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Cassazione Civile, Ordinanza n. 27074/2023 del 22/09/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (banca)

La controversia

I mutuatari avevano stipulato nel 1999 un mutuo fondiario e lo avevano estinto anticipatamente nel 2014. Nel 2015 convenivano la banca chiedendo di accertare la pattuizione di interessi moratori asseritamente usurari, in quanto pari al 9% a fronte di un tasso soglia del 7,64%, con applicazione della sanzione di cui all'art. 1815, comma 2, c.c. e conseguente gratuità del mutuo. Il Tribunale respingeva la domanda, rilevando che interessi corrispettivi e moratori non potevano sommarsi e che nessun interesse di mora era stato concretamente corrisposto, essendo il mutuo sempre rimasto regolare e poi estinto prima della causa. La Corte d'appello confermava, escludendo la sommatoria tra interessi corrispettivi e moratori, negando rilievo alla penale di estinzione anticipata e ritenendo tardive o non scrutinabili d'ufficio le ulteriori doglianze relative a anatocismo, violazione dell'art. 117 TUB e clausola di indicizzazione lire/franco svizzero. In cassazione i ricorrenti articolavano quattro motivi: 1) violazione delle norme antiusura e dell'art. 1815, comma 2, c.c., sostenendo che la pattuizione usuraria dei moratori fosse rilevante anche senza effettivo pagamento e che dovesse comportare la gratuità del mutuo o comunque la sostituzione del tasso usurario; lamentavano anche la mancata considerazione di costi contrattuali e della penale di estinzione anticipata; 2) violazione degli artt. 1346 e 1322 c.c., del TUF e dell'art. 117 TUB, deducendo nullità della clausola di rischio cambio e del tasso effettivo applicato rispetto a quello pubblicizzato; 3) violazione degli artt. 61 e 132 c.p.c., per omessa ammissione di CTU volta a verificare il superamento del tasso soglia e il saldo dare-avere; 4) violazione dell'art. 92 c.p.c. per la condanna alle spese, in presenza di oscillazioni giurisprudenziali che avrebbero giustificato la compensazione.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha affermato che interessi corrispettivi e moratori hanno natura e funzione diverse e non possono essere sommati per verificare l'usurarietà; inoltre, quando il rapporto è già chiuso e i presupposti della mora non si sono mai verificati, il mutuatario non ha interesse ad agire per la sola usurarietà dei moratori se questi non siano mai stati dovuti né pagati. Ha precisato che l'art. 1815, comma 2, c.c. opera solo con riferimento alla tipologia di interessi che abbia superato la soglia, senza travolgere automaticamente gli interessi corrispettivi leciti. Quanto alle altre doglianze, ha ritenuto inammissibili quelle sulle nullità contrattuali perché non adeguatamente e tempestivamente allegate e comunque non chiaramente emergenti dagli atti; ha escluso il vizio sul mancato ricorso alla CTU, rimesso alla discrezionalità del giudice di merito; ha infine considerato inammissibile la censura sulle spese, trattandosi di statuizione discrezionale e non violativa di legge. I ricorrenti sono stati condannati anche alle spese del giudizio di legittimità e al contributo unificato aggiuntivo.

Norme richiamate

  • art. 1815, comma 2, c.c.

    "se sono convenuti interessi usurari la clausola è nulla"

    La sanzione colpisce la sola tipologia di interessi che abbia superato la soglia usuraria; non comporta automaticamente la gratuità dell'intero mutuo né la caducazione degli interessi corrispettivi leciti.

  • art. 644 c.p.

    Richiamato per il parametro antiusura, in coordinamento con la disciplina speciale e con il tasso soglia.

  • L. 108/1996, art. 1

    Richiamata quale fonte del tasso soglia e del meccanismo di verifica dell'usurarietà.

  • art. 1283 c.c.

    Invocato dai ricorrenti con altre censure, ma non esaminato nel merito per difetto di tempestiva allegazione di una nullità rilevabile d'ufficio.

  • art. 117 TUB

    La Corte rileva che la dedotta difformità tra tasso pubblicizzato e tasso effettivo non era stata adeguatamente introdotta e che, in ogni caso, la conseguenza non sarebbe la nullità totale del contratto ma la non apposizione della clausola e, semmai, tutela risarcitoria se provato il danno.

  • D.Lgs. 58/1998

    Richiamato per sostenere la natura di strumento finanziario derivato della clausola di rischio cambio; la Corte esclude tale assimilazione nel caso di mutuo.

  • art. 1322 c.c.

    Il giudizio di meritevolezza va compiuto in relazione allo scopo perseguito dalle parti, non alla mera convenienza o aleatorietà economica delle clausole.

  • art. 1421 c.c.

    Il rilievo officioso della nullità è ammesso solo se fondato su fatti ritualmente allegati o già acquisiti in causa.

  • art. 61 c.p.c.

    La consulenza tecnica d'ufficio è potere discrezionale del giudice di merito e non un mezzo di prova dovuto.

  • art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.

    La motivazione sulla mancata CTU è stata ritenuta sufficiente dalla Corte di merito.

  • art. 92 c.p.c.

    "il giudice può compensare le spese tra le parti parzialmente o per intero"

    La compensazione è facoltativa; la statuizione sulle spese è censurabile solo per violazione di legge, non per il mancato esercizio della facoltà di compensare.

  • art. 1375 c.c.

    Richiamato nel ragionamento sulle esigenze di buona fede e sul divieto di premiare l'inadempiente azzerando ogni costo del denaro.

  • art. 100 c.p.c.

    L'interesse ad agire va valutato in concreto in relazione alla domanda proposta e alla situazione attuale del rapporto.

  • art. 1419, comma 2, c.c.

    La nullità della clausola usuraria non travolge il resto del contratto quando la clausola nulla è autonoma e separabile.

  • art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115/2002

    Richiamato per l'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato in caso di rigetto.

Massime di principio

  • Nei contratti di mutuo gli interessi corrispettivi e gli interessi moratori hanno natura e funzione diverse: i primi remunerano il godimento del capitale, i secondi operano solo in caso di ritardo o inadempimento; perciò non possono essere sommati tra loro ai fini della verifica dell'usurarietà.
  • La disciplina antiusura si applica anche agli interessi moratori, ma la nullità/sanzione colpisce solo la clausola o la tipologia di interessi che superi il tasso soglia, senza travolgere automaticamente gli interessi corrispettivi lecitamente pattuiti.
  • Se il rapporto di mutuo è già esaurito e nel corso del rapporto non si sono mai verificati i presupposti della mora, il mutuatario non ha interesse ad agire per far dichiarare usurari i soli interessi moratori mai dovuti né corrisposti.
  • L'interesse ad agire per nullità o usurarietà va valutato in concreto rispetto alla domanda proposta e alla situazione effettiva del rapporto; non basta l'astratta previsione contrattuale di una clausola potenzialmente illecita quando essa non abbia trovato applicazione.
  • Il rilievo d'ufficio di una nullità sostanziale richiede che i fatti e il quadro fattuale da cui la nullità deriverebbe risultino ritualmente introdotti o comunque acquisiti al giudizio; in cassazione il ricorrente deve spiegare puntualmente dove e come tali elementi siano stati dedotti e perché la nullità fosse effettivamente percepibile dal giudice.
  • La clausola di indicizzazione o rischio cambio in un contratto di mutuo non è, di per sé, assimilabile a uno strumento finanziario derivato: il giudizio di meritevolezza ex art. 1322 c.c. va svolto in relazione allo scopo perseguito dalle parti e non alla sola aleatorietà economica della pattuizione.
  • La consulenza tecnica d'ufficio è rimessa alla discrezionalità del giudice di merito e non è censurabile in cassazione quando il giudice abbia già motivato in modo sufficiente sulle ragioni decisive della decisione.
  • La compensazione delle spese processuali è una facoltà del giudice e non un obbligo: la sua mancata applicazione non integra, di regola, violazione di legge quando la parte sia risultata totalmente soccombente.

Come è indicizzato

MaterieMutuoInadempimentoImpugnazioniProve
RamiContrattiObbligazioniProcesso civileBancario e finanziario
SottomaterieInteressi usurariRicorso per cassazione
IstitutiNullitàOnere della provaBuona fede e correttezzaGiudicato

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