Sentenza del 10/10/2024 n. 26471 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Per il periodo d’imposta 2007, l’Agenzia aveva accertato a carico di A.A. € 1.993 di maggior reddito da lavoro autonomo, per costi ritenuti non inerenti, e € 322.570 di maggior reddito di capitale. Quest’ultima ripresa derivava dalla presunta distribuzione pro quota degli utili extracontabili della Casasonica Srl, società a ristretta base partecipativa, cui era stato attribuito un reddito d’impresa non dichiarato di € 1.612.849. A.A. contestava, tra l’altro, la mancata prova della notifica alla società del relativo avviso, l’applicazione della presunzione di distribuzione e la quantificazione dell’evasione; sosteneva inoltre di essere estraneo alla gestione, affidata all’amministratore. La CTP aveva respinto il ricorso; la CTR aveva accolto l’appello, ritenendo inutilizzabile l’accertamento societario per mancata prova della sua notifica e assorbendo le altre questioni. L’Agenzia ha impugnato in Cassazione sia l’effetto attribuito alla mancata notifica, sia l’assenza di motivazione sull’annullamento della ripresa relativa al lavoro autonomo.
La decisione
La Cassazione ha accolto entrambi i motivi dell’Agenzia. Ha chiarito che l’avviso emesso contro la società ma non notificato non è opponibile al socio e che quest’ultimo può contestare i fatti costitutivi della pretesa tributaria societaria; tuttavia, la mancata notifica, vizio procedurale, non comporta automaticamente l’illegittimità dell’accertamento personale del socio. L’effetto pregiudicante sul reddito da partecipazione si produce invece quando l’accertamento societario sia stato annullato nel merito con sentenza passata in giudicato. Ha inoltre rilevato che la CTR aveva annullato anche la ripresa di € 1.993 per lavoro autonomo senza motivare tale statuizione. La sentenza impugnata è stata cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Piemonte, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità; non è stata quindi definita nel merito la fondatezza delle riprese fiscali.
Norme richiamate
ciò si traduce soltanto nella possibilità, per il socio stesso, di contestare la sussistenza di tutti i fatti costitutivi dell'obbligazione tributaria
Nel contesto della decisione, il socio può contestare i fatti costitutivi dell’obbligazione tributaria societaria posti a fondamento della presunzione di distribuzione, anche se l’avviso societario non gli è opponibile per mancata notifica.
l'accertamento a carico della società in ordine ai ricavi non contabilizzati costituisce il presupposto necessario per l'accertamento a carico dei soci in ordine agli utili prodotti giacché, in mancanza, non sussiste la prova dello stesso fatto costitutivo della pretesa tributaria
La distribuzione ai soci degli utili extracontabili di una società a ristretta base è trattata come presunzione semplice; la sua operatività presuppone l’accertamento di maggiori redditi societari, ma il socio può contestare i fatti che la fondano.
La CTR di Torino, nell'accogliere l'appello proposto dal contribuente soltanto per l'asserita inesistenza della notificazione dell'avviso di accertamento alla società Casasonica Srl, ha dichiarato assorbita "ogni altra questione proposta", annullando integralmente l'avviso di accertamento notificato personalmente al contribuente.
La CTR non poteva ricavare dalla sola mancata prova della notifica alla società l’invalidità dell’accertamento notificato al socio; inoltre, doveva motivare l’annullamento di ciascuna distinta ripresa fiscale.
A fronte delle difese svolte anche in grado di appello dall'ufficio finanziario, sul punto dell'accertato maggior reddito da lavoro autonomo, non sono state in alcun modo esplicitate le ragioni dell'accoglimento dei motivi di ricorso avanzati dal contribuente in relazione a questa parte della ripresa fiscale
La decisione deve esporre le ragioni che giustificano l’accoglimento delle contestazioni relative alle diverse componenti dell’accertamento. L’annullamento della ripresa sul lavoro autonomo, distinto da quella sui redditi da partecipazione, è stato cassato perché privo di motivazione.
Artt. 53, 54 e 61 del D.Lgs. n. 546/1992
Le censure d’appello dell’Agenzia sulla ripresa relativa al lavoro autonomo dovevano essere esaminate e ricevere una risposta motivata; la Cassazione ha rilevato l’omessa motivazione della CTR anche rispetto a tale parte della controversia.
Artt. 38, 39 e 41-bis del D.P.R. n. 600/1973
Sono disposizioni richiamate nel motivo dell’Agenzia relativo agli accertamenti reddituali; la decisione, nel passaggio riportato, non ne offre un’autonoma interpretazione.
Art. 67 del D.P.R. n. 917/1986
È richiamato nel motivo dell’Agenzia relativo alla tassazione dei redditi di partecipazione, senza una specifica interpretazione autonoma nel passaggio riportato.
Art. 360, comma 1, nn. 3 e 4, c.p.c.
La Cassazione ha esaminato le censure dell’Agenzia per violazione di legge e per vizi processuali e motivazionali, accogliendole entrambe.
Massime di principio
- Nelle società a ristretta base partecipativa, l’accertamento di maggiori ricavi non dichiarati alla società può costituire il presupposto per presumere la distribuzione degli utili ai soci.
- La mancata notifica al socio dell’avviso emesso contro la società non rende automaticamente illegittimo l’accertamento personale del socio. Il socio può però contestare, nel proprio giudizio, i fatti costitutivi della pretesa societaria posti a fondamento della ripresa.
- L’annullamento dell’accertamento societario per un vizio procedurale, come un difetto di notifica, non equivale a un accertamento nel merito dell’insussistenza del reddito e non determina di per sé la caducazione dell’accertamento al socio. L’effetto pregiudicante richiede un annullamento nel merito passato in giudicato.
- L’estraneità del socio alla gestione, l’assenza di distribuzione degli utili o il loro accantonamento e reinvestimento possono essere fatti rilevanti da dedurre e provare contro la presunzione, ma non sostituiscono automaticamente la contestazione dei fatti costitutivi della pretesa.
- Quando un avviso comprende componenti reddituali autonome, il giudice che lo annulla deve motivare la decisione rispetto a ciascuna componente: una ragione riferita ai redditi da partecipazione non giustifica, senza ulteriore motivazione, l’annullamento della ripresa per lavoro autonomo.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza tributaria
- Sentenza · 10 ott 2024Sentenza del 10/10/2024 n. 26432 - Corte di Cassazione
- Sentenza · 10 ott 2024Sentenza del 10/10/2024 n. 26452 - Corte di Cassazione
- Sentenza · 10 ott 2024Sentenza del 10/10/2024 n. 26473 - Corte di Cassazione
- Sentenza · 10 ott 2024Sentenza del 10/10/2024 n. 26481 - Corte di Cassazione
- Sentenza · 10 ott 2024Sentenza del 10/10/2024 n. 26482 - Corte di Cassazione
- Sentenza · 10 ott 2024Sentenza del 10/10/2024 n. 895 - Corte di giustizia tributaria di secondo grado dell'Emilia Romagna
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza tributaria →