Cassazione Civile, Ordinanza n. 18661/2025 del 08/07/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia nasce da una concessione demaniale marittima per l’esercizio di attività di bar e stabilimento balneare, interessata prima da un incendio e poi da una mareggiata che avevano danneggiato o distrutto le strutture. L’ente concedente aveva dapprima prorogato la concessione e poi, rilevando il mancato ripristino dell’area e l’omesso pagamento di canoni ritenuti dovuti, aveva dichiarato la decadenza della concessione e quantificato gli oneri concessori. Il concessionario aveva agito chiedendo, tra l’altro, l’illegittimità dell’aumento del canone, la dimidiazione per effetto dei danni subiti, la disapplicazione del provvedimento di decadenza, la nullità della decadenza per incompetenza dell’organo che l’aveva adottata e il risarcimento del danno. In appello erano stati dedotti anche vizi di omessa pronuncia e di motivazione, nonché l’erronea quantificazione del canone e della morosità. In cassazione il ricorrente ha censurato principalmente: 1) l’erronea estensione del giudicato formatosi sul rigetto del ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, sostenendo che esso non potesse coprire le questioni relative alla determinazione del canone, rientranti nella giurisdizione del giudice ordinario; 2) l’omessa pronuncia/motivazione sulla corretta quantificazione del canone da dimezzare, assumendo che il canone originario fosse di importo molto inferiore a quello poi applicato dall’amministrazione, e che il dimezzamento dovesse riguardare l’importo originario e non quello aumentato.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto inammissibile il primo motivo perché il ricorrente non aveva trascritto il contenuto essenziale del provvedimento presidenziale richiamato e, comunque, ha condiviso la lettura della Corte d’appello secondo cui il rigetto del ricorso straordinario aveva formato giudicato solo sulla validità ed efficacia del provvedimento di decadenza, mentre le questioni sul quantum del canone restavano affidate al giudice ordinario. Ha dichiarato inammissibile anche il secondo motivo, osservando che la sentenza impugnata conteneva una motivazione esistente e comprensibile sulla quantificazione del canone, sulla sua riduzione del 50% in presenza degli eventi dannosi e sulla mancata iniziativa del concessionario nel contestare tempestivamente gli importi, sicché la doglianza mirava in sostanza a un nuovo esame del merito non consentito in cassazione. Sono state quindi poste a carico del ricorrente le spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
norma posta a base della decadenza della concessione demaniale per inadempimento del concessionario o altre cause previste dalla disciplina demaniale.
richiamato dalla parte per prospettare il subentro o la cessione della concessione a nuovo soggetto giuridico.
art. 26, comma 2, d.P.R. n. 328 del 1952
norma evocata per sostenere la necessità del parere obbligatorio e vincolante dell’intendenza di finanza prima della decadenza.
art. 107 d.lgs. n. 267 del 2000
richiamato dal giudice di merito per ritenere adottabile l’atto da parte del dirigente competente.
art. 1, comma 251, L. n. 296 del 2006
prevede la riduzione del canone concessorio del 50% in presenza di eventi dannosi di eccezionale gravità che determinino minore utilizzazione del bene concesso.
art. 34-duodecies d.l. n. 179 del 2012 conv. in L. n. 221 del 2012
richiamato dall’amministrazione come fonte di proroga della concessione fino al 31/12/2020.
art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.
invocato per denunciare nullità della sentenza o del procedimento per violazione di regole processuali e di giurisdizione.
art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.
la Corte richiama il nuovo perimetro del sindacato di legittimità sulla motivazione, limitato al minimo costituzionale.
richiamato per l’interpretazione sistematica della riforma del vizio di motivazione in cassazione.
Massime di principio
- Il giudicato formatosi sul rigetto di un ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, quando il ricorso sia stato proposto dopo l’entrata in vigore del d.lgs. n. 104 del 2010, copre solo le questioni effettivamente decise nell’ambito della giurisdizione devoluta a quel rimedio; le domande riservate al giudice ordinario non sono coperte da tale giudicato.
- La censura di cassazione che contesti l’efficacia del giudicato deve confrontarsi in modo puntuale con il contenuto del provvedimento presidenziale o del precedente rilevante, trascrivendone gli aspetti essenziali ove necessari alla verifica del vizio dedotto.
- La riduzione del canone concessorio prevista dalla disciplina speciale in presenza di eventi dannosi di eccezionale gravità opera in relazione al canone effettivamente dovuto secondo la normativa applicabile e presuppone la dimostrazione della minore utilizzazione del bene concesso.
- In sede di legittimità non è consentito trasformare una doglianza sulla motivazione in una richiesta di riesame del merito: dopo la riforma dell’art. 360, n. 5, c.p.c., è denunciabile solo la mancanza assoluta, apparenza o radicale incomprensibilità della motivazione.
- La mancata tempestiva contestazione del quantum richiesto dall’amministrazione e la mera richiesta di rateazione possono essere valorizzate dal giudice di merito per escludere la fondatezza di successive contestazioni sul canone, quando coerentemente sorrette da motivazione logica e non apparente.
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