stato quindi integralmente rigettato, con condanna del contribuente alle spese e all'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 22 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
Richiamato dal ricorrente per dedurre l'inammissibilità dell'appello, ma la Corte ha escluso la fondatezza della censura perché la notifica dell'appello risultava validamente effettuata e l'atto depositato.
art. 53 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
Invocato per sostenere la nullità/inammissibilità dell'appello, ma la Corte ha ritenuto regolare la proposizione dell'impugnazione dell'Ufficio.
art. 16, comma 3, d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
Norma richiamata per distinguere la notificazione a mezzo posta da quella a mezzo messo notificatore; nel caso concreto l'appello risultava notificato a mezzo messo notificatore.
art. 16, comma 4, d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
Applicato per affermare la validità della notifica dell'appello eseguita tramite messo notificatore.
art. 12, comma 7, L. 7 luglio 2000, n. 212
La Corte ribadisce che l'Ufficio deve valutare le osservazioni del contribuente, ma non è tenuto a darne espressa menzione nell'avviso di accertamento.
art. 36 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
Usato per censurare la motivazione della sentenza tributaria; la Corte ha escluso il vizio perché la CTR aveva motivato in modo analitico.
art. 132, secondo comma, n. 4 c.p.c.
La Corte richiama i criteri della nullità per motivazione mancante o apparente, escludendone la ricorrenza nel caso concreto.
art. 111 Cost.
Richiamato in relazione all'obbligo di motivazione del provvedimento giurisdizionale; la Corte ha ritenuto la motivazione della CTR sufficiente.
art. 360, primo comma, n. 4 c.p.c.
Il vizio è stato evocato per nullità della sentenza; la Corte lo ha escluso in relazione a tutti i motivi.
art. 32 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600
È richiamato quale base della presunzione legale derivante dagli accertamenti bancari, superabile solo con prova analitica del contribuente.
art. 51 d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633
È richiamato quale disposizione parallela per l'IVA sulla presunzione legale delle movimentazioni bancarie.
La Corte precisa che la presunzione legale in materia di accertamenti bancari non richiede i requisiti delle presunzioni semplici previsti da questa norma.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
Applicato per dare atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
art. 1, comma 17, L. n. 228 del 2012
Richiamato come disposizione che ha inserito il comma 1-quater dell'art. 13 d.P.R. 115/2002.
Massime di principio
- In materia tributaria, l'avviso di accertamento non è nullo per il solo fatto di non richiamare espressamente le osservazioni del contribuente presentate nel contraddittorio endoprocedimentale: è sufficiente che tali osservazioni siano state valutate, senza che l'Amministrazione debba necessariamente esplicitare tale valutazione nell'atto.
- La nullità della sentenza per difetto di motivazione ricorre solo quando la motivazione manchi del tutto o sia meramente apparente, incomprensibile o logicamente inconciliabile; non è sufficiente la mera insufficienza argomentativa.
- Negli accertamenti bancari, le movimentazioni sui conti sono assistite da una presunzione legale a favore dell'erario che il contribuente può vincere solo offrendo prova analitica e specifica per ogni singola operazione, con indicazione della relativa riferibilità non imponibile.
- Quando il giudice di merito esamina in modo analitico le giustificazioni addotte dal contribuente per ciascun versamento o prelievo contestato, la censura di omessa motivazione non è fondata se il ricorrente si limita a riproporre la propria tesi senza confrontarsi con l'effettivo contenuto della decisione.
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