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Cassazione Civile, Ordinanza n. 27080/2023 del 22/09/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ESTINZIONE

Favorevole al resistente (banca)

La controversia

La società ricorrente aveva convenuto in giudizio la banca deducendo di essere titolare di tre rapporti contrattuali, ossia un conto corrente e due mutui, e contestando l'applicazione di interessi usurari, anatocistici e comunque contrari alla legge. Il Tribunale, sulla base della consulenza tecnica d'ufficio, aveva accolto la domanda solo in misura molto limitata. La Corte d'appello aveva respinto il gravame della società, rilevando, tra l'altro, che anche ove fosse dichiarata l'usurarietà del tasso di mora, la patologia riguarderebbe soltanto gli interessi moratori e non anche quelli corrispettivi, che resterebbero comunque dovuti. La società aveva quindi proposto ricorso per cassazione con due motivi, ma prima della decisione ha depositato rinuncia al ricorso, notificata alla controparte e non accettata, ritenendo presumibilmente di aderire ai successivi arresti giurisprudenziali sfavorevoli intervenuti nel frattempo.

La decisione

La Corte ha preso atto della rinuncia al ricorso per cassazione, richiamando l'art. 391 c.p.c., e ha dichiarato l'estinzione del giudizio nonostante la mancata accettazione della rinuncia da parte della controparte. Ha inoltre compensato integralmente tra le parti le spese del giudizio di legittimità, ritenendo sussistenti giusti motivi in considerazione del fatto che le questioni sollevate erano almeno in parte controverse all'epoca e che successivamente era intervenuta una pronuncia delle Sezioni Unite sfavorevole alla tesi della ricorrente. Ha escluso l'applicazione dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002 in caso di rinuncia al ricorso.

Norme richiamate

  • art. 391 c.p.c.

    La rinuncia al ricorso per cassazione, anche se non accettata dalla controparte, comporta l'estinzione del giudizio e il passaggio in giudicato della sentenza impugnata.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    La disposizione non si applica in caso di rinuncia al ricorso per cassazione, perché riguarda solo i casi tipici di rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione ed è norma di stretta interpretazione, non estensibile o applicabile analogicamente.

  • Cass. n. 23175 del 12/11/2015

    È richiamata a supporto dell'esclusione dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato in caso di rinuncia al ricorso.

  • Cass. Sez. Un. n. 19597/2020

    È indicata come successivo arresto giurisprudenziale intervenuto sulle questioni controverse oggetto del ricorso, e sfavorevole alla tesi della parte ricorrente.

Massime di principio

  • La rinuncia al ricorso per cassazione produce l'estinzione del giudizio anche se non è accettata dalla parte intimata, con conseguente passaggio in giudicato della sentenza impugnata.
  • L'obbligo dell'ulteriore contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002 non opera quando il processo di legittimità si estingue per rinuncia al ricorso, poiché la norma è di stretta interpretazione.
  • Quando la rinuncia interviene dopo un mutamento giurisprudenziale sfavorevole alla parte ricorrente, la Corte può valorizzare tale circostanza ai fini della regolazione delle spese, anche disponendone la compensazione integrale.

Come è indicizzato

MaterieMutuoConto correnteRicorso per cassazione
RamiContrattiBancario e finanziarioProcesso civile
SottomaterieInteressi usurariAnatocismo
IstitutiPrescrizioneGiudicato

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