Cassazione Civile, Ordinanza n. 27588/2023 del 29/09/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
La controversia nasce dall’impugnazione, proposta nel 2016, di un’intimazione di pagamento collegata a una cartella di pagamento non opposta. La Corte d’appello aveva accolto l’impugnazione ritenendo prescritto il credito in cinque anni e, pur dando ragione al contribuente sul merito, aveva compensato integralmente le spese del grado valorizzando la presunta novità della questione e il contrasto giurisprudenziale. Nel ricorso per cassazione il contribuente ha dedotto la violazione e falsa applicazione dell’art. 92 c.p.c., sostenendo che la compensazione fosse illegittima perché la questione della prescrizione quinquennale non era affatto nuova: la giurisprudenza di legittimità sarebbe già stata univoca, mentre eventuali oscillazioni erano state superate solo con la rimessione alle Sezioni Unite; inoltre, al momento dell’introduzione della causa, il quadro era già caratterizzato da una situazione di obiettiva incertezza nota, sicché non poteva essere usata come giustificazione della compensazione integrale. L’Agenzia delle Entrate-Riscossione non ha svolto difese.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso. Ha ritenuto che la compensazione integrale delle spese fosse stata motivata con una ragione astrattamente idonea, ma non concretamente legittimante nel caso specifico, perché l’incertezza giurisprudenziale e la disarmonia tra merito e legittimità erano già esistenti e conosciute all’epoca di introduzione della lite. Ha inoltre richiamato il principio per cui, quando la decisione di merito viene riformata, le spese devono essere regolate nuovamente in modo unitario secondo l’esito complessivo della controversia. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Corte d’appello di Milano, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 92 c.p.c.
La compensazione delle spese è ammessa solo nei casi tassativi previsti dalla norma, tra cui soccombenza reciproca, assoluta novità della questione, mutamento della giurisprudenza e altre gravi ed eccezionali ragioni esplicitamente indicate in motivazione; la formula va applicata in modo restrittivo.
art. 360 c.p.c.
È il parametro di impugnazione utilizzato per denunciare la violazione e falsa applicazione dell’art. 92 c.p.c.
D.L. n. 132 del 2014, art. 13, comma 1
Ha introdotto il regime applicabile alla compensazione delle spese per i giudizi instaurati dopo la sua entrata in vigore, poi coordinato con l’intervento della Corte costituzionale.
L. n. 162 del 2014
Ha convertito il D.L. n. 132 del 2014 e confermato il regime della compensazione delle spese.
L. n. 69 del 2009, art. 45, comma 11
La formulazione richiamata dalla Corte viene ricordata come antecedente normativo che consentiva la compensazione in presenza di soccombenza reciproca o di gravi ed eccezionali ragioni esplicitamente indicate.
art. 385 c.p.c., comma 3
Viene evocato per affermare che, pur trattandosi di giudizio di legittimità, la regola della liquidazione unitaria delle spese può restare operante in relazione all’esito complessivo della lite.
sentenza Corte cost. n. 77 del 2018
Ha integrato il regime sulla compensazione delle spese, reintroducendo la possibilità di compensazione per altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni.
Massime di principio
- Nel regime dell’art. 92 c.p.c. la compensazione delle spese processuali è misura eccezionale e richiede una motivazione effettiva e concreta, non meramente apparente o stereotipata.
- La mera esistenza di un contrasto giurisprudenziale non basta, di per sé, a legittimare la compensazione se, al momento dell’instaurazione della causa, la questione era già caratterizzata da un’incertezza nota e non sopravvenuta.
- Quando la sentenza di merito viene riformata, la regolazione delle spese deve essere riconsiderata unitariamente in relazione all’esito complessivo della lite, senza frammentazioni per singolo grado, salvo specifiche eccezioni normativamente rilevanti.
- La novità della questione o il mutamento giurisprudenziale devono essere valutati in concreto, tenendo conto del momento di insorgenza della controversia e della reale evoluzione del quadro nomofilattico.
- Laddove la fase di appello e quella di legittimità siano state rese necessarie da una resistenza processuale non giustificata rispetto a un principio già consolidato, la compensazione integrale delle spese può integrare violazione di legge.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza giuslavoristica, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza giuslavoristica
- ordinanza_civile_lavoro · 29 set 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 27584/2023 del 29/09/2023
- ordinanza_civile_lavoro · 29 set 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 27593/2023 del 29/09/2023
- ordinanza_civile_lavoro · 29 set 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 27596/2023 del 29/09/2023
- ordinanza_civile_lavoro · 29 set 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 27597/2023 del 29/09/2023
- ordinanza_civile_lavoro · 29 set 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 27600/2023 del 29/09/2023
- ordinanza_civile_lavoro · 29 set 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 27602/2023 del 29/09/2023
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza giuslavoristica →