Cassazione Civile, Ordinanza n. 27075/2023 del 22/09/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente (banca)
La controversia
La vicenda origina dal versamento di due assegni per complessivi euro 210.000 su un conto corrente acceso presso una banca e intestato a un coordinamento di soci promotori di un gruppo societario. La versante sosteneva che le somme fossero destinate alla sottoscrizione del capitale di due società in via di costituzione e che la banca, pur conoscendo la finalità dell'operazione, avesse consentito a un soggetto terzo di movimentare il conto e di utilizzare le somme in modo diverso, senza controllare i prelievi e senza impedire l'illecito. In primo grado la domanda risarcitoria fu respinta; in appello furono rigettate le censure sulla qualificazione del conto, sull'esistenza di un obbligo di ingerenza o di protezione della banca, sulla violazione dell'art. 1852 c.c. e della buona fede, nonché sulle dedotte violazioni della normativa antiriciclaggio e delle istruzioni della Banca d'Italia. Con il ricorso per cassazione gli eredi deducevano: 1) violazione degli artt. 1173, 1175, 1176 e 1375 c.c., per omessa considerazione di un obbligo di protezione verso i terzi derivante dal contatto sociale e per errata qualificazione dei versamenti; 2) violazione della disciplina antiriciclaggio, assumendo che la banca avrebbe dovuto identificare correttamente il soggetto promotore, verificare i poteri del legale rappresentante e segnalare le operazioni sospette; 3) omesso esame di un fatto decisivo, cioè l'inosservanza delle Istruzioni del Governatore della Banca d'Italia del 1991.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha rilevato che la Corte d'appello aveva escluso in fatto la sussistenza di presupposti di responsabilità della banca, accertando che le operazioni sul conto non erano anomale e che, all'epoca, la banca non poteva rendersi conto del disegno criminoso poi emerso; tale accertamento di fatto non era censurato con un motivo ammissibile ex art. 360, n. 5, c.p.c. Quanto al secondo motivo, ha ritenuto la censura generica perché non riportava il contenuto dell'atto di appello e non si confrontava con la ratio decidendi, fondata anche sul rilievo che l'illiceità della condotta del terzo non dipendeva dalle sole movimentazioni del conto, ma dalla mancata restituzione delle somme ai finanziatori a seguito del mancato realizzo del progetto. Il terzo motivo è stato respinto come anch'esso generico e sostanzialmente riproduttivo del precedente. Conseguentemente i ricorrenti sono stati condannati alle spese del giudizio di legittimità e al versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
La Corte d'appello ha escluso che il conto potesse qualificarsi come fondo vincolato per la sottoscrizione del capitale sociale; la Cassazione richiama tale accertamento come premessa del rigetto delle censure.
La Corte d'appello ha escluso la sua violazione, ritenendo che la banca avesse eseguito le operazioni conformemente al rapporto di conto corrente e agli impegni assunti all'apertura.
Richiamato dai ricorrenti per fondare un obbligo di protezione derivante dal contatto sociale; la Corte non accoglie la prospettazione perché l'accertamento di fatto escludeva la responsabilità della banca.
Invocato per sostenere un dovere di correttezza della banca anche verso terzi interessati; la censura è stata dichiarata inammissibile.
Invocato come parametro di diligenza dell'intermediario; la Corte non vi riconduce una responsabilità in presenza di operazioni non anomale.
Invocato per sostenere un dovere di buona fede nell'esecuzione del rapporto; la Corte non ravvisa una violazione idonea a fondare la responsabilità.
art. 2 d.l. 3 maggio 1991, n. 143
Richiamato insieme all'art. 3 della stessa disciplina antiriciclaggio; la censura è stata dichiarata generica e inammissibile.
art. 3 d.l. 3 maggio 1991, n. 143
Invocato per affermare l'obbligo della banca di segnalare operazioni sospette; la Corte ritiene la doglianza generica e non confrontata con la ratio della decisione impugnata.
Normativa di conversione richiamata dai ricorrenti quale base degli obblighi antiriciclaggio della banca.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
Usato per i motivi di violazione di legge, ma le censure sono state ritenute inammissibili perché generiche o non confrontate con la ratio decidendi.
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
Usato per dedurre omesso esame di un fatto decisivo; la Corte osserva che il motivo riproponeva in modo generico la questione già sollevata.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
Applicato per dare atto della sussistenza dei presupposti per l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato a carico dei ricorrenti.
art. 1, comma 17, l. 24 dicembre 2012, n. 228
Richiamato quale norma che ha introdotto l'ulteriore contributo unificato nei presupposti indicati dal d.P.R. n. 115 del 2002.
Massime di principio
- In sede di legittimità, non è ammissibile censurare un accertamento di fatto della Corte d'appello sulla non anomalia delle operazioni e sull'assenza di percepibilità dell'illecito da parte della banca se il ricorso non veicola un vizio motivazionale nei limiti dell'art. 360, n. 5, c.p.c. e si limita a proporre una diversa lettura del materiale istruttorio.
- La prospettazione di un obbligo di protezione o di ingerenza della banca verso terzi interessati all'operazione richiede la dimostrazione di presupposti fattuali specifici; in mancanza, la sola titolarità del conto e la conoscenza della finalità dichiarata non bastano a fondare la responsabilità dell'istituto.
- Le censure per violazione di norme antiriciclaggio devono essere specifiche, riprodurre il contenuto degli atti rilevanti e confrontarsi con la ratio decidendi della sentenza impugnata; la genericità del motivo ne determina l'inammissibilità.
- Il vizio di omesso esame di un fatto decisivo non può essere usato per reiterare, sotto diversa veste, una doglianza di violazione di legge già ritenuta generica o infondata.
- Quando la condotta illecita del terzo si concreta non nelle sole movimentazioni del conto, ma nella mancata restituzione delle somme ai finanziatori per il mancato realizzo del progetto, non è immediato imputare alla banca la perdita subita senza una prova rigorosa del nesso causale e dell'obbligo violato.
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