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Cassazione Civile, Ordinanza n. 27597/2023 del 29/09/2023

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (lavoratore)

La controversia

Una lavoratrice addetta ai servizi socio-sanitari aveva lavorato alle dipendenze di un'azienda sanitaria provinciale mediante una serie di contratti a tempo determinato e proroghe, per un periodo superiore ai 36 mesi. In primo grado era stata rigettata la domanda di nullità del termine e di conversione del rapporto, pur con riconoscimento dell'illegittimità dei termini e delle proroghe; la corte d'appello aveva invece ritenuto legittimo l'operato dell'azienda, escludendo comportamento abusivo e valorizzando la disciplina sulle proroghe. Con il ricorso per cassazione la lavoratrice ha dedotto, in sintesi: 1) violazione delle regole sull'appello incidentale e sulla riproposizione delle eccezioni, sostenendo che la corte territoriale non potesse riesaminare la legittimità dei termini e delle proroghe in assenza di appello incidentale dell'azienda; 2) violazione delle norme sul giudicato interno e sul contraddittorio, perché la questione era già stata decisa dal tribunale; 3) illegittima acquisizione e utilizzazione di atti nuovi in appello; 4) omessa motivazione sull'esercizio dei poteri istruttori officiosi; 5) violazione della disciplina sostanziale sul contratto a termine per genericità della causale; 6) errata qualificazione dei rapporti successivi come contratti autonomi e non proroghe.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto i primi due motivi, ritenendo assorbiti gli altri. Ha affermato che, poiché il tribunale aveva esaminato e deciso, anche implicitamente, la questione della legittimità dei termini e delle proroghe, la parte totalmente vittoriosa nel merito ma soccombente su quella specifica questione avrebbe dovuto proporre appello incidentale condizionato e non limitarsi alla mera riproposizione ex art. 346 c.p.c. In mancanza di tale impugnazione incidentale, sulla questione si era formato giudicato interno, con preclusione del riesame da parte della corte d'appello. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla corte d'appello di Messina in diversa composizione, che dovrà riesaminare la causa applicando il principio enunciato e provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 360 c.p.c.

    viene richiamato come base dei motivi di ricorso per violazione di legge e nullità della sentenza per omessa motivazione

  • art. 436 c.p.c.

    la sua violazione è prospettata per contestare il riesame in appello di questioni già decise

  • art. 346 c.p.c.

    la mera riproposizione delle eccezioni è sufficiente solo se il giudice di primo grado non si è pronunciato; se vi è stata decisione, occorre appello incidentale

  • art. 101 c.p.c.

    richiamato insieme al contraddittorio per sostenere la preclusione al riesame senza impugnazione incidentale

  • art. 102 c.p.c.

    richiamato nel secondo motivo, senza sviluppo autonomo nel dispositivo

  • art. 437 c.p.c.

    richiamato in relazione ai poteri istruttori e all'acquisizione di atti in appello

  • art. 421 c.p.c.

    richiamato per contestare l'esercizio dei poteri istruttori officiosi del giudice del lavoro

  • art. 115 c.p.c.

    richiamato per contestare la decisione fondata su elementi acquisiti d'ufficio

  • art. 1 d.lgs. n. 368 del 2001

    richiamato per contestare la genericità della causale del contratto a termine

  • art. 4 d.lgs. n. 368 del 2001

    richiamato dalla corte territoriale come disciplina delle proroghe, ma la censura resta assorbita

  • art. 343 c.p.c.

    l'appello incidentale è necessario quando la parte sia soccombente su una questione decisa dal primo giudice

  • art. 345, comma 2, c.p.c.

    il giudicato interno sulla questione impedisce anche il rilievo officioso in appello

Massime di principio

  • Quando il tribunale abbia espressamente o implicitamente deciso una questione preliminare o preliminare di merito, la parte vittoriosa nel risultato finale ma soccombente su quella specifica questione deve proporre appello incidentale condizionato per rimetterla al giudice di secondo grado.
  • La mera riproposizione ex art. 346 c.p.c. è sufficiente solo per le questioni ritualmente dedotte e non decise dal primo giudice, oppure nei casi di legittimo assorbimento; non basta se sulla questione vi sia stata una pronuncia di rigetto, anche implicita.
  • In presenza di mancata impugnazione incidentale su una statuizione resa dal primo giudice, si forma giudicato interno preclusivo del riesame in appello e anche del rilievo officioso della medesima questione.
  • Nel giudizio di legittimità, se è denunciato un error in procedendo, la Corte può esaminare direttamente gli atti processuali per verificare il contenuto delle decisioni di merito e le preclusioni maturate.

Come è indicizzato

MaterieLavoro a termineImpugnazioni
RamiLavoroProcesso civile
SottomaterieAppelloRicorso per cassazione
IstitutiGiudicatoOnere della prova

Testo integrale

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