Cassazione Civile, Ordinanza n. 33189/2024 del 18/12/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia origina da un avviso di accertamento IVA per l'anno d'imposta 2010 emesso a carico di una società, fondato sulla contestazione di note di credito relative a canoni di affitto e sulla conseguente maggiore imposta ritenuta dovuta. In primo grado il ricorso della società è stato accolto; in appello la CTR ha invece respinto il gravame dell'Agenzia delle entrate, ritenendo nullo l'avviso perché sottoscritto da un funzionario delegato in base a una delega ritenuta invalida, in quanto priva di firma autografa, di durata, di adeguata motivazione e del nome del sottoscrittore. L'Agenzia delle entrate ricorre per cassazione con due motivi: con il primo deduce la violazione dell'art. 57 del d.lgs. n. 546/1992, sostenendo che la contestazione della delega sarebbe stata proposta solo in appello e quindi inammissibile senza motivo aggiunto; con il secondo denuncia, in via subordinata, la violazione dell'art. 17 del d.lgs. n. 165/2001 e dell'art. 3, comma 2, del d.lgs. n. 39/1993, lamentando che la CTR abbia erroneamente ritenuto invalida la delega di firma.
La decisione
La Corte rigetta il primo motivo e accoglie il secondo. Stabilisce che, quando il contribuente contesta la nullità dell'avviso per difetto di sottoscrizione, l'Amministrazione deve provare il corretto esercizio del potere mediante il deposito della delega di firma; il contribuente può contestare la validità della documentazione prodotta senza proporre motivi aggiunti, e il giudice deve comunque valutarla autonomamente per il principio di acquisizione della prova. Quanto al merito della delega, la Corte afferma che la mancanza di firma autografa, di motivazione e di indicazione della durata non comporta nullità della delega di firma, trattandosi di atto interno del direttore dell'ufficio. La sentenza impugnata è quindi cassata limitatamente al motivo accolto e la causa è rinviata alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 57 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
Nel processo tributario non è necessario proporre motivo aggiunto per contestare la validità della delega prodotta in giudizio, se la contestazione attiene al medesimo vizio già dedotto sull'atto impugnato.
art. 24 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
Il motivo aggiunto è ammissibile solo per ampliare il thema decidendum in conseguenza del deposito di documenti non conosciuti; non serve per contestare una delega invalida prodotta in giudizio.
art. 42 d.P.R. n. 600 del 1973
L'avviso di accertamento è nullo se manca la sottoscrizione del capo dell'ufficio o di un impiegato direttivo da lui delegato.
art. 56 d.P.R. n. 633 del 1972
Per l'avviso di accertamento IVA vale il requisito della sottoscrizione da parte del capo dell'ufficio o di un delegato.
art. 17 d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165
Richiamato dalla ricorrente per sostenere la legittimità della delega di firma, ma non decisivo ai fini dell'esito.
art. 3, comma 2, d.lgs. 12 febbraio 1993, n. 39
La firma non autografa è ammessa per atti formati con tecniche informatiche automatizzate; non rende nulla la delega interna del direttore dell'ufficio.
Il principio di non contestazione riguarda fatti storici e non impedisce al giudice di valutare autonomamente la documentazione prodotta.
È richiamato in via sistematica per la ripartizione dell'onere probatorio, che impone all'Amministrazione di dimostrare la validità della delega una volta contestata dal contribuente.
art. 6, comma 11, d.l. 23 ottobre 2018, n. 119 conv. con modif. in l. 17 dicembre 2018, n. 136
Ha determinato la sospensione di nove mesi dei termini di impugnazione, rendendo tempestivo il ricorso per cassazione.
Massime di principio
- Nel contenzioso tributario, la contestazione della nullità dell'avviso per difetto di sottoscrizione del funzionario delegato impone all'Amministrazione di dimostrare in giudizio l'esistenza e l'efficacia della delega di firma.
- Il contribuente può contestare la validità della delega prodotta dall'Ufficio senza proporre motivi aggiunti quando la censura attiene al medesimo vizio già dedotto contro l'atto impositivo.
- Il principio di non contestazione non si estende alle valutazioni giuridiche ricavabili da documenti prodotti in causa: il giudice deve esaminare autonomamente la documentazione acquisita al processo.
- La delega di firma è atto interno del dirigente dell'ufficio e non richiede, di regola, firma autografa, indicazione nominativa del delegato o indicazione della durata, se comunque consente la verifica ex post del potere esercitato.
- La nullità dell'avviso di accertamento per difetto di sottoscrizione sussiste solo quando manchi effettivamente la sottoscrizione del soggetto legittimato o non sia provato il corretto conferimento della delega.
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