Cassazione Civile, Ordinanza n. 27169/2023 del 22/09/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia origina da un avviso di accertamento per l’anno 2006 con cui venivano recuperati a tassazione maggiori ricavi da vendite non contabilizzate e una componente relativa alla svalutazione delle rimanenze, per un importo complessivo di euro 269.640,00. La CTP accoglieva il ricorso della contribuente; la CTR della Campania accoglieva solo in parte l’appello dell’Ufficio, rideterminando il valore delle rimanenze oggetto di ripresa. La contribuente ricorreva per cassazione con otto motivi: 1) nullità della sentenza per difetto di motivazione e ultrapetizione, assumendo che la CTR avesse rideterminato le rimanenze in modo incomprensibile e senza considerare errori di calcolo già evidenziati; 2) vizio di motivazione ai sensi del vecchio art. 360, n. 5, c.p.c., per aver omesso l’esame della documentazione e per aver inserito la formula "salvo errori di calcolo" solo nella motivazione; 3) violazione delle norme sull’appello tributario e civile per asserita genericità dell’appello dell’Agenzia e per mancata impugnazione di alcuni capi già coperti da giudicato; 4) violazione delle norme sulla motivazione dell’avviso di accertamento per omessa pronuncia sulla nullità dell’atto; 5) violazione delle norme sulle presunzioni semplici, per mancato rilievo della carenza di gravità, precisione e concordanza; 6) violazione dell’art. 2697 c.c., riproponendo la medesima doglianza sulle presunzioni; 7) violazione delle norme sulla costituzione della parte resistente nel giudizio tributario, per asserita tardività della costituzione dell’Ufficio e per le conseguenze processuali che ne sarebbero derivate; 8) reiterazione della censura sulla genericità dell’appello.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso nel suo complesso. Ha ritenuto infondato il primo motivo, affermando che la motivazione della CTR, pur concisa, era sufficiente e superava il "minimo costituzionale". Ha dichiarato inammissibile il secondo motivo perché formulato sulla base del previgente art. 360, n. 5, c.p.c., non più applicabile alla sentenza impugnata, limitando oggi il sindacato al solo omesso esame di un fatto storico decisivo. Ha dichiarato inammissibile il terzo e l’ottavo motivo per difetto di autosufficienza e specificità, osservando comunque che la mera riproposizione delle ragioni dell’atto impositivo o delle controdeduzioni può integrare appello specifico se il dissenso investe la decisione nel suo complesso. Ha dichiarato inammissibili per difetto di specificità i motivi quarto, quinto e sesto, perché la ricorrente non aveva riportato né la motivazione dell’avviso né gli atti processuali rilevanti. Ha ritenuto inammissibile il settimo motivo perché proposto per la prima volta in cassazione e, in ogni caso, infondato poiché il termine di costituzione del resistente nel processo tributario è ordinatorio e, nel caso concreto, la costituzione era anche tempestiva per effetto della proroga al primo giorno non festivo. La ricorrente è stata condannata alle spese di giudizio e al contributo unificato aggiuntivo, se dovuto.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
È richiamato per denunciare violazioni di legge sostanziale e processuale; la Corte esamina le censure alla luce della loro specificità e della effettiva deduzione di errori di diritto.
art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.
È richiamato per la nullità della sentenza per asserita mancanza di motivazione e ultrapetizione; la Corte chiarisce che la nullità ricorre solo in presenza di anomalia motivazionale costituzionalmente rilevante.
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
Per le sentenze pubblicate dopo la riforma del 2012 è denunciabile solo l'omesso esame di un fatto storico decisivo oggetto di discussione tra le parti; non è più consentita la censura di insufficienza o contraddittorietà della motivazione in sé.
art. 36, comma 2, d.lgs. n. 546 del 1992
Richiamato quale parametro della motivazione della sentenza tributaria; la Corte ne verifica il rispetto alla luce del minimo costituzionale.
Evocato per ultrapetizione; la Corte non ravvisa uno sconfinamento del giudice oltre i limiti della domanda o delle eccezioni.
Richiamato in relazione al contenuto della motivazione; la Corte ritiene sufficiente la motivazione resa dalla CTR.
art. 53 d.lgs. n. 546 del 1992
L'appello tributario deve contenere motivi specifici, ma la riproposizione delle ragioni già esposte può bastare se dal complesso dell'atto emerge un dissenso inequivoco rispetto alla decisione impugnata.
Richiamato sul requisito della specificità dei motivi di appello; la Corte esclude l'inammissibilità automatica per mera ripetizione delle argomentazioni dell'atto originario.
art. 42 d.P.R. n. 600 del 1973
Richiamato per la dedotta nullità dell'avviso per carenza di motivazione, ma la censura è respinta per difetto di specificità.
art. 56 d.P.R. n. 633 del 1972
Richiamato in relazione alla motivazione dell'avviso IVA; la censura è dichiarata inammissibile per carenza di specificità.
Evocato come norma sulla motivazione degli atti tributari; la Corte non entra nel merito per insufficiente specificazione della doglianza.
art. 39 d.P.R. n. 600 del 1973
Richiamato per il tema delle presunzioni nell'accertamento; la censura è inammissibile per difetto di specificità.
art. 54 d.P.R. n. 633 del 1972
Richiamato per il tema delle presunzioni e della ricostruzione del reddito/IVA; la censura non supera il vaglio di specificità.
Evocato sulla ripartizione dell'onere probatorio, ma la doglianza è respinta perché sovrapposta alla censura sulle presunzioni e non adeguatamente specificata.
art. 23 d.lgs. n. 546 del 1992
Il termine di costituzione del resistente nel processo tributario è ordinatorio; la tardiva costituzione comporta solo la decadenza da alcune difese non rilevabili d'ufficio, non l'inammissibilità della costituzione stessa.
Richiamato in tema di costituzione e difese del convenuto/resistente; la Corte esclude conseguenze invalidanti per la mera dedotta tardività.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
È richiamato per il raddoppio del contributo unificato ove ne ricorrano i presupposti processuali.
Massime di principio
- Nel ricorso per cassazione, la denuncia di nullità della sentenza per difetto di motivazione è ammissibile solo quando l'anomalia motivazionale si traduca in una violazione costituzionalmente rilevante, cioè in motivazione mancante, apparente, perplessa o irriducibilmente contraddittoria; non basta lamentare una motivazione sintetica o non condivisa.
- Per le sentenze pubblicate dopo la riforma del 2012, il vizio di cui all'art. 360, n. 5, c.p.c. è limitato all'omesso esame di un fatto storico decisivo oggetto di discussione tra le parti; non è più deducibile il mero difetto di sufficienza o completezza della motivazione.
- Nel processo tributario, l'appello è specifico quando, interpretato nel suo complesso, consenta di comprendere inequivocamente le ragioni di dissenso rispetto alla sentenza di primo grado; la ripetizione delle difese già svolte o delle ragioni dell'atto impugnato non comporta di per sé inammissibilità.
- Le censure in cassazione devono essere autosufficienti: chi deduce nullità o violazioni correlate al contenuto di atti processuali o amministrativi deve riportare in ricorso gli elementi necessari a consentire il controllo della Corte.
- Nel giudizio tributario, il termine di costituzione del resistente è ordinatorio: la sua eventuale inosservanza non determina l'inammissibilità della costituzione, ma solo la perdita della facoltà di proporre eccezioni e difese non rilevabili d'ufficio, se effettivamente non esercitate.
- Le doglianze che investono questioni non trattate nei gradi di merito non possono essere introdotte per la prima volta in cassazione.
- La censura sulla mancata valutazione di presunzioni e sull'onere della prova richiede una puntuale indicazione degli elementi fattuali e degli atti da cui risulterebbe l'errore del giudice di merito; in mancanza, la doglianza è inammissibile.
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