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Cassazione Civile, Ordinanza n. 13979/2024 del 20/05/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (fisco)

La controversia

La lite origina da un avviso di accertamento relativo all'anno d'imposta 2004, con cui l'Amministrazione finanziaria, riscontrato uno scostamento tra i ricavi dichiarati e quelli emergenti dallo studio di settore applicabile, ha rideterminato il reddito d'impresa in via analitico-induttiva, contestando l'occultamento di ulteriori ricavi e richiedendo maggiori imposte, contributi, interessi e sanzioni. Il contribuente ha impugnato l'atto e, dopo il rigetto in primo e secondo grado, ha proposto ricorso per cassazione affidato a cinque motivi: 1) violazione dell'art. 39, comma 1, lett. d), d.P.R. n. 600/1973, dell'art. 54, comma 2, d.P.R. n. 633/1972, dell'art. 62-sexies d.l. n. 331/1993 e dell'art. 2697 c.c., sostenendo che mancassero i presupposti per l'accertamento analitico-induttivo; 2) omesso esame di fatti decisivi, per avere il giudice ignorato le giustificazioni documentali offerte; 3) nullità per violazione dell'art. 116 c.p.c., per asserita mancata valutazione degli elementi istruttori; 4) ulteriore omesso esame di fatti decisivi, in relazione alla percentuale di scostamento tra dichiarato e valore di riferimento; 5) violazione dell'art. 62-sexies d.l. n. 331/1993, per asserita non significatività dello scostamento e mancanza della gravità dell'incongruenza.

La decisione

La Corte ha ritenuto infondato il primo motivo, affermando che l'accertamento analitico-induttivo è legittimo quando la contabilità, pur formalmente corretta, sia complessivamente inattendibile e risultino elementi presuntivi, anche un solo elemento grave e preciso, idonei a fondare la rettifica; nel caso concreto, lo scostamento dai dati dello studio di settore, unitamente ad altre incongruenze e alla irrisorietà della redditività dichiarata, consentiva il metodo utilizzato dall'Ufficio. Ha poi dichiarato inammissibili o comunque infondati i motivi dal secondo al quinto, perché diretti in realtà a contestare la ricostruzione in fatto e la valutazione delle prove compiuta dal giudice di merito, attività non sindacabile in cassazione; ha inoltre richiamato l'inammissibilità delle censure per la presenza di una doppia conforme. Conseguentemente il ricorso è stato rigettato. La Corte non ha disposto sulle spese, in quanto l'Agenzia non ha svolto ritualmente difese. È stato inoltre dato atto dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 39, comma 1, lett. d), d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600

    consente l'accertamento analitico-induttivo quando la contabilità, pur formalmente regolare, risulti complessivamente inattendibile e la rettifica sia sorretta da presunzioni anche non plurime, purché gravi e precise.

  • art. 54, comma 2, d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633

    richiamato insieme alla disciplina dell'accertamento tributario per sostenere la legittimità della rettifica basata su elementi presuntivi e su studi di settore.

  • art. 62-sexies, d.l. 30 agosto 1993, n. 331

    gli studi di settore possono costituire base per l'accertamento quando lo scostamento e gli ulteriori elementi istruttori rendano inattendibili i dati dichiarati; la Corte esclude che nel caso concreto la modestia dello scostamento impedisse l'utilizzo del metodo.

  • art. 2697 c.c.

    richiamato dal ricorrente sulla ripartizione dell'onere della prova, ma la Corte non ravvisa violazioni, ritenendo corretta la valorizzazione delle presunzioni e degli elementi raccolti dall'Ufficio.

  • art. 116 c.p.c.

    la censura di violazione del prudente apprezzamento delle prove è stata ritenuta, nella sostanza, una critica al merito della valutazione probatoria.

  • art. 348-ter, quinto comma, c.p.c.

    le censure che contestano solo il fatto sono inammissibili in presenza di doppia conforme tra primo e secondo grado, regime ritenuto applicabile al caso.

  • art. 35, comma 1, d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149

    richiamato per affermare la perdurante applicabilità dell'art. 348-ter, quinto comma, c.p.c. al giudizio in esame.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    impone, in caso di rigetto, il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

Massime di principio

  • L'accertamento analitico-induttivo è legittimo anche in presenza di scritture contabili formalmente regolari, purché esse siano complessivamente inattendibili e l'Ufficio alleghi elementi presuntivi idonei a dimostrare l'inesattezza di singole componenti di reddito.
  • Ai fini della rettifica del reddito d'impresa, le presunzioni poste a base dell'accertamento non devono necessariamente essere plurime: può essere sufficiente anche un solo elemento, se grave e preciso, valutato nel complesso con gli altri dati acquisiti.
  • Lo scostamento tra ricavi dichiarati e risultati degli studi di settore può costituire un indice rilevante di inattendibilità, ma la sua significatività va apprezzata insieme agli ulteriori elementi istruttori e alle eventuali giustificazioni del contribuente.
  • In cassazione non sono sindacabili le censure che, sotto la veste di violazione di legge o omesso esame di fatti decisivi, mirano in realtà a ottenere una nuova valutazione del materiale probatorio e dei fatti già apprezzati dal giudice di merito.
  • In presenza di doppia conforme, le doglianze che si risolvono nella contestazione del fatto sono inammissibili ai sensi dell'art. 348-ter, comma 5, c.p.c.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributarioProveImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della prova

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