Cassazione Civile, Ordinanza n. 27596/2023 del 29/09/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (lavoratore)
La controversia
La controversia nasce da domande di alcuni dipendenti di una società in merito al corretto inquadramento contrattuale e alle conseguenti differenze retributive. La Corte d'appello, in riforma della sentenza di primo grado, aveva rigettato alcune domande, ma aveva accolto quelle di altri lavoratori riconoscendo, per vari periodi, il diritto all'inquadramento nel livello 4 B del CCNL applicato e alla corresponsione delle differenze retributive maturate. La società ha quindi proposto ricorso per cassazione affidato a tre motivi; alcuni lavoratori hanno resistito con controricorso e proposto ricorso incidentale su due motivi. Nel corso del giudizio di legittimità le parti hanno depositato atti di rinuncia al ricorso principale e al ricorso incidentale, con accettazione reciproca, dando atto di aver conciliato la controversia in sede sindacale.
La decisione
La Corte ha preso atto della rinuncia al ricorso principale proposta dalla società, della rinuncia al ricorso incidentale proposta dai lavoratori e delle rispettive accettazioni, rilevando che la conciliazione era intervenuta tra le parti. Ha quindi dichiarato l'estinzione del giudizio ai sensi dell'art. 390 c.p.c. e non ha provveduto sulle spese processuali per la posizione dei controricorrenti, mentre per gli intimati che non avevano svolto attività difensiva non ha adottato statuizioni. La Corte ha inoltre escluso l'applicazione dell'ulteriore contributo unificato, perché tale previsione riguarda solo i casi di rigetto o inammissibilità e non quello di estinzione.
Norme richiamate
la rinuncia al ricorso principale e al ricorso incidentale, se accettata dalle controparti, consente la dichiarazione di estinzione del giudizio di cassazione
in caso di estinzione, la Corte non dispone sulle spese processuali con riguardo alla posizione dei controricorrenti secondo la disciplina richiamata nel provvedimento
la decisione è stata assunta in camera di consiglio con il procedimento previsto per la trattazione del ricorso
DPR n. 115/2002, art. 13, comma 1-quater
l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato non è dovuto nei casi di estinzione, essendo previsto solo per rigetto o inammissibilità
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione, la rinuncia al ricorso principale e al ricorso incidentale, purché ritualmente accettate, determina l'estinzione del processo quando risulti anche la conciliazione della controversia tra le parti.
- La declaratoria di estinzione per rinuncia esclude, di regola, l'applicazione dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato previsto per i soli esiti di rigetto o inammissibilità.
- Quando il giudizio si estingue per rinuncia accettata, la Corte può non provvedere sulle spese nei confronti delle parti che hanno aderito alla rinuncia o che non abbiano svolto attività difensiva.
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