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Cassazione Civile, Ordinanza n. 27584/2023 del 29/09/2023

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (lavoratore)

La controversia

Il lavoratore aveva lavorato nell’ambito dei lavori socialmente utili e, successivamente, aveva sottoscritto con il Comune un contratto di lavoro subordinato part-time a tempo determinato di cinque anni, poi prorogato. Ha sostenuto che l’apposizione del termine fosse illegittima perché priva della specificazione delle ragioni tecniche, produttive, organizzative o sostitutive e perché il rapporto sarebbe stato in concreto svolto come ordinario lavoro alle dipendenze dell’ente, in mansioni analoghe a quelle del personale di ruolo. Ha chiesto la nullità del termine, la conversione in rapporto a tempo indeterminato sin dall’origine, il risarcimento dei danni per l’abusiva reiterazione, gli scatti di anzianità e l’adeguamento retributivo al c.c.n.l. enti locali. In cassazione ha dedotto la violazione dell’art. 115 c.p.c., dell’art. 2087 c.c., degli artt. 3 e 36 d.lgs. 165/2001, degli artt. 1 e 2 d.lgs. 468/1997, dell’art. 2 d.lgs. 81/2000 e, con il secondo motivo, dell’art. 1 d.lgs. 368/2001 e dell’art. 36 d.lgs. 165/2001, sostenendo che la normativa regionale richiamata dalla Corte d’appello non potesse sottrarre i rapporti alla disciplina nazionale ed eurounitaria sul contratto a termine e che dovessero applicarsi i principi della direttiva 1999/70/CE e della giurisprudenza UE e di legittimità sull’abuso del termine. In memoria ha precisato di insistere soprattutto per il risarcimento del cd. danno comunitario, rilevando che la successiva stabilizzazione non escludeva automaticamente il diritto al ristoro.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il ricorso, cassando la sentenza della Corte d’appello di Messina e rinviando alla medesima Corte, in diversa composizione, anche per le spese. Ha ritenuto che la Corte territoriale avesse erroneamente escluso in modo aprioristico l’applicabilità della disciplina nazionale ed eurounitaria sul contratto a termine, qualificando i rapporti solo come espressione della normativa regionale sui lavori socialmente utili. Secondo la Cassazione, occorre invece verificare in concreto se i contratti e le proroghe, per fonti, causale e modalità di svolgimento della prestazione, rientrino nell’ambito dell’accordo quadro sul lavoro a tempo determinato e se vi sia stata abusiva reiterazione. Solo dopo tale verifica potrà valutarsi l’eventuale effetto riparatorio della stabilizzazione successiva, che è idonea a escludere il risarcimento solo se vi sia una stretta correlazione causale con l’abuso e se l’immissione in ruolo sia avvenuta nei ruoli dell’ente autore della condotta illegittima.

Norme richiamate

  • art. 115 c.p.c.

    È richiamato come parametro di censura per l’asserita erronea valutazione del fatto e delle prove, ma non costituisce il fulcro decisorio.

  • art. 2087 c.c.

    È evocato dal ricorrente, ma la decisione si concentra sulla disciplina del termine e sull’abuso del contratto a tempo determinato nel pubblico impiego.

  • artt. 3 e 36 d.lgs. 165/2001

    Richiamati dal ricorrente per sostenere l’applicabilità della disciplina del lavoro pubblico privatizzato e i limiti ai contratti flessibili.

  • art. 1 d.lgs. 368/2001

    La Cassazione afferma che la sua applicabilità non può essere esclusa in astratto solo perché il rapporto si inserisce nel contesto regionale dei lavoratori socialmente utili; va verificata la concreta natura del rapporto.

  • art. 36 d.lgs. 165/2001

    È richiamato per i limiti al ricorso al lavoro flessibile nella pubblica amministrazione e per la necessità di rispettare i principi del diritto eurounitario.

  • artt. 1 e 2 d.lgs. 468/1997

    Richiamati per la disciplina statale dei lavori socialmente utili e per distinguere tali fattispecie dai rapporti a termine ordinari.

  • art. 2 d.lgs. 81/2000

    Richiamato dal ricorrente; la Cassazione ribadisce che l’utilizzo nelle attività socialmente utili non determina di per sé un rapporto di lavoro subordinato.

  • art. 4 d.lgs. 81/2000

    La Corte lo richiama per evidenziare che l’utilizzazione in lavori socialmente utili non instaura automaticamente un rapporto di lavoro.

  • art. 5, comma 5, l.r. Sicilia n. 24 del 2000

    Richiamato per la disciplina regionale delle attività e dei contratti con soggetti provenienti dal bacino LSU; la Corte ne offre una lettura non esclusiva della disciplina eurounitaria, da verificare in concreto.

  • art. 77 l.r. Sicilia n. 17 del 2004

    Norma regionale che esclude l’applicabilità del d.lgs. 368/2001 ai contratti a termine volti alla stabilizzazione dei destinatari del regime transitorio LSU; la Cassazione osserva che ciò non impedisce di verificare la compatibilità del rapporto con la direttiva 1999/70/CE.

  • art. 5 l.r. Sicilia n. 24 del 2010

    È letto come disposizione conforme al diritto eurounitario, poiché consente l’uso di contratti flessibili nei limiti dell’art. 36 d.lgs. 165/2001 e nel rispetto del d.lgs. 368/2001.

  • Direttiva 1999/70/CE

    Si applica anche ai contratti a tempo determinato stipulati con amministrazioni pubbliche; la qualificazione formale del rapporto non basta a sottrarlo alla tutela contro l’abuso.

  • Accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato

    La Corte lo assume come fonte della tutela contro la successione abusiva dei contratti a termine, applicabile in linea di principio anche nel settore pubblico.

  • art. 12 della legge reg. Sicilia n. 85 del 1995

    Norma regionale che prevedeva contratti di diritto privato a tempo determinato e/o parziale per progetti di utilità collettiva finalizzati all’inserimento lavorativo.

  • art. 1 della legge reg. Sicilia n. 2 del 2001

    Precisa che i contratti di diritto privato sono finalizzati all’inserimento lavorativo dei soggetti utilmente collocati nelle graduatorie provinciali.

  • art. 39 della legge reg. Sicilia n. 20 del 2003

    Consente la conferma dei contratti per un ulteriore periodo di tre anni, subordinatamente all’interesse all’espletamento della prestazione e alla copertura finanziaria.

  • legge reg. Sicilia n. 16 del 2006

    Richiamata come ulteriore intervento di proroga dei contratti collegati alla legge n. 85 del 1995.

  • legge reg. Sicilia n. 24 del 2010

    Prevede la prosecuzione dei contratti in essere del personale destinatario del regime transitorio LSU nei limiti degli stanziamenti di bilancio.

Massime di principio

  • Nei rapporti originati da precedenti esperienze di lavori socialmente utili, la qualificazione data dalla normativa regionale non esaurisce il controllo giudiziale: il giudice deve verificare in concreto se il rapporto sia, per oggetto, causale e modalità di svolgimento, un contratto a termine ordinario soggetto alla disciplina nazionale ed eurounitaria.
  • La direttiva 1999/70/CE e l’accordo quadro sul lavoro a tempo determinato si applicano anche ai rapporti con la pubblica amministrazione, salvo che il rapporto rientri effettivamente in una categoria esclusa in modo conforme al diritto UE; la mera etichetta formale o il richiamo a un programma pubblico non bastano di per sé a sottrarre il rapporto alla tutela contro l’abuso.
  • L’esclusione interna dell’applicabilità del d.lgs. 368/2001 a taluni contratti non impedisce al giudice di scrutinare se, nella sostanza, il ricorso al termine e alle proroghe abbia determinato un abuso sanzionabile secondo il diritto dell’Unione.
  • Nel lavoro pubblico privatizzato, la successiva stabilizzazione del lavoratore può avere efficacia riparatoria dell’abuso del contratto a termine solo se vi sia una stretta correlazione causale con la condotta illegittima e se l’immissione in ruolo avvenga nei ruoli dell’ente autore dell’abuso; in mancanza, il diritto al risarcimento del danno comunitario non è automaticamente escluso.
  • Ai fini del risarcimento per abusiva reiterazione dei contratti a termine, il giudice di merito deve esaminare anche la struttura concreta della procedura di stabilizzazione, verificando se essa sia stata realmente e specificamente finalizzata a superare il precariato e a offrire una ragionevole certezza di assunzione stabile.

Come è indicizzato

MaterieLavoro a termineImpugnazioni
RamiLavoroProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaRisoluzione del contrattoNullitàBuona fede e correttezza

Testo integrale

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