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Cassazione Civile, Ordinanza n. 27078/2023 del 22/09/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ESTINZIONE

Favorevole al resistente (contribuente)

La controversia

La controversia nasce da un avviso di accertamento con cui l’Ufficio aveva recuperato IVA forfetaria per l’anno 2004, ritenendo dovuta una maggiore imposta in relazione alla base imponibile già determinata ai fini dell’imposta sugli intrattenimenti per apparecchi e congegni di cui all’art. 110, comma 7, TULPS. La Commissione tributaria provinciale aveva accolto il ricorso della società, ma la CTR Sardegna aveva rigettato l’appello dell’Agenzia, ritenendo l’atto privo di motivazione e comunque fondato sull’erronea sovrapposizione tra presupposto dell’ISI e presupposto IVA. In Cassazione l’Agenzia ha proposto due motivi: 1) violazione dell’art. 74, comma 6, d.P.R. n. 633/1972, sostenendo che l’IVA forfetaria si applica sulla stessa base imponibile dell’imposta sugli intrattenimenti e che la motivazione poteva legittimamente richiamare la comunicazione AAMS sulla base imponibile ISI; 2) violazione dell’art. 14-bis d.P.R. n. 640/1972, deducendo che la base imponibile era determinata ex lege e non doveva essere considerata “nuova” o autonomamente ricostruita dalla CTR. La contribuente ha resistito e, prima della decisione, ha depositato istanza di sospensione e poi memoria chiedendo l’estinzione del giudizio per definizione agevolata della lite ai sensi della L. n. 197/2022.

La decisione

La Corte non è entrata nel merito dei due motivi di ricorso dell’Agenzia, poiché ha preso atto della domanda di definizione agevolata della controversia pendente presentata dalla contribuente e della documentazione attestante domanda e versamento dovuto. Richiamata la disciplina dell’art. 1, commi 197 e 198, L. n. 197/2022, come modificata, ha dichiarato l’estinzione del giudizio. Ha inoltre stabilito che le spese restano a carico di chi le ha anticipate. Il ricorso, quindi, non è stato accolto né rigettato nel merito, ma il processo si è chiuso per estinzione conseguente alla definizione agevolata.

Norme richiamate

Massime di principio

  • Quando la parte interessata alla definizione agevolata di una controversia tributaria pendente deposita tempestivamente la domanda e la prova del versamento degli importi dovuti, il giudice deve dichiarare l’estinzione del processo senza esaminare il merito delle censure.
  • La definizione agevolata opera come causa di chiusura del giudizio autonoma rispetto all’esito delle questioni sostanziali dedotte nel ricorso; una volta verificati i presupposti normativi, i motivi di impugnazione restano assorbiti.
  • Nelle controversie tributarie pendenti, la documentazione relativa alla domanda di definizione e al pagamento assume rilievo decisivo ai fini della declaratoria di estinzione, restando le spese a carico di chi le ha anticipate.
  • Se la lite è validamente definita in via agevolata, il giudice non si pronuncia sulla fondatezza dell’avviso di accertamento né sulla correttezza della motivazione o della base imponibile contestata.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioRiscossione
RamiTributiProcesso civile
IstitutiGiudicato

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