Salta al contenuto
ordinanza_civile_lavoro

Cassazione Civile, Ordinanza n. 27600/2023 del 29/09/2023

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (lavoratore)

La controversia

Una lavoratrice, impiegata con una serie di contratti a tempo determinato per un periodo complessivamente superiore a trentasei mesi presso un'azienda sanitaria provinciale, aveva chiesto che fosse dichiarata la nullità del termine apposto ai contratti e delle proroghe, con conseguente conversione del rapporto in tempo indeterminato e risarcimento del danno. In primo grado la domanda era stata respinta: il tribunale aveva ritenuto illegittimi i termini e le proroghe, ma aveva negato la conversione per il divieto previsto dalla disciplina speciale e aveva escluso la prova del danno. In appello la decisione era stata riformata nel senso della legittimità dell'operato dell'azienda, anche con riferimento alle proroghe, ritenute conformi alla disciplina di legge. La ricorrente ha proposto sei motivi: con i primi due ha denunciato, rispettivamente, la violazione delle norme sul rito del lavoro e sul giudicato interno, sostenendo che la corte d'appello non potesse riesaminare l'illegittimità dei termini e delle proroghe in assenza di appello incidentale condizionato della controparte; con il terzo e quarto ha censurato l'acquisizione e l'utilizzo, da parte del giudice di appello, di documenti non prodotti in primo grado e l'omessa motivazione sull'esercizio dei poteri istruttori d'ufficio; con il quinto ha dedotto la genericità della causale dei contratti a termine; con il sesto ha contestato la qualificazione, data dalla corte territoriale, di alcuni rapporti come contratti autonomi anziché come mere proroghe successive.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto i primi due motivi di ricorso, ritenendoli fondati, e ha dichiarato assorbiti gli altri. Ha cassato la sentenza impugnata e ha rinviato alla Corte d'appello di Messina, in diversa composizione, perché decida nuovamente attenendosi al principio secondo cui, se il tribunale abbia già pronunciato, espressamente o implicitamente, sull'illegittimità dei termini e delle proroghe, la parte totalmente vittoriosa nel merito ma soccombente su quella questione deve proporre appello incidentale condizionato e non può limitarsi alla mera riproposizione ex art. 346 c.p.c. La Corte di rinvio dovrà anche provvedere sulle spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 360 c.p.c.

    richiamato come base dei motivi di ricorso per violazione di legge e per vizi motivazionali/nullità della sentenza

  • art. 346 c.p.c.

    la mera riproposizione delle questioni è sufficiente solo se il capo non è stato deciso; se vi è stata pronuncia espressa o implicita, occorre appello incidentale condizionato

  • art. 343 c.p.c.

    l'appello incidentale è necessario per devolvere al giudice superiore una questione già decisa in primo grado e sfavorevole alla parte totalmente vittoriosa

  • art. 421 c.p.c.

    citato con riferimento ai poteri istruttori d'ufficio del giudice del lavoro

  • art. 437 c.p.c.

    citato con riferimento all'acquisizione di documenti e ai limiti dei poteri istruttori nel giudizio di appello

  • art. 115 c.p.c.

    richiamato in relazione alla decisione fondata su prove acquisite d'ufficio

  • art. 101 c.p.c.

    richiamato insieme all'art. 102 c.p.c. nel motivo relativo al contraddittorio e al diritto di difesa

  • art. 102 c.p.c.

    richiamato insieme all'art. 101 c.p.c. nel motivo relativo al contraddittorio e al diritto di difesa

  • art. 4 d.lgs. n. 368 del 2001

    richiamato per la disciplina delle proroghe dei contratti a termine; la ricorrente contestava che fossero state considerate legittime

  • art. 1 d.lgs. n. 368 del 2001

    richiamato dalla ricorrente per sostenere la genericità e l'inidoneità della causale apposta ai contratti a termine

  • art. 345, comma 2, c.p.c.

    richiamato nel passaggio in cui si afferma che, formatosi il giudicato interno, è precluso anche il rilievo officioso in appello

Massime di principio

  • Nel rito del lavoro, se il tribunale decide espressamente o implicitamente una questione preliminare o eccezione di merito e la parte che ha vinto nel merito resta soccombente su quel punto, la questione deve essere devoluta in appello con impugnazione incidentale condizionata; la sola riproposizione ex art. 346 c.p.c. non è sufficiente.
  • La mera riproposizione di una questione non decisa dal primo giudice è distinta dall'appello incidentale: il primo strumento vale solo quando manca una pronuncia sul punto, mentre il secondo è necessario quando esiste una statuizione, anche implicita, sfavorevole alla parte.
  • Il giudicato interno formatosi su una questione decisa in primo grado preclude il riesame in appello e impedisce anche il rilievo officioso della medesima questione nei limiti consentiti dal processo.
  • Nei motivi di ricorso per cassazione la censura ex art. 360 c.p.c. può investire sia la violazione di legge sia i vizi processuali; in caso di error in procedendo la Corte può esaminare direttamente gli atti processuali per verificare il contenuto delle pronunce di merito.

Come è indicizzato

MaterieLavoro a termineImpugnazioni
RamiLavoroProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiGiudicatoOnere della prova

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza giuslavoristica, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.