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Sentenza

Sentenza del 10/10/2024 n. 895 - Corte di giustizia tributaria di secondo grado dell'Emilia Romagna

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La ricorrente impugnava cinque cartelle di pagamento relative agli anni d'imposta 2012-2014 intestate alla cedente V.D.D. S.r.l., notificate alla cessionaria ai sensi dell'art. 14 D.lgs. 472/1997. Le eccezioni sollevate dalla ricorrente furono: 1) violazione del termine decadenziale previsto dall'art. 25 D.P.R. 602/1973 (notifiche tardive nell'ambito del controllo automatizzato ex art. 36 D.P.R. 600/1973); 2) difetto di motivazione delle cartelle, cioè mancata indicazione dei criteri di calcolo; 3) violazione dell'art. 14 D.lgs. 472/1997 per assenza di prova della preventiva escussione del debitore principale (cedente) e per mancata dimostrazione che l'ammontare richiesto non superasse il valore del compendio aziendale acquistato. L'Ufficio contestava la domanda sottolineando la legittimità delle notifiche, l'inoperatività del termine decadenziale e la natura elusiva/fraudolenta della cessione, evidenziando la sostanziale coincidenza della compagine sociale e la consapevolezza dei debiti tributari da parte dei soci coinvolti.

La decisione

La Commissione Tributaria Regionale (Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado, Sezione 10, Emilia Romagna) ha riformato la sentenza di primo grado e accolto l'appello dell'Ufficio. Il giudice di secondo grado ha ritenuto applicabile l'art. 14 D.lgs. 472/1997, riconoscendo la responsabilità solidale della cessionaria per le imposte e sanzioni riferite al periodo pertinente, valorizzando gli elementi probatori che dimostravano la consapevolezza dei debiti da parte dei soci (stessi soggetti nelle due società, rapporti di controllo e percezione di redditi dalla cedente). La Corte ha quindi dichiarato legittime le cartelle notificate alla cessionaria e ha disposto la condanna alle spese di entrambi i gradi di giudizio: € 7.500,00 oltre oneri fiscali per il primo grado e € 5.450,00 per il secondo grado.

Norme richiamate

  • art. 14 D.lgs. 472/1997

    Il cessionario è responsabile in solido, fatto salvo il beneficio della preventiva escussione del cedente ed entro i limiti del valore dell'azienda o del ramo di azienda, per il pagamento dell'imposta e delle sanzioni riferibili alle violazioni commesse nell'anno in cui è avvenuta la cessione e nei due precedenti, nonché per quelle già irrogate e contestate nel medesimo periodo anche se riferite a violazioni commesse in epoca anteriore

    La norma è stata intesa come disciplina della responsabilità solidale del cessionario per debiti tributari del cedente riferiti al periodo della cessione e ai due anni precedenti; è qualificata come norma antielusiva volto a preservare la garanzia patrimoniale dell'erario. La responsabilità può operare anche per somme non ancora contestate alla data della cessione e, in determinate ipotesi, per violazioni contestate anche se commesse in epoca anteriore, entro i limiti del valore dell'azienda e salvo il beneficio della preventiva escussione del cedente.

  • art. 25 D.P.R. 602/1973

    Le cartelle di pagamento emesse nell'ambito del controllo automatizzato ex art. 36 D.P.R. 600/1973 devono essere notificate entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione

    La ricorrente invocava il termine decadenziale previsto per le notifiche derivanti dal controllo automatico; l'Ufficio e la Corte regionale hanno ritenuto l'inoperatività di detta eccezione nel contesto di responsabilità solidale disciplinata dall'art. 14 e dato il quadro probatorio (dati contabili non contestati e riconosciuti), motivo per cui la decorrenza o l'operatività del termine non ha impedito la validità delle notifiche.

  • art. 36 D.P.R. 600/1973

    Riferimento normativo al controllo automatico delle dichiarazioni (richiamato ai fini dell'art. 25 D.P.R. 602/1973). Nel caso la questione sul termine decadenziale connesso al controllo automatico è stata valutata alla luce della fattispecie di responsabilità solidale.

  • C.M. 180/E/1998

    Riferimento amministrativo che chiarisce l'applicabilità della responsabilità solidale del cessionario anche per imposte/ sanzioni già irrogate e contestate nel periodo rilevante.

  • Ordinanza Corte di Cassazione 27/05/2021 n. 14759

    Citata come conferma giurisprudenziale dell'orientamento definitivo sulla portata dell'art. 14 come norma di contrasto ai trasferimenti elusivi della garanzia patrimoniale dell'Erario.

Massime di principio

  • Acquisto di un ramo d'azienda può comportare responsabilità solidale del cessionario per debiti tributari del cedente relativi all'anno della cessione e ai due anni precedenti; la responsabilità opera entro il valore dell'azienda acquistata e salvo il beneficio della preventiva escussione del cedente.
  • La mera notifica delle cartelle alla cessionaria è legittima se l'Ufficio dimostra che le somme richieste si riferiscono a debiti certi risultanti dalla contabilità e dagli atti disponibili al momento della cessione; indizi di conoscenza dei debiti (stessa compagine sociale, rapporti familiari, percezione di redditi dalla cedente) rafforzano la posizione dell'Ufficio.
  • L'eccezione del termine decadenziale (art. 25 D.P.R. 602/1973) può essere contestata dal contribuente quando si tratta di accertamenti automatizzati, ma il suo successo dipende dall'interpretazione giurisdizionale e dal quadro probatorio: se l'azione è basata su dati contabili incontestati e su responsabilità solidale, il termine potrebbe non essere decisivo.
  • Richiedere la motivazione e i calcoli delle cartelle è un rimedio utile: se la cartella è generica e priva di elementi di calcolo, è possibile impugnare per difetto di motivazione; tuttavia, se gli atti amministrativi allegano dati contabili chiari, questa censura può risultare inefficace.
  • Per difendersi efficacemente il cessionario dovrebbe verificare, al momento dell'acquisto: a) l'esistenza di iscrizioni a ruolo o atti di riscossione anteriori; b) l'entità dei debiti rispetto al valore del ramo d'azienda; c) la presenza di garanzie contrattuali nei confronti del cedente; d) eventuali segni di elusione o trasferimento fraudolento (rapporti societari o familiari stretti).
  • Se vi sono elementi che dimostrano una cessione fraudolenta o finalizzata a pregiudicare il credito erariale (stessa compagine sociale, trasferimento tra soci familiari, riconoscimento esplicito dei debiti), il ricorso del cessionario avrà scarse possibilità di successo.

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