Salta al contenuto
ordinanza_civile_lavoro

Cassazione Civile, Ordinanza n. 27593/2023 del 29/09/2023

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (lavoratore)

La controversia

La controversia nasce da una serie di contratti di collaborazione coordinata e continuativa stipulati tra un ente pubblico di ricerca e un collaboratore nel periodo 2004-2007. Il lavoratore ha chiesto l'accertamento della natura subordinata del rapporto e il pagamento delle differenze retributive rispetto al trattamento previsto dal CCNL di settore; il giudice di merito ha ritenuto che i contratti non fossero coerenti con una vera co.co.co., valorizzando l'assenza di un obiettivo specifico e la mancanza di prova di attività limitate a un progetto determinato, e ha quindi qualificato il rapporto come subordinato. L'ente ha proposto ricorso per cassazione con sette motivi: ha contestato l'interpretazione dei contratti e la qualificazione del rapporto, sostenendo che la Corte d'appello non avesse verificato in concreto l'assoggettamento ai poteri direttivi, disciplinari e organizzativi; ha lamentato la mancata lettura sistematica delle clausole contrattuali, incluse quelle di autoqualificazione e di compenso; ha dedotto violazione delle regole sul riparto dell'onere della prova; ha invocato l'effetto espansivo della cassazione anche su capi dipendenti relativi agli interessi; ha sostenuto che, al più, in caso di nullità delle co.co.co., spettasse solo tutela risarcitoria ex art. 2126 c.c. e non differenze retributive, con conseguente ultrapetizione per avere la Corte territoriale riconosciuto un diritto non domandato.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha dichiarato inammissibili i primi tre motivi perché diretti a ottenere una nuova valutazione del fatto e una diversa interpretazione dei contratti, operazione non consentita in sede di legittimità; ha ritenuto inammissibili anche il quarto e il settimo motivo, perché fondati sull'invocazione dell'effetto espansivo della cassazione rispetto a capi della sentenza non colpiti da una censura decisiva o comunque su norme non pertinenti alla fattispecie; ha respinto il quinto e il sesto motivo, escludendo l'extrapetizione e affermando che, nel periodo considerato, l'art. 36 d.lgs. 165/2001 non si applicava agli enti di ricerca e che, in ogni caso, per le prestazioni rese di fatto, le retribuzioni e gli oneri correlati sono dovuti in base all'art. 2126 c.c. e al principio di corrispettività. È stata confermata la condanna dell'ente al pagamento delle spese e dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 2094 c.c.

    La subordinazione va accertata in concreto attraverso gli indici tipici del lavoro subordinato e non solo sulla base dell'etichetta contrattuale.

  • art. 2086 c.c.

    Richiamato ai fini della dedotta subordinazione e dei poteri imprenditoriali/organizzativi del datore.

  • art. 409 c.p.c.

    Richiamato per l'inquadramento processuale della controversia di lavoro.

  • art. 7 d.lgs. n. 165/2001

    Nel testo vigente nei diversi periodi richiamati, disciplina l'affidamento di incarichi di collaborazione nelle pubbliche amministrazioni, con necessità di oggetto specifico, temporaneità e determinazione preventiva di durata, luogo, oggetto e compenso; per gli enti di ricerca, nel periodo controverso, la disciplina non era applicabile nei termini invocati dall'ente.

  • art. 1362 c.c.

    L'interpretazione del contratto richiede l'applicazione dei canoni ermeneutici legali; in cassazione la censura deve indicare specificamente la loro violazione, non limitarsi a proporre una diversa lettura.

  • art. 1363 c.c.

    Richiamato tra i criteri di interpretazione sistematica del contratto.

  • art. 1325 c.c.

    Richiamato nella doglianza sulla validità/struttura del contratto, ma non decisivo per l'esito.

  • art. 336 c.p.c.

    Invocato per l'effetto espansivo della cassazione, ma ritenuto inapplicabile/inidoneo a fondare un motivo decisivo nella fattispecie.

  • art. 2126 c.c.

    Per le prestazioni eseguite di fatto, il lavoratore ha diritto alle retribuzioni e ai correlati oneri anche in presenza di invalidità del rapporto; nel caso concreto la Corte ribadisce che le somme liquidate erano differenze retributive, non un risarcimento diverso e autonomo.

  • art. 112 c.p.c.

    Richiamato per dedurre ultrapetizione, ma la Corte esclude che vi sia stata pronuncia su domanda diversa da quella proposta.

  • art. 36 d.lgs. n. 165/2001

    Nel periodo di stipula dei contratti (2004-2007) non si applicava agli enti di ricerca nei termini sostenuti dal ricorrente; la sua violazione non fondava il risultato della sentenza.

  • art. 118, comma 14, L. n. 388/2000

    Richiamato quale base normativa della necessità di specifica causale per assunzioni/impieghi collegati a programmi e attività con oneri su fondi comunitari.

  • art. 14, comma 4-bis, d.l. n. 66/2014

    Richiamato come modifica successiva alla disciplina dei programmi finanziati con fondi comunitari.

  • art. 1, comma 1, d.lgs. n. 368/2001

    Richiamato per la disciplina dei limiti quantitativi e delle proroghe nel lavoro a termine.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    Applicato per l'obbligo di versare l'ulteriore contributo unificato in caso di rigetto integrale del ricorso.

Massime di principio

  • La qualificazione di un rapporto come subordinato o autonomo non dipende in modo decisivo dalla sola qualificazione formale data dalle parti, ma dall'effettivo svolgimento del rapporto e dalla concreta soggezione al potere direttivo, organizzativo e disciplinare del datore.
  • In cassazione non è consentito trasformare il ricorso in un terzo grado di merito: le censure che, pur formalmente denunciate come violazioni di legge, mirano in realtà a una nuova valutazione delle risultanze istruttorie o dei contratti sono inammissibili.
  • Per denunciare la violazione dei canoni ermeneutici contrattuali occorre indicare specificamente quali regole siano state violate e in che modo il giudice di merito se ne sia discostato; non basta contrapporre una diversa interpretazione del testo negoziale.
  • Quando la legge richiede per incarichi nella pubblica amministrazione un oggetto specifico e determinato, temporaneità e preventiva determinazione di durata, luogo, oggetto e compenso, la mancanza di tali elementi può sorreggere l'accertamento giudiziale della non conformità dell'incarico allo schema legale.
  • Nel pubblico impiego privatizzato, per le prestazioni effettivamente rese, la tutela economica può comprendere le retribuzioni dovute e i correlati oneri anche se il rapporto sia invalido o irregolare, in base al principio di corrispettività dell'art. 2126 c.c.; non ogni violazione comporta soltanto un autonomo risarcimento del danno.
  • La censura di ultrapetizione è infondata quando il giudice riconosce una posta economica che rientra nella domanda sostanziale del lavoratore e non attribuisce un bene della vita del tutto diverso da quello richiesto.

Come è indicizzato

MaterieLavoro a termineImpugnazioni
RamiLavoroProcesso civile
IstitutiOnere della provaNullitàGiudicato

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza giuslavoristica, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.