Cassazione Civile, Ordinanza n. 27076/2023 del 22/09/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (venditore)
La controversia
La controversia nasce da numerose forniture di resistenze elettriche scaldanti ritenute non correttamente eseguite dall'acquirente. Il Tribunale aveva accolto la domanda risarcitoria dell'acquirente e condannato la venditrice al pagamento di una somma a titolo di danni, qualificando il rapporto come appalto e ritenendo che la venditrice avesse riconosciuto le criticità e assunto un impegno di rimedio, con conseguente esclusione della decadenza e applicazione della sola prescrizione ordinaria. La Corte d'appello, pur riqualificando il rapporto come compravendita e applicando l'art. 1495 c.c., ha confermato la decisione ritenendo che la missiva del 23 dicembre 2008 integrasse comunque un riconoscimento dei vizi; però non ha esaminato l'eccezione di prescrizione riproposta dalla venditrice. Con il ricorso per cassazione la venditrice ha dedotto: 1) omessa pronuncia ex art. 112 c.p.c. sull'eccezione di prescrizione ex art. 1495, comma 3, c.c.; 2) omesso esame di un fatto decisivo, ossia il decorso di oltre un anno tra consegna, riconoscimento dei vizi e diffida interruttiva; 3) violazione dell'art. 1495 c.c., sostenendo che il riconoscimento dei vizi non elimina il termine di prescrizione annuale, ma al più incide sulla denuncia e può valere come atto interruttivo, con decorrenza ex novo del termine.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo di ricorso, ritenendo che la Corte d'appello non si fosse confrontata con l'eccezione di prescrizione dell'azione di garanzia ex art. 1495 c.c., nonostante avesse escluso la decadenza in ragione del riconoscimento dei vizi. Ha affermato che i termini di decadenza e prescrizione dell'art. 1495 c.c. si applicano a tutte le azioni spettanti al compratore per vizi o mancanza di qualità, compresa quella risarcitoria; che il riconoscimento dei vizi rende non necessaria la denuncia; e che il termine annuale di prescrizione decorre in ogni caso dalla consegna, ma è soggetto alle cause di interruzione, compreso il riconoscimento del diritto del compratore alla garanzia. Conseguentemente ha cassato la sentenza impugnata e rinviato alla Corte d'appello di Venezia in diversa composizione perché esamini la fondatezza dell'eccezione di prescrizione e regoli anche le spese del giudizio di legittimità. Il secondo e il terzo motivo sono stati assorbiti.
Norme richiamate
Impone la corrispondenza tra chiesto e pronunciato; la mancata pronuncia sull'eccezione di prescrizione integra vizio denunciabile se effettivamente non esaminata.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
È il parametro utilizzato per denunciare la violazione di legge relativa all'art. 1495 c.c. e all'art. 112 c.p.c.
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
Consente la censura per omesso esame di un fatto decisivo oggetto di discussione tra le parti.
I termini di decadenza e prescrizione valgono per tutte le azioni del compratore per vizi o mancanza di qualità; il riconoscimento dei vizi elimina la necessità della denuncia, ma non fa venir meno il termine annuale di prescrizione, che resta soggetto a interruzione.
Richiamato come norma sulle cause di interruzione della prescrizione applicabili anche al termine annuale dell'art. 1495 c.c.
Il riconoscimento del diritto del compratore alla garanzia da parte del venditore interrompe la prescrizione annuale.
Richiamato dalla decisione di merito come prescrizione ordinaria, ma non ritenuto il corretto parametro dalla Cassazione per l'azione di garanzia da vizi nella compravendita.
Massime di principio
- Nella compravendita, i termini di decadenza e prescrizione dell'art. 1495 c.c. si applicano non solo alla domanda di garanzia in senso stretto, ma a tutte le azioni spettanti al compratore per vizi o mancanza di qualità, incluso il risarcimento del danno.
- Il riconoscimento dei vizi da parte del venditore rende superflua la denuncia, ma non elimina il termine di prescrizione annuale decorrente dalla consegna del bene.
- Il riconoscimento dei vizi può valere come causa interruttiva della prescrizione, con la conseguenza che il termine annuale ricomincia a decorrere ex novo.
- Se il giudice di merito esclude la decadenza per effetto del riconoscimento dei vizi, deve comunque esaminare l'eventuale eccezione di prescrizione proposta dalla parte, non potendo arrestarsi alla sola questione della denuncia.
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