Cassazione Civile, Ordinanza n. 05255/2025 del 28/02/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (contribuente)
La controversia
La controversia nasce da una verifica fiscale svolta su un'associazione sportiva dilettantistica per gli anni d'imposta 2006, 2007 e 2008, all'esito della quale l'Ufficio contestava irregolarità gestionali ritenute idonee a far venir meno il regime agevolato previsto dalla legge n. 398 del 1991. Seguivano avvisi di accertamento e atti di contestazione/irrogazione sanzioni, nei quali veniva indicato quale responsabile anche il presidente e legale rappresentante dell'associazione. I ricorsi introduttivi proposti dalla contribuente venivano rigettati in primo grado; in appello, l'associazione presentava domande di definizione agevolata della lite ai sensi dell'art. 7 del D.L. 119/2018, poi respinte dall'Agenzia per asserita mancanza del requisito dell'iscrizione al CONI al 31/12/2017. La CTR accoglieva però l'appello ritenendo sussistenti i requisiti per il regime e la definizione agevolata. L'Agenzia ricorreva per cassazione con due motivi, ma nel corso del giudizio la contribuente depositava istanza di estinzione per adesione alla definizione agevolata ex art. 5 L. 130/2022, allegando le relative domande per ciascun avviso di accertamento ancora pendente e sostenendo che, tenuto conto dei versamenti già eseguiti, non vi erano importi ulteriori da pagare. La Corte rilevava che gli atti sanzionatori erano già usciti dal perimetro del giudizio per autotutela parziale, e che per tutti gli atti impositivi risultavano presentate distinte domande di definizione, senza che l'Agenzia avesse dedotto un diniego o chiesto la trattazione; conseguentemente dichiarava l'estinzione del giudizio di cassazione.
La decisione
La Corte ha dato rilievo alla definizione agevolata delle controversie tributarie ex art. 5 L. 130/2022 e, verificata la ricorrenza dei presupposti dedotti dalla contribuente e l'assenza di elementi ostativi segnalati dall'Ufficio, ha dichiarato estinto il giudizio di cassazione. Le spese del giudizio estinto restano a carico della parte che le ha anticipate, secondo la disciplina richiamata nella decisione. Non viene quindi esaminato nel merito il ricorso dell'Agenzia contro la sentenza della CTR.
Norme richiamate
richiamato come base dell'individuazione della responsabilità del presidente/legale rappresentante dell'associazione negli atti impositivi e sanzionatori
richiamata come disciplina del regime tributario agevolato che l'Ufficio riteneva non più applicabile per effetto delle irregolarità contestate
richiamato come precedente tentativo di definizione agevolata della lite tributaria, con diniego dell'Ufficio per mancata iscrizione al CONI al 31/12/2017
norma decisiva: disciplina la definizione agevolata delle controversie tributarie pendenti in Cassazione; la Corte ne applica i commi relativi a domanda, perfezionamento con la sola presentazione se non sono dovuti importi, distinzione delle controversie autonome per ciascun atto e dichiarazione di estinzione del processo in assenza di istanza di trattazione
richiamato dalla norma speciale quale forma del provvedimento che definisce la controversia agevolata
richiamato per il criterio di determinazione del valore della controversia ai fini della definizione agevolata
indicato quale riferimento al ricorso per cassazione nel processo tributario
richiamato per la regola del 20% del valore della controversia nelle ipotesi in cui l'Agenzia sia soccombente in uno dei gradi di merito
indica i soggetti legittimati a presentare la domanda di definizione
stabilisce che l'adesione alla definizione comporta rinuncia ad eventuali pretese di equa riparazione e che le spese restano a carico di chi le ha anticipate
prevede che, se non vi sono importi da versare, la definizione si perfeziona con la sola presentazione della domanda
richiede una distinta domanda per ciascuna controversia autonoma, intesa come quella relativa a ciascun atto impugnato
consente di tener conto dei versamenti già effettuati e precisa che non è prevista restituzione di quanto già versato anche se eccedente
prevede che il diniego di definizione sia notificato e sia impugnabile dinanzi alla Corte di cassazione
prevede l'estinzione del processo in mancanza di istanza di trattazione entro il termine stabilito; l'impugnazione del diniego vale anche come istanza di trattazione
regola gli effetti favorevoli della definizione perfezionata dal coobbligato
Massime di principio
- Nelle controversie tributarie pendenti in Cassazione, la definizione agevolata ex art. 5 L. 130/2022 si perfeziona con la sola presentazione della domanda quando, tenuto conto dei versamenti già effettuati, non residuano importi da corrispondere.
- La nozione di controversia autonoma coincide con ciascun atto impugnato: ai fini della definizione occorre una domanda distinta per ogni avviso o provvedimento ancora in contestazione.
- Se il giudizio riguarda più atti e alcuni di essi sono usciti dal perimetro del contenzioso per autotutela o altra causa, la verifica sulla definizione va compiuta separatamente per i soli atti ancora pendenti.
- In assenza di un diniego della definizione tempestivamente dedotto e in mancanza di istanza di trattazione, il processo tributario pendente in Cassazione deve essere dichiarato estinto.
- L'adesione alla definizione agevolata comporta che non venga esaminato il ricorso nel merito, poiché la sopravvenuta causa estintiva assorbe la decisione sulle censure proposte.
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