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Sentenza

Sentenza del 10/10/2024 n. 26452 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La controversia riguardava gli avvisi di accertamento relativi al 2009, emessi dopo una verifica fiscale svolta nel settembre 2011 presso la società, esercente attività stagionale di ristorazione, pizzeria e bar. L’Ufficio aveva rettificato i ricavi e il reddito societario e imputato il maggior reddito ai soci, ai sensi dell’art. 5 TUIR. Dopo la parziale vittoria in primo grado, la CTR aveva accolto gli appelli dell’Agenzia e ritenuto legittimi gli avvisi. In Cassazione i ricorrenti hanno dedotto: violazione dell’art. 112 c.p.c., sostenendo che la CTR avesse deciso su una questione di litisconsorzio non sollevata dall’Ufficio; motivazione apparente circa la diversità tra gli accertamenti per il 2008 e il 2009, nonostante derivassero dalla stessa verifica; omessa o apparente motivazione sulla ricostruzione dei maggiori ricavi; violazione delle norme sull’accertamento analitico-induttivo e sulle presunzioni, contestando in particolare il valore attribuito a scontrini non emessi nel 2011 e l’idoneità degli elementi raccolti a fondare la rettifica del 2009. La società, dichiarata fallita e poi cancellata dal registro delle imprese, aveva inoltre chiesto l’interruzione del giudizio.

La decisione

La Cassazione ha rigettato la richiesta di interruzione: la cancellazione della società intervenuta dopo la proposizione del ricorso non determina l’interruzione del giudizio di legittimità. Ha rigettato tutti e quattro i motivi. Il primo è infondato perché la CTR non aveva accolto l’appello per una mancata integrazione del contraddittorio e, comunque, il vizio sarebbe rilevabile d’ufficio nei casi di litisconsorzio necessario. Il secondo è infondato: la CTR aveva spiegato, in modo sintetico ma comprensibile, che le riprese per i diversi anni poggiavano su riscontri fiscali distinti; il giudicato relativo al 2008 non vincolava quindi la decisione sul 2009. Il terzo è infondato perché la CTR aveva indicato le ragioni per cui riteneva errati i calcoli della CTP, tra cui la base di calcolo dell’IVA e la mancata considerazione delle differenze tra prodotti e prezzi. Il quarto è infondato: la CTR non aveva fondato l’accertamento decisivamente sulla mancata emissione degli scontrini del 2011, ma su ulteriori riscontri contabili e circostanze operative, ritenuti plurimi e idonei a sostenere l’accertamento analitico-induttivo. I ricorrenti sono stati condannati a pagare all’Agenzia delle Entrate le spese del giudizio di legittimità, liquidate in euro 7.800 oltre alle spese prenotate a debito, ed è stato dato atto dei presupposti per il versamento dell’ulteriore contributo unificato, se dovuto.

Norme richiamate

  • Art. 5 del D.P.R. n. 917 del 1986 (TUIR)

    Il reddito delle società di persone viene imputato ai soci secondo le rispettive quote; nel caso concreto i maggiori redditi accertati alla società sono stati attribuiti anche ai singoli soci.

  • Art. 112 c.p.c.

    dalla lettura combinata del dispositivo e dell'integrale motivazione emerge che i giudici di secondo grado non hanno affatto accolto l'appello dell'Agenzia delle entrate riscontrando la mancata integrazione del contraddittorio in primo grado

    La censura di violazione della corrispondenza tra chiesto e pronunciato non è fondata quando, considerando insieme dispositivo e motivazione, risulta che il giudice non ha deciso sulla questione che la parte gli attribuisce.

  • Art. 111, comma 6, Cost.

    il sindacato di legittimità sulla motivazione, esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di "sufficienza" della stessa, resta circoscritto alla sola verifica del rispetto del "minimo costituzionale" richiesto dall' art. 111 , comma 6, Cost., che viene violato solo qualora la motivazione sia totalmente mancante o meramente apparente, ovvero si fondi su un contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili, o risulti perplessa ed obiettivamente incomprensibile

    In Cassazione la motivazione è censurabile per nullità solo se manca del tutto, è apparente, presenta contraddizioni irriducibili o è obiettivamente incomprensibile; non basta che sia sintetica o ritenuta insufficiente.

  • Art. 132, comma 1, n. 4, c.p.c.

    La sentenza è nulla per vizio di motivazione solo quando ricorre una delle carenze radicali riconducibili al mancato rispetto del minimo costituzionale; una motivazione concisa ma intelligibile è sufficiente.

  • Art. 36, comma 2, n. 4, del D.Lgs. n. 546 del 1992

    Nel processo tributario la motivazione della sentenza deve consentire di comprendere le ragioni della decisione; nel caso concreto la spiegazione, pur sintetica, delle ragioni relative ai diversi riscontri e agli errori di calcolo ha superato la soglia richiesta.

  • Art. 118 delle disposizioni di attuazione del c.p.c.

    La disposizione è richiamata dai ricorrenti insieme alle norme sull’obbligo di motivazione; la decisione ribadisce che una motivazione sintetica non è, per ciò solo, apparente o nulla.

  • Art. 39, comma 1, lett. d), del D.P.R. n. 600 del 1973

    il presupposto per procedere col metodo analitico induttivo è integrato dalla complessiva inattendibilità della contabilità, ancorché le scritture contabili siano formalmente corrette

    L’accertamento analitico-induttivo è legittimo quando la contabilità, pur formalmente regolare, risulti complessivamente inattendibile. L’Ufficio può integrare le lacune e ricostruire componenti positivi non dichiarati, ma non prescindere integralmente dalle scritture come nell’accertamento induttivo puro.

  • Art. 54, comma 2, del D.P.R. n. 633 del 1972

    La disposizione è invocata dai ricorrenti quale disciplina dell’accertamento IVA. La decisione conferma, nel quadro della rettifica analitico-induttiva, che la ricostruzione può basarsi su presunzioni semplici idonee e su riscontri diversi, non necessariamente sul solo scostamento dagli studi di settore.

  • Art. 2727 c.c.

    l'Ufficio accertatore può solo completare le lacune riscontrate, utilizzando, ai fini della dimostrazione dell'esistenza di componenti positivi di reddito non dichiarati, anche presunzioni semplici

    Le presunzioni semplici possono concorrere alla ricostruzione dei ricavi non dichiarati nell’accertamento analitico-induttivo, purché siano utilizzate per integrare le lacune delle scritture contabili.

  • Art. 2729 c.c.

    le quali non devono essere necessariamente plurime, potendosi il convincimento del giudice fondare anche su un elemento unico, preciso e grave

    Le presunzioni semplici devono avere i requisiti di gravità e precisione e, quando vi siano più indizi, di concordanza; non è però necessario che siano plurime, potendo bastare un solo elemento grave e preciso. Nel caso concreto la CTR aveva valorizzato riscontri ulteriori rispetto agli scontrini contestati.

  • Art. 13, commi 1-bis e 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002

    dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto.

    In caso di rigetto dell’impugnazione, sussistendone i presupposti, il ricorrente deve versare un ulteriore contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.

Massime di principio

  • Il giudicato tributario relativo a un’annualità non si estende automaticamente ad anni diversi, anche se gli accertamenti derivano dalla stessa verifica: occorre valutare se siano identici i presupposti fattuali e i riscontri posti a fondamento delle riprese.
  • Una motivazione breve non è automaticamente apparente. In Cassazione il vizio sussiste solo se la decisione è priva di una spiegazione effettiva, incomprensibile o intrinsecamente contraddittoria; è sufficiente che renda riconoscibile il percorso logico seguito.
  • L’accertamento analitico-induttivo può essere effettuato anche quando le scritture sono formalmente regolari, se la contabilità risulta nel complesso inattendibile; l’Ufficio deve però integrare le lacune e non può prescindere integralmente dalle scritture.
  • Gli studi di settore e le eventuali omissioni di scontrini non sono necessariamente decisivi, né isolatamente né in senso contrario all’accertamento: la legittimità della ricostruzione dipende dalla valutazione complessiva dei riscontri documentali e delle circostanze operative pertinenti all’annualità accertata.
  • Un’omissione riscontrata in un anno successivo può, in astratto, essere valutata come indizio di una condotta ripetuta, ma non basta da sola: deve essere inserita in un quadro probatorio concreto e attendibile relativo ai maggiori ricavi contestati.
  • La cancellazione di una società dal registro delle imprese, intervenuta dopo la proposizione del ricorso per Cassazione, non determina l’interruzione del giudizio di legittimità, dominato dall’impulso d’ufficio.
  • Nei casi di litisconsorzio necessario, la mancata integrazione del contraddittorio è rilevabile d’ufficio; tuttavia, la censura va valutata sulla base dell’effettivo svolgimento del giudizio e non di una lettura isolata di singole affermazioni della sentenza.

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