Cassazione Civile, Ordinanza n. 22261/2025 del 01/08/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di accertamento per IRAP e IVA relativo all'anno d'imposta 2007, emesso a seguito di indagini bancarie sui conti correnti intestati a due soci della società, ritenuti dall'Ufficio riferibili alla società stessa. La CTR aveva confermato l'atto impositivo ritenendo non giustificate le movimentazioni bancarie, non documentati i costi e correttamente motivato l'accertamento. In cassazione la società ha proposto sei motivi: con il primo ha denunciato violazione dell'art. 32 d.P.R. 600/1973 e ultrapetizione per avere la CTR imputato alla società le movimentazioni dei conti dei soci e ravvisato una società familiare di fatto/interposizione fittizia; con il secondo e il terzo ha censurato la motivazione della sentenza per omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su interposizione fittizia, doppia imposizione, provenienza delle somme da altre società, flussi finanziari familiari e natura dei finanziamenti; con il quarto ha dedotto violazione delle norme sul litisconsorzio necessario e dell'art. 5 TUIR, lamentando anche che la CTR avesse fatto riferimento a una società familiare di fatto; con il quinto ha contestato la motivazione dell'avviso di accertamento per mancata allegazione della documentazione bancaria e dell'autorizzazione alle indagini; con il sesto ha dedotto violazione delle norme sulle verifiche fiscali per asserita inesistenza o mancata esibizione dell'autorizzazione alle indagini bancarie e per la supposta rilevanza della sottoscrizione del PVC. La Corte ha esaminato e rigettato tutte le censure, ritenendo legittimo l'utilizzo delle movimentazioni sui conti dei soci in presenza di ristretta base sociale e vincoli familiari, insussistente il litisconsorzio necessario tra società di capitali e soci, inammissibili o infondate le doglianze sulla motivazione e sulla documentazione degli atti, e ha confermato la correttezza della motivazione dell'accertamento e della verifica bancaria.
La decisione
La Corte ha rigettato integralmente il ricorso. In via preliminare ha ritenuto tempestiva la notifica e ha respinto l'eccezione di inammissibilità per asserita estinzione della società, ritenendo non dimostrata la cancellazione dal registro imprese. Nel merito ha affermato che, in presenza di ristretta base sociale e stretta contiguità familiare tra soci/intestatari dei conti, le movimentazioni bancarie sui conti dei soci possono essere legittimamente imputate alla società se questa non fornisce specifica prova contraria; ha escluso che la CTR avesse pronunciato ultrapetita. Ha dichiarato inammissibili i motivi sulla motivazione perché non integravano un vizio rilevante ex art. 360 n. 5 c.p.c. dopo la riforma e perché preclusi dalla doppia conforme; ha inoltre rilevato difetto di specificità e novità delle censure. Ha escluso il litisconsorzio necessario tra società di capitali e soci, salvo il regime di trasparenza ex art. 5 TUIR, non applicabile nel caso, e ha ritenuto infondate le doglianze sulla motivazione dell'avviso e sull'autorizzazione alle indagini bancarie, risultando tale autorizzazione indicata nel PVC e consegnata alla contribuente. La ricorrente è stata condannata alle spese e al versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 32 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600
Le presunzioni sulle movimentazioni bancarie operano anche, in presenza di elementi sintomatici, sui conti intestati ai soci o ai congiunti quando i conti siano riferibili alla società; la prova contraria specifica grava sul contribuente.
art. 51 d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633
In materia IVA le movimentazioni bancarie possono essere utilizzate come base presuntiva dell'accertamento, secondo logica analoga a quella prevista per le imposte dirette.
La censura di ultrapetizione è stata esclusa perché la CTR non ha introdotto una questione estranea, ma ha valorizzato elementi già contenuti nell'atto impositivo.
art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.
Dopo la riforma, il sindacato di legittimità sulla motivazione è ridotto al minimo costituzionale; non è più denunciabile il semplice difetto di sufficienza della motivazione.
art. 111, sesto comma, Cost.
La motivazione della sentenza impugnata deve superare il minimo costituzionale, requisito ritenuto rispettato nel caso concreto.
In presenza di doppia conforme, le censure ex art. 360, n. 5, sono precluse se il ricorrente non indica specifici profili di divergenza tra le decisioni di primo e secondo grado.
art. 14 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
Il litisconsorzio necessario è configurabile nelle società di persone, ma non è stato ritenuto applicabile alle società di capitali nella fattispecie esaminata.
art. 5 d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917
La disciplina dell'imputazione per trasparenza non si applica alle società di capitali se non nei casi specificamente previsti; la questione è stata inoltre ritenuta nuova e quindi inammissibile.
art. 42 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600
L'avviso di accertamento è validamente motivato quando il suo contenuto essenziale rinvia e riproduce le risultanze del PVC e degli accertamenti bancari.
art. 7 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
Non è necessario allegare all'avviso tutta la documentazione bancaria in originale se il contribuente è stato posto in grado di conoscere il contenuto essenziale della pretesa.
art. 33 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600
L'autorizzazione alle indagini bancarie può risultare dal PVC e, se consegnata al contribuente, non occorre allegarla nuovamente all'avviso.
art. 12 L. 27 luglio 2000, n. 212
Le garanzie del contribuente non sono state ritenute violate nella specie, poiché il PVC e l'ordine di verifica erano stati portati a conoscenza della parte.
art. 52 d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633
La questione dell'autorizzazione alle indagini è stata ritenuta infondata perché l'autorizzazione era già presente nel PVC consegnato alla società.
art. 21-bis d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74
Richiamo ritenuto irrilevante e inapplicabile nel caso concreto, non essendovi condanna o imputazione penale allegata.
art. 13 d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
Poiché il ricorso è stato rigettato, sussistono i presupposti per l'ulteriore contributo unificato, se dovuto.
Massime di principio
- In tema di accertamenti bancari, le movimentazioni dei conti intestati ai soci o ai familiari possono essere imputate alla società quando ricorrano elementi sintomatici di collegamento sostanziale, come ristretta compagine sociale e stretta contiguità familiare, salvo prova contraria specifica e analitica del contribuente.
- La sola intestazione del conto a un terzo non basta a escludere l'utilizzabilità delle risultanze bancarie; tuttavia l'Ufficio deve allegare e il giudice valorizzare elementi ulteriori che rendano plausibile la riferibilità delle somme all'ente accertato, soprattutto quando il terzo disponga di redditi incompatibili con i movimenti rilevati.
- Nel ricorso per cassazione, il vizio di motivazione è oggi deducibile solo nei limiti dell'anomalia motivazionale costituzionalmente rilevante; il mero dissenso sulla valutazione delle prove o sulla sufficienza dell'argomentazione non è più sindacabile.
- In presenza di doppia conforme di merito, la censura ex art. 360, n. 5, c.p.c. è inammissibile se il ricorrente non indica in modo specifico le divergenze tra le rationes decidendi di primo e secondo grado.
- Non sussiste litisconsorzio necessario tra società di capitali e soci nell'accertamento del maggior reddito della società, salvo ipotesi particolari come l'opzione per il regime di trasparenza; il rapporto tra accertamento societario e posizioni dei soci è, di regola, un rapporto di pregiudizialità-dipendenza.
- L'avviso di accertamento è sufficientemente motivato quando consente al contribuente di conoscere la pretesa tributaria e le sue ragioni essenziali, senza che sia necessaria l'allegazione integrale di tutta la documentazione bancaria richiamata, se questa è già stata portata a conoscenza nel PVC o comunque resa disponibile.
- La doglianza relativa all'omessa allegazione dell'autorizzazione alle indagini bancarie è infondata quando l'autorizzazione risulti dal PVC consegnato al contribuente e non sia stato dedotto un concreto pregiudizio difensivo derivante dalla sua mancata allegazione all'avviso.
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