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Cassazione Civile, Ordinanza n. 27628/2023 del 29/09/2023

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (lavoratore)

La controversia

La controversia nasce dal rapporto instaurato tra una lavoratrice già utilizzata in lavori socialmente utili e un comune siciliano, che nel 2006 le aveva fatto sottoscrivere un contratto di lavoro a tempo determinato e parziale, poi prorogato più volte. La lavoratrice ha chiesto l’accertamento della nullità del termine, la conversione del rapporto a tempo indeterminato sin dall’origine, il risarcimento del danno da abusiva reiterazione dei contratti a termine e il riconoscimento di scatti di anzianità e differenze retributive secondo il CCNL degli enti locali. Il Tribunale e la Corte d’appello avevano escluso l’applicabilità della disciplina ordinaria sul contratto a termine, ritenendo che si trattasse di contratti inseriti nel percorso di fuoriuscita dal bacino LSU e quindi sottratti alle regole del d.lgs. n. 368/2001. Con il ricorso per cassazione la lavoratrice ha denunciato la violazione della normativa eurounitaria e nazionale sui contratti a termine, sostenendo che, al di là del richiamo formale alla stabilizzazione dei soggetti LSU, il rapporto era stato in concreto svolto come ordinario lavoro impiegatizio alle dipendenze dell’ente, senza un vero progetto LSU, e che pertanto doveva applicarsi la direttiva 1999/70/CE e la disciplina antielusiva sui contratti a termine. Ha inoltre contestato la lettura della normativa regionale siciliana, invocando il primato del diritto UE e la competenza statale in materia di ordinamento civile. Nella memoria ha precisato che, pur essendo stata successivamente stabilizzata, restava il diritto al risarcimento del danno da precarizzazione abusiva.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il ricorso, ritenendo fondati congiuntamente i due motivi. Ha censurato la Corte d’appello per non avere verificato in concreto la natura del rapporto e la sua compatibilità con la direttiva 1999/70/CE, limitandosi a qualificare i contratti come mera attuazione della disciplina regionale LSU. La Cassazione ha affermato che la normativa regionale siciliana, pur riferita a percorsi di stabilizzazione di soggetti provenienti dal bacino LSU, non esclude automaticamente l’applicazione della disciplina europea e nazionale sui contratti a termine; occorre invece esaminare la concreta configurazione del rapporto, la causale, le obbligazioni reciproche e il reale svolgimento delle prestazioni per stabilire se si tratti di un rapporto di lavoro a termine soggetto alle garanzie contro l’abuso. Ha quindi cassato la sentenza impugnata con rinvio alla Corte d’appello di Messina in diversa composizione, anche per le spese, affinché proceda a nuovo esame attenendosi ai principi enunciati e valuti, in caso di abusività, gli effetti della successiva stabilizzazione della lavoratrice sulla pretesa risarcitoria da danno comunitario.

Norme richiamate

  • art. 115 c.p.c.

    Richiamato nel primo motivo di ricorso per dedurre la violazione delle regole di valutazione della prova, ma la decisione si fonda soprattutto sul diverso errore di qualificazione giuridica del rapporto.

  • Direttiva 1999/70/CE

    L’accordo quadro sul lavoro a tempo determinato si applica in senso ampio anche ai rapporti con amministrazioni pubbliche; la qualificazione formale interna non può eludere la tutela contro l’abuso se il rapporto è, in concreto, un rapporto di lavoro a termine.

  • d.lgs. n. 368 del 2001

    È la disciplina nazionale di attuazione della direttiva sui contratti a termine; la Corte evidenzia che la sua applicabilità non può essere esclusa in via automatica per il solo fatto che il contratto sia inserito in una procedura di stabilizzazione LSU.

  • art. 36 d.lgs. n. 165 del 2001

    Richiamato dalla ricorrente e dalla normativa regionale successiva come parametro per l’utilizzo del lavoro flessibile nel pubblico impiego, da coordinare con i principi del d.lgs. n. 368 del 2001.

  • d.lgs. n. 468 del 1997

    Costituisce il quadro originario dei lavori socialmente utili; l’utilizzo dei lavoratori LSU non determina, di per sé, l’instaurazione di un rapporto di lavoro subordinato.

  • d.lgs. n. 81 del 2000

    Riproduce la regola per cui l’utilizzo nelle attività socialmente utili non determina l’instaurazione di un rapporto di lavoro; la Corte però distingue tale figura dai contratti a termine di stabilizzazione, ove il rapporto va esaminato in concreto.

  • d.lgs. n. 150 del 2015

    Richiamato come disciplina successiva che conferma l’esistenza di strumenti per l’impiego diretto di lavoratori LSU, ma non decisiva per la lite.

  • L.R. Sicilia n. 85 del 1995

    Norma regionale che prevedeva contratti di diritto privato a tempo determinato e/o parziale per progetti di utilità collettiva finalizzati all’inserimento lavorativo.

  • L.R. Sicilia n. 2 del 2001

    Sancisce che i contratti di diritto privato previsti dalla legge regionale del 1995 sono finalizzati all’inserimento lavorativo dei soggetti inseriti nelle graduatorie provinciali.

  • L.R. Sicilia n. 20 del 2003

    Prevede la conferma dei contratti per un ulteriore periodo di tre anni, subordinata all’interesse all’espletamento della prestazione e alla copertura finanziaria.

  • L.R. Sicilia n. 16 del 2006

    Prolunga la durata dei contratti già previsti dalla legge regionale del 1995, nel quadro delle politiche di inserimento lavorativo.

  • L.R. Sicilia n. 24 del 2010

    L’art. 5, nel disciplinare il lavoro flessibile, richiama l’art. 36 d.lgs. n. 165/2001 e il d.lgs. n. 368/2001; la Corte lo legge come indice di conformità al diritto eurounitario.

  • L.R. Sicilia n. 17 del 2004, art. 77

    Disposizione che escludeva l’applicabilità del d.lgs. n. 368/2001 ai contratti a termine volti alla stabilizzazione degli LSU; la Corte osserva che non può essere intesa come sottrazione automatica alla direttiva UE, dovendosi comunque verificare l’eventuale abuso.

  • Costituzione, artt. 11 e 117

    Richiamati dalla ricorrente in relazione al primato del diritto UE e ai limiti della potestà regionale in materia di lavoro e ordinamento civile.

  • Statuto della Regione siciliana, art. 17

    Riferito ai limiti della potestà legislativa regionale entro i principi e gli interessi generali dell’ordinamento statale e ai minimi stabiliti dalle leggi dello Stato.

Massime di principio

  • Nei rapporti di lavoro a termine nel settore pubblico la qualificazione formale data dalla normativa interna non è decisiva: il giudice deve verificare in concreto la natura del rapporto, la causale dell’assunzione, le obbligazioni delle parti e le modalità effettive di svolgimento della prestazione.
  • La disciplina eurounitaria sul lavoro a tempo determinato si applica anche ai rapporti con le pubbliche amministrazioni e impone di prevenire e sanzionare l’abuso derivante dalla successione di contratti a termine.
  • Le norme regionali che regolano percorsi di stabilizzazione di lavoratori provenienti dal bacino LSU non escludono automaticamente l’applicazione della disciplina sui contratti a termine; occorre accertare se il singolo rapporto sia effettivamente un rapporto assistenziale/LSU oppure un ordinario rapporto di lavoro a termine.
  • L’esclusione della conversione del rapporto non esaurisce la tutela del lavoratore: in caso di abusiva reiterazione dei contratti può residuare il diritto al risarcimento del danno da precarizzazione, salvo che intervenga una stabilizzazione dotata di stretta correlazione causale con l’abuso e idonea a neutralizzarne gli effetti.
  • La successiva immissione in ruolo vale come misura riparatoria solo se avviene nei ruoli dell’ente che ha commesso l’abuso e come effetto diretto e immediato della procedura predisposta per superare il precariato.

Come è indicizzato

MaterieLavoro a termineImpugnazioni
RamiLavoroProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaBuona fede e correttezzaNesso di causalità

Testo integrale

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