Sentenza del 10/10/2024 n. 26473 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale l’amministrazione
La controversia
L’Agenzia impugnava la sentenza della Commissione tributaria regionale che aveva annullato l’accertamento notificato ad A.A. per il 2007, relativo a un maggior reddito di capitale di 161.285 euro, presunto quale quota di utili extracontabili della Casasonica Srl. La società, partecipata anche da B.B. al 50% e da C.C. al 40%, non aveva presentato dichiarazioni dal 2003 al 2009; per il 2007 le era stato accertato induttivamente un reddito d’impresa di 1.612.849 euro con atto divenuto definitivo. L’Agenzia deduceva: motivazione apparente e contraddittoria della CTR nel ritenere provata l’estraneità del socio alla gestione; violazione delle regole sull’onere della prova e delle presunzioni, perché il socio non avrebbe dimostrato che gli utili erano stati accantonati, reinvestiti o attribuiti ad altri; omesso esame della destinazione degli utili. A.A. aveva sostenuto di essere un tecnico del suono, privo di competenze gestionali, estraneo alla società e convinto della sua inattività, producendo documentazione bancaria personale.
La decisione
La Cassazione ha accolto il primo motivo, assorbendo il secondo e il terzo, e ha cassato la sentenza della CTR che aveva accolto il ricorso del contribuente. Ha ribadito che, in una società di capitali a ristretta base partecipativa, gli utili extracontabili possono presumersi distribuiti ai soci, salva prova contraria. Tale prova può consistere anche nella dimostrazione dell’assoluta estraneità del socio alla gestione e alla vita societaria, ma deve essere precisa e rigorosa. La CTR si era limitata a riportare le allegazioni di A.A. e a definirlo «convincente», senza illustrare le prove valutate né il ragionamento seguito: motivazione apparente, tanto più in presenza di fatture, rilevanti movimentazioni bancarie e altri elementi indicativi dell’operatività della società. La causa è stata rinviata alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Piemonte, in diversa composizione, per gli accertamenti in fatto e per la decisione sulle spese del giudizio di legittimità. La Cassazione non ha quindi deciso definitivamente se A.A. debba pagare l’imposta: l’esito finale della controversia resta affidato al giudice di rinvio.
Norme richiamate
Art. 7, comma 5-bis, del D.Lgs. n. 546/1992, introdotto dall’art. 6 della L. n. 130/2022
In tema di onere probatorio gravante in giudizio sull'amministrazione finanziaria in ordine alle violazioni contestate al contribuente, per le quali non vi siano presunzioni legali che comportino l'inversione dell'onere probatorio, l'art. 7, comma 5-bis, del D.Lgs. n. 546 del 1992, introdotto dall'art. 6 della L. n. 130 del 2022, non stabilisce un onere probatorio diverso, o più gravoso, rispetto ai principi già vigenti in materia, ma è coerente con le ulteriori modifiche legislative in tema di prova, che assegnano all'istruttoria dibattimentale un ruolo centrale.
La disposizione non modifica né aggrava i criteri probatori già applicabili: gli elementi presuntivi devono essere valutati nel caso concreto secondo i principi generali.
la motivazione è solo apparente, e la sentenza è nulla perché affetta da error in procedendo, quando, benché graficamente esistente, non renda, tuttavia, percepibile il fondamento della decisione, perché recante argomentazioni obbiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento, non potendosi lasciare all'interprete il compito di integrarla con le più varie, ipotetiche congetture
La motivazione deve rendere comprensibile il percorso logico che collega le prove alla decisione. Non è sufficiente affermare in modo apodittico che una parte è convincente o richiamare genericamente documenti senza illustrarne il contenuto e la rilevanza; una motivazione solo apparente determina la nullità della sentenza.
La ristrettezza della compagine sociale può fondare una presunzione semplice di distribuzione ai soci degli utili extracontabili, sulla base della comune esperienza di una maggiore partecipazione e controllo reciproco. Il socio può contrastarla provando, con elementi precisi e rigorosi, anche la propria assoluta estraneità alla gestione e alla vita della società.
Massime di principio
- Quando una società di capitali ha una base sociale ristretta e risultano accertati utili extracontabili, può presumersi che siano stati distribuiti ai soci; la presunzione non è automatica né assoluta e ammette prova contraria.
- Il socio può contrastare la presunzione dimostrando che gli utili sono stati accantonati, reinvestiti o attribuiti ad altri; secondo l’orientamento applicato dalla sentenza, può anche provare la propria assoluta estraneità alla gestione e alla vita societaria.
- La mera affermazione di essere socio solo formale, di non occuparsi della gestione o di ignorare l’operatività della società non basta: l’estraneità deve essere dimostrata in modo preciso e rigoroso, considerando il complesso delle circostanze e dei documenti.
- Il giudice che ritiene superata la presunzione deve indicare quali prove concrete ha valutato e spiegare come queste dimostrino la mancata partecipazione del socio alla gestione; una conclusione assertiva o il richiamo generico a documenti possono costituire motivazione apparente.
- L’accertamento definitivo del reddito della società costituisce il presupposto fattuale della controversia del socio per la presunzione di distribuzione, ma il socio può ancora contestare, con prova adeguata, l’attribuzione personale degli utili.
- La cassazione con rinvio per difetto di motivazione non equivale a un accertamento definitivo della debenza dell’imposta: il giudice di rinvio deve svolgere gli accertamenti probatori necessari e decidere nuovamente la controversia.
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