Cassazione Civile, Ordinanza n. 06694/2026 del 20/03/2026
Sintesi
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Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La lite nasce da un controllo eseguito presso i locali di un esercizio commerciale, ove gli organi verificatori hanno rinvenuto dieci apparecchi e un server ritenuti idonei a consentire gioco con vincite in denaro tramite accesso a siti esteri non autorizzati e non collegati alla rete statale. L'Ufficio ha quindi emesso avviso di accertamento per il recupero del PREU relativo all'anno d'imposta 2016. La società contribuente ha impugnato l'atto, ottenendo inizialmente ragione in primo grado, ma la decisione è stata riformata in appello, con accoglimento delle ragioni dell'Amministrazione. In Cassazione sono stati proposti cinque motivi: 1) nullità della sentenza di appello per difetto di notifica del gravame a società già cancellata dal registro imprese; 2) violazione dell'art. 110, comma 6, TULPS e dell'art. 1, comma 646, L. 190/2014, sostenendo che i dispositivi erano meri PC di internet point e non apparecchi soggetti a PREU; 3) violazione degli artt. 2697 e 2700 c.c. e degli artt. 115 e 116 c.p.c., per carenza di prova sulla natura degli apparecchi e sui presupposti dell'imposta; 4) nullità della sentenza per motivazione apparente ex art. 132, n. 4, c.p.c.; 5) violazione dell'art. 3 L. 241/1990 per asserita insufficiente motivazione dell'avviso di accertamento, ritenuto meramente richiamante il PVC.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo perché, ratione temporis, si applica l'art. 28, comma 4, d.lgs. 175/2014, che proroga per cinque anni l'efficacia degli atti di accertamento, contenzioso e riscossione nei confronti della società estinta; conseguentemente la notificazione dell'appello alla società era valida. Ha dichiarato inammissibile il secondo motivo perché diretto, in sostanza, a sollecitare una rivalutazione del fatto, preclusa in sede di legittimità. Ha ritenuto infondati congiuntamente terzo, quarto e quinto motivo, osservando che la sentenza impugnata aveva accertato in fatto la presenza di apparecchi idonei al gioco on-line con vincite in denaro, sulla base del PVC e dell'avviso di accertamento motivato per relationem; il PVC, quale atto pubblico, fa fede privilegiata nei limiti dell'art. 2700 c.c. per i fatti direttamente attestati. La motivazione dell'avviso è stata giudicata sufficiente e la prova del presupposto impositivo correttamente ritenuta sussistente. La Corte ha inoltre condannato la ricorrente alle spese e, applicando l'art. 96, commi 3 e 4, c.p.c. in relazione alla definizione accelerata ex art. 380-bis c.p.c., ha disposto ulteriori condanne pecuniarie.
Norme richiamate
richiamato come norma asseritamente violata nel primo motivo; la Corte non ravvisa alcuna nullità della sentenza per il profilo dedotto.
richiamato nel primo motivo; la Corte esclude l'invalidità dell'atto di appello notificato alla società estinta entro il quinquennio previsto dalla disciplina speciale.
art. 28, comma 4, d.lgs. n. 175 del 2014
"Ai soli fini della validità e dell'efficacia degli atti di liquidazione, accertamento, contenzioso e riscossione dei tributi e contributi, sanzioni e interessi, l'estinzione della società di cui all'articolo 2495 del codice civile ha effetto trascorsi cinque anni dalla richiesta di cancellazione del Registro delle imprese."
la cancellazione della società non impedisce, entro cinque anni, la validità degli atti di contenzioso tributario notificati alla società stessa; l'atto di appello è dunque valido.
art. 110, comma 6, R.D. n. 773 del 1931
richiamato dal ricorrente e dalla Corte come parametro per qualificare gli apparecchi rinvenuti; il motivo che contesta la qualificazione tecnica è però dichiarato inammissibile o infondato nei limiti del giudizio di legittimità.
art. 1, comma 646, L. n. 190 del 2014
individua il presupposto soggettivo e oggettivo del PREU per gli apparecchi idonei al gioco con vincite in denaro non collegati alla rete statale; la Corte ritiene provato il presupposto sulla base del PVC e dell'accertamento di merito.
art. 12, comma 7, L. n. 212 del 2000
la Corte richiama il passaggio della sentenza di merito che esclude la violazione del contraddittorio endoprocedimentale, in quanto la contribuente aveva potuto presentare osservazioni dopo il PVC.
la Corte ritiene corretta la ripartizione dell'onere probatorio operata dal giudice di merito, sulla base del PVC e delle contestazioni della contribuente.
si afferma che il PVC fa fede privilegiata per i fatti attestati dal pubblico ufficiale come avvenuti in sua presenza o direttamente percepiti.
richiamato tra le norme asseritamente violate; la Corte esclude vizi nella valutazione delle risultanze di causa.
richiamato tra le norme asseritamente violate; la Corte reputa corretta la valutazione probatoria compiuta dal giudice di merito.
invocato per motivazione apparente; la Corte esclude che la sentenza impugnata sia priva di adeguata motivazione.
richiamato in relazione alla pretesa carenza motivazionale; la Corte non accoglie la censura.
la Corte ritiene sufficiente la motivazione per relationem dell'avviso di accertamento, poiché il contribuente aveva conoscenza del PVC richiamato e aveva potuto difendersi.
richiamato per la definizione accelerata del ricorso e per il collegamento con le conseguenze sanzionatorie ex art. 96 c.p.c.
applicato in ragione della manifesta infondatezza del ricorso nel procedimento accelerato, con condanna della ricorrente a somme aggiuntive.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
richiamato per il presupposto del versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- In materia di contenzioso tributario, la cancellazione della società dal registro delle imprese non rende invalida la notificazione degli atti processuali relativi all'accertamento quando, ratione temporis, operi la disciplina speciale che differisce l'efficacia estintiva per cinque anni ai soli fini degli atti di liquidazione, accertamento, contenzioso e riscossione.
- Nel giudizio di legittimità non è consentito trasformare la censura di violazione di legge in una richiesta di nuova valutazione del materiale istruttorio e dei fatti storici accertati dal giudice di merito.
- Il PVC redatto da pubblici ufficiali fa fede privilegiata, ai sensi dell'art. 2700 c.c., per i fatti direttamente constatati o percepiti dai verbalizzanti; il contribuente che voglia superarne l'efficacia deve offrire una specifica prova contraria.
- La motivazione per relationem dell'avviso di accertamento è sufficiente quando l'atto richiamato, già conosciuto dal contribuente, consenta di comprendere la pretesa fiscale e di approntare una difesa piena.
- La qualificazione degli apparecchi ai fini del PREU dipende dall'accertamento in fatto delle loro caratteristiche concrete e della loro idoneità al gioco con vincite in denaro non collegato alla rete statale; se tale accertamento è sorretto da motivazione e da un PVC utilizzabile probatoriamente, la censura di merito non è riesaminabile in cassazione.
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