Cassazione Civile, Ordinanza n. 27593/2023 del 29/09/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (lavoratore)
La controversia
La controversia nasce da una serie di contratti di collaborazione coordinata e continuativa stipulati tra un ente pubblico di ricerca e un collaboratore nel periodo 2004-2007. Il lavoratore ha chiesto l'accertamento della natura subordinata del rapporto e il pagamento delle differenze retributive rispetto al trattamento previsto dal CCNL di settore; il giudice di merito ha ritenuto che i contratti non fossero coerenti con una vera co.co.co., valorizzando l'assenza di un obiettivo specifico e la mancanza di prova di attività limitate a un progetto determinato, e ha quindi qualificato il rapporto come subordinato. L'ente ha proposto ricorso per cassazione con sette motivi: ha contestato l'interpretazione dei contratti e la qualificazione del rapporto, sostenendo che la Corte d'appello non avesse verificato in concreto l'assoggettamento ai poteri direttivi, disciplinari e organizzativi; ha lamentato la mancata lettura sistematica delle clausole contrattuali, incluse quelle di autoqualificazione e di compenso; ha dedotto violazione delle regole sul riparto dell'onere della prova; ha invocato l'effetto espansivo della cassazione anche su capi dipendenti relativi agli interessi; ha sostenuto che, al più, in caso di nullità delle co.co.co., spettasse solo tutela risarcitoria ex art. 2126 c.c. e non differenze retributive, con conseguente ultrapetizione per avere la Corte territoriale riconosciuto un diritto non domandato.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha dichiarato inammissibili i primi tre motivi perché diretti a ottenere una nuova valutazione del fatto e una diversa interpretazione dei contratti, operazione non consentita in sede di legittimità; ha ritenuto inammissibili anche il quarto e il settimo motivo, perché fondati sull'invocazione dell'effetto espansivo della cassazione rispetto a capi della sentenza non colpiti da una censura decisiva o comunque su norme non pertinenti alla fattispecie; ha respinto il quinto e il sesto motivo, escludendo l'extrapetizione e affermando che, nel periodo considerato, l'art. 36 d.lgs. 165/2001 non si applicava agli enti di ricerca e che, in ogni caso, per le prestazioni rese di fatto, le retribuzioni e gli oneri correlati sono dovuti in base all'art. 2126 c.c. e al principio di corrispettività. È stata confermata la condanna dell'ente al pagamento delle spese e dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
La subordinazione va accertata in concreto attraverso gli indici tipici del lavoro subordinato e non solo sulla base dell'etichetta contrattuale.
Richiamato ai fini della dedotta subordinazione e dei poteri imprenditoriali/organizzativi del datore.
Richiamato per l'inquadramento processuale della controversia di lavoro.
Nel testo vigente nei diversi periodi richiamati, disciplina l'affidamento di incarichi di collaborazione nelle pubbliche amministrazioni, con necessità di oggetto specifico, temporaneità e determinazione preventiva di durata, luogo, oggetto e compenso; per gli enti di ricerca, nel periodo controverso, la disciplina non era applicabile nei termini invocati dall'ente.
L'interpretazione del contratto richiede l'applicazione dei canoni ermeneutici legali; in cassazione la censura deve indicare specificamente la loro violazione, non limitarsi a proporre una diversa lettura.
Richiamato tra i criteri di interpretazione sistematica del contratto.
Richiamato nella doglianza sulla validità/struttura del contratto, ma non decisivo per l'esito.
Invocato per l'effetto espansivo della cassazione, ma ritenuto inapplicabile/inidoneo a fondare un motivo decisivo nella fattispecie.
Per le prestazioni eseguite di fatto, il lavoratore ha diritto alle retribuzioni e ai correlati oneri anche in presenza di invalidità del rapporto; nel caso concreto la Corte ribadisce che le somme liquidate erano differenze retributive, non un risarcimento diverso e autonomo.
Richiamato per dedurre ultrapetizione, ma la Corte esclude che vi sia stata pronuncia su domanda diversa da quella proposta.
Nel periodo di stipula dei contratti (2004-2007) non si applicava agli enti di ricerca nei termini sostenuti dal ricorrente; la sua violazione non fondava il risultato della sentenza.
art. 118, comma 14, L. n. 388/2000
Richiamato quale base normativa della necessità di specifica causale per assunzioni/impieghi collegati a programmi e attività con oneri su fondi comunitari.
art. 14, comma 4-bis, d.l. n. 66/2014
Richiamato come modifica successiva alla disciplina dei programmi finanziati con fondi comunitari.
art. 1, comma 1, d.lgs. n. 368/2001
Richiamato per la disciplina dei limiti quantitativi e delle proroghe nel lavoro a termine.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
Applicato per l'obbligo di versare l'ulteriore contributo unificato in caso di rigetto integrale del ricorso.
Massime di principio
- La qualificazione di un rapporto come subordinato o autonomo non dipende in modo decisivo dalla sola qualificazione formale data dalle parti, ma dall'effettivo svolgimento del rapporto e dalla concreta soggezione al potere direttivo, organizzativo e disciplinare del datore.
- In cassazione non è consentito trasformare il ricorso in un terzo grado di merito: le censure che, pur formalmente denunciate come violazioni di legge, mirano in realtà a una nuova valutazione delle risultanze istruttorie o dei contratti sono inammissibili.
- Per denunciare la violazione dei canoni ermeneutici contrattuali occorre indicare specificamente quali regole siano state violate e in che modo il giudice di merito se ne sia discostato; non basta contrapporre una diversa interpretazione del testo negoziale.
- Quando la legge richiede per incarichi nella pubblica amministrazione un oggetto specifico e determinato, temporaneità e preventiva determinazione di durata, luogo, oggetto e compenso, la mancanza di tali elementi può sorreggere l'accertamento giudiziale della non conformità dell'incarico allo schema legale.
- Nel pubblico impiego privatizzato, per le prestazioni effettivamente rese, la tutela economica può comprendere le retribuzioni dovute e i correlati oneri anche se il rapporto sia invalido o irregolare, in base al principio di corrispettività dell'art. 2126 c.c.; non ogni violazione comporta soltanto un autonomo risarcimento del danno.
- La censura di ultrapetizione è infondata quando il giudice riconosce una posta economica che rientra nella domanda sostanziale del lavoratore e non attribuisce un bene della vita del tutto diverso da quello richiesto.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza giuslavoristica, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza giuslavoristica
- ordinanza_civile_lavoro · 29 set 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 27584/2023 del 29/09/2023
- ordinanza_civile_lavoro · 29 set 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 27588/2023 del 29/09/2023
- ordinanza_civile_lavoro · 29 set 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 27596/2023 del 29/09/2023
- ordinanza_civile_lavoro · 29 set 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 27597/2023 del 29/09/2023
- ordinanza_civile_lavoro · 29 set 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 27600/2023 del 29/09/2023
- ordinanza_civile_lavoro · 29 set 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 27602/2023 del 29/09/2023
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza giuslavoristica →