Cassazione Civile, Ordinanza n. 27081/2023 del 22/09/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (banca)
La controversia
La controversia nasce da un decreto ingiuntivo ottenuto da un istituto di credito per il pagamento di somme asseritamente dovute in forza di due rapporti: il saldo passivo di un conto corrente e il residuo debito di un mutuo chirografario. L'azione monitoria era stata proposta anche nei confronti dei garanti personali dei debiti. Gli opponenti hanno contestato l'esistenza e l'ammontare del credito, dedotto la nullità della clausola di capitalizzazione trimestrale degli interessi, la nullità di clausole contrattuali e la prescrizione. In appello la decisione è stata riformata solo parzialmente, con riduzione del credito da conto corrente per eliminare gli effetti della capitalizzazione illegittima, mentre è stata respinta l'eccezione di nullità delle fideiussioni per asserita violazione della normativa antitrust, in difetto di specifiche allegazioni sulla riconducibilità delle fideiussioni allo schema ABI e sulla presenza delle clausole censurate dall'autorità di vigilanza. Con il ricorso per cassazione sono stati dedotti due motivi: primo, violazione delle norme sulla compensazione, lamentando che la corte territoriale non avesse operato una compensazione atecnica tra il credito da saldo conto corrente e il debito da mutuo; secondo, violazione della disciplina antitrust e della nullità contrattuale, assumendo che la corte d'appello avesse omesso di rilevare la nullità delle fideiussioni conformi allo schema ABI sanzionato dalla Banca d'Italia e chiedendo alla Cassazione di esaminare direttamente gli atti.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto il primo motivo generico e non autosufficiente, perché fondato sull'assunto non dimostrato che conto corrente e mutuo derivassero da un unico rapporto o da un collegamento negoziale tale da consentire la compensazione atecnica; inoltre ha osservato che, in mancanza dei relativi presupposti, sarebbe stata necessaria una specifica domanda riconvenzionale o eccezione, che non risultava proposta. Ha ritenuto inammissibile anche il secondo motivo perché non colpiva la ratio decidendi della sentenza impugnata: la corte d'appello aveva escluso la nullità delle fideiussioni per difetto di allegazione degli elementi necessari a verificare la conformità del contratto al modello ABI e alle clausole censurate. La Cassazione ha precisato che il potere di esame diretto degli atti nel caso di error in procedendo non consente di sostituirsi al giudice di merito nella valutazione della fondatezza della censura, ma solo di verificare l'errore processuale denunciato, errore che non era stato adeguatamente articolato. È stata quindi confermata la condanna alle spese del giudizio di legittimità e l'obbligo di versare l'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
consente la denuncia in cassazione di violazione o falsa applicazione di norme di diritto; la censura deve però essere specifica e coerente con la ratio decidendi impugnata
art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.
il vizio motivazionale non può essere invocato in modo generico o per contestare la valutazione di merito senza indicare il fatto decisivo omesso
richiamato in tema di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, ma la censura sul punto è stata ritenuta generica
richiamato dalla parte ricorrente in relazione al giudicato, senza che la doglianza sia stata ritenuta ammissibile
richiamato in tema di compensazione
richiamato in tema di compensazione
richiamato in tema di compensazione giudiziale e suoi presupposti
art. 2, comma 2, lett. a), l. n. 287/1990
richiamato quale parametro della dedotta nullità delle fideiussioni per intesa anticoncorrenziale ABI
richiamato come base della nullità del contratto per contrarietà a norme imperative
provvedimento Banca d'Italia n. 55 del 2 maggio 2005
richiamato come provvedimento sanzionatorio dell'intesa anticoncorrenziale relativa alle fideiussioni ABI
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
applicato per dare atto della sussistenza dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato in caso di inammissibilità del ricorso
Massime di principio
- La compensazione atecnica tra crediti e debiti può essere prospettata solo quando sia dimostrato un effettivo collegamento tra i rapporti tali da farli derivare da un medesimo assetto negoziale o da un'unica operazione; in mancanza, non può essere imposta dal giudice di legittimità sulla base di un richiamo astratto alla giurisprudenza.
- Chi invoca in cassazione la compensazione o altri effetti estintivi deve allegare e dedurre in modo specifico i presupposti fattuali e giuridici del relativo meccanismo, non essendo sufficiente un'affermazione apodittica sull'unitarietà dei rapporti.
- La dedotta nullità di fideiussioni standard predisposte in attuazione di un'intesa anticoncorrenziale richiede l'allegazione concreta degli elementi necessari a verificare la corrispondenza del contratto al modello censurato e alle clausole vietate; senza tali allegazioni la censura è inammissibile.
- Il potere della Cassazione di esaminare direttamente gli atti nei casi di error in procedendo è limitato alla verifica dell'errore processuale denunciato e non consente di sostituire la propria valutazione di merito a quella del giudice di appello.
- Il motivo di ricorso per cassazione deve colpire la ratio decidendi della sentenza impugnata; se si confronta solo con argomentazioni diverse o solo marginalmente connesse, il motivo è inammissibile.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 22 set 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 27074/2023 del 22/09/2023
- ordinanza_civile · 22 set 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 27075/2023 del 22/09/2023
- ordinanza_civile · 22 set 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 27076/2023 del 22/09/2023
- ordinanza_civile · 22 set 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 27078/2023 del 22/09/2023
- ordinanza_civile · 22 set 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 27080/2023 del 22/09/2023
- ordinanza_civile · 22 set 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 27082/2023 del 22/09/2023
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →