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Cassazione Civile, Ordinanza n. 22261/2025 del 01/08/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La controversia nasce da un avviso di accertamento per IRAP e IVA relativo all'anno d'imposta 2007, emesso a seguito di indagini bancarie sui conti correnti intestati a due soci della società, ritenuti dall'Ufficio riferibili alla società stessa. La CTR aveva confermato l'atto impositivo ritenendo non giustificate le movimentazioni bancarie, non documentati i costi e correttamente motivato l'accertamento. In cassazione la società ha proposto sei motivi: con il primo ha denunciato violazione dell'art. 32 d.P.R. 600/1973 e ultrapetizione per avere la CTR imputato alla società le movimentazioni dei conti dei soci e ravvisato una società familiare di fatto/interposizione fittizia; con il secondo e il terzo ha censurato la motivazione della sentenza per omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su interposizione fittizia, doppia imposizione, provenienza delle somme da altre società, flussi finanziari familiari e natura dei finanziamenti; con il quarto ha dedotto violazione delle norme sul litisconsorzio necessario e dell'art. 5 TUIR, lamentando anche che la CTR avesse fatto riferimento a una società familiare di fatto; con il quinto ha contestato la motivazione dell'avviso di accertamento per mancata allegazione della documentazione bancaria e dell'autorizzazione alle indagini; con il sesto ha dedotto violazione delle norme sulle verifiche fiscali per asserita inesistenza o mancata esibizione dell'autorizzazione alle indagini bancarie e per la supposta rilevanza della sottoscrizione del PVC. La Corte ha esaminato e rigettato tutte le censure, ritenendo legittimo l'utilizzo delle movimentazioni sui conti dei soci in presenza di ristretta base sociale e vincoli familiari, insussistente il litisconsorzio necessario tra società di capitali e soci, inammissibili o infondate le doglianze sulla motivazione e sulla documentazione degli atti, e ha confermato la correttezza della motivazione dell'accertamento e della verifica bancaria.

La decisione

La Corte ha rigettato integralmente il ricorso. In via preliminare ha ritenuto tempestiva la notifica e ha respinto l'eccezione di inammissibilità per asserita estinzione della società, ritenendo non dimostrata la cancellazione dal registro imprese. Nel merito ha affermato che, in presenza di ristretta base sociale e stretta contiguità familiare tra soci/intestatari dei conti, le movimentazioni bancarie sui conti dei soci possono essere legittimamente imputate alla società se questa non fornisce specifica prova contraria; ha escluso che la CTR avesse pronunciato ultrapetita. Ha dichiarato inammissibili i motivi sulla motivazione perché non integravano un vizio rilevante ex art. 360 n. 5 c.p.c. dopo la riforma e perché preclusi dalla doppia conforme; ha inoltre rilevato difetto di specificità e novità delle censure. Ha escluso il litisconsorzio necessario tra società di capitali e soci, salvo il regime di trasparenza ex art. 5 TUIR, non applicabile nel caso, e ha ritenuto infondate le doglianze sulla motivazione dell'avviso e sull'autorizzazione alle indagini bancarie, risultando tale autorizzazione indicata nel PVC e consegnata alla contribuente. La ricorrente è stata condannata alle spese e al versamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 32 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600

    Le presunzioni sulle movimentazioni bancarie operano anche, in presenza di elementi sintomatici, sui conti intestati ai soci o ai congiunti quando i conti siano riferibili alla società; la prova contraria specifica grava sul contribuente.

  • art. 51 d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633

    In materia IVA le movimentazioni bancarie possono essere utilizzate come base presuntiva dell'accertamento, secondo logica analoga a quella prevista per le imposte dirette.

  • art. 112 c.p.c.

    La censura di ultrapetizione è stata esclusa perché la CTR non ha introdotto una questione estranea, ma ha valorizzato elementi già contenuti nell'atto impositivo.

  • art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.

    Dopo la riforma, il sindacato di legittimità sulla motivazione è ridotto al minimo costituzionale; non è più denunciabile il semplice difetto di sufficienza della motivazione.

  • art. 111, sesto comma, Cost.

    La motivazione della sentenza impugnata deve superare il minimo costituzionale, requisito ritenuto rispettato nel caso concreto.

  • art. 348-ter c.p.c.

    In presenza di doppia conforme, le censure ex art. 360, n. 5, sono precluse se il ricorrente non indica specifici profili di divergenza tra le decisioni di primo e secondo grado.

  • art. 14 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546

    Il litisconsorzio necessario è configurabile nelle società di persone, ma non è stato ritenuto applicabile alle società di capitali nella fattispecie esaminata.

  • art. 5 d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917

    La disciplina dell'imputazione per trasparenza non si applica alle società di capitali se non nei casi specificamente previsti; la questione è stata inoltre ritenuta nuova e quindi inammissibile.

  • art. 42 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600

    L'avviso di accertamento è validamente motivato quando il suo contenuto essenziale rinvia e riproduce le risultanze del PVC e degli accertamenti bancari.

  • art. 7 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546

    Non è necessario allegare all'avviso tutta la documentazione bancaria in originale se il contribuente è stato posto in grado di conoscere il contenuto essenziale della pretesa.

  • art. 33 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600

    L'autorizzazione alle indagini bancarie può risultare dal PVC e, se consegnata al contribuente, non occorre allegarla nuovamente all'avviso.

  • art. 12 L. 27 luglio 2000, n. 212

    Le garanzie del contribuente non sono state ritenute violate nella specie, poiché il PVC e l'ordine di verifica erano stati portati a conoscenza della parte.

  • art. 52 d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633

    La questione dell'autorizzazione alle indagini è stata ritenuta infondata perché l'autorizzazione era già presente nel PVC consegnato alla società.

  • art. 21-bis d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74

    Richiamo ritenuto irrilevante e inapplicabile nel caso concreto, non essendovi condanna o imputazione penale allegata.

  • art. 13 d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    Poiché il ricorso è stato rigettato, sussistono i presupposti per l'ulteriore contributo unificato, se dovuto.

Massime di principio

  • In tema di accertamenti bancari, le movimentazioni dei conti intestati ai soci o ai familiari possono essere imputate alla società quando ricorrano elementi sintomatici di collegamento sostanziale, come ristretta compagine sociale e stretta contiguità familiare, salvo prova contraria specifica e analitica del contribuente.
  • La sola intestazione del conto a un terzo non basta a escludere l'utilizzabilità delle risultanze bancarie; tuttavia l'Ufficio deve allegare e il giudice valorizzare elementi ulteriori che rendano plausibile la riferibilità delle somme all'ente accertato, soprattutto quando il terzo disponga di redditi incompatibili con i movimenti rilevati.
  • Nel ricorso per cassazione, il vizio di motivazione è oggi deducibile solo nei limiti dell'anomalia motivazionale costituzionalmente rilevante; il mero dissenso sulla valutazione delle prove o sulla sufficienza dell'argomentazione non è più sindacabile.
  • In presenza di doppia conforme di merito, la censura ex art. 360, n. 5, c.p.c. è inammissibile se il ricorrente non indica in modo specifico le divergenze tra le rationes decidendi di primo e secondo grado.
  • Non sussiste litisconsorzio necessario tra società di capitali e soci nell'accertamento del maggior reddito della società, salvo ipotesi particolari come l'opzione per il regime di trasparenza; il rapporto tra accertamento societario e posizioni dei soci è, di regola, un rapporto di pregiudizialità-dipendenza.
  • L'avviso di accertamento è sufficientemente motivato quando consente al contribuente di conoscere la pretesa tributaria e le sue ragioni essenziali, senza che sia necessaria l'allegazione integrale di tutta la documentazione bancaria richiamata, se questa è già stata portata a conoscenza nel PVC o comunque resa disponibile.
  • La doglianza relativa all'omessa allegazione dell'autorizzazione alle indagini bancarie è infondata quando l'autorizzazione risulti dal PVC consegnato al contribuente e non sia stato dedotto un concreto pregiudizio difensivo derivante dalla sua mancata allegazione all'avviso.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributarioGiurisdizione
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della provaGiudicatoLitisconsorzio necessario

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