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DPR

Approvazione del Regolamento per l'esecuzione del Codice della navigazione (Navigazione marittima)

Approvazione del Regolamento per l'esecuzione del Codice della navigazione

Normativa italiana052U0328

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento disciplina l’organizzazione degli uffici marittimi, il rilascio e la gestione delle concessioni sul demanio marittimo e sul mare territoriale, la polizia dei porti e varie attività portuali. Prevede procedure, pareri, canoni, cauzioni, vigilanza, revoca/decadenza e norme speciali per stabilimenti costieri e materiali sommersi. È in larga parte ancora utile, ma alcuni passaggi risultano superati o abrogati.

Regolamento di esecuzione del codice della navigazione: concessioni demaniali marittime, polizia portuale e stabilimenti costieri

Regolamento di esecuzione del codice della navigazione

Il provvedimento detta le regole operative per l’attuazione del codice della navigazione, con particolare riguardo alle circoscrizioni e agli uffici marittimi, alle concessioni su beni demaniali marittimi, alla polizia portuale e a specifiche attività connesse alla navigazione e all’uso del demanio.

Organizzazione delle circoscrizioni e degli uffici marittimi

La determinazione delle circoscrizioni marittime e della loro estensione territoriale è rimessa a decreto del Presidente della Repubblica. Un analogo decreto stabilisce anche la ripartizione del territorio interno dello Stato rispetto alle circoscrizioni marittime. Gli uffici marittimi assumono le denominazioni di direzione marittima, capitaneria di porto e ufficio circondariale marittimo; negli approdi di maggiore importanza senza sede di compartimento o circondario operano uffici locali marittimi o delegazioni di spiaggia.

Reggenza temporanea di uffici minori e navigazione promiscua

Le funzioni amministrative attinenti alla navigazione e al traffico marittimo nei porti minori possono essere conferite, in via transitoria e per un porto o approdo determinato, anche a soggetti estranei al corpo delle capitanerie di porto, secondo regole stabilite con decreto del Presidente della Repubblica e con decreto ministeriale. È inoltre disciplinata la navigazione promiscua tra acque interne e marittime: essa è ammessa solo entro le zone normalmente percorse da quelle navi per le esigenze della navigazione; nei casi dubbi i limiti sono definiti con accordo tra le autorità competenti o, in caso di disaccordo, dai ministri competenti.

Presentazione e contenuto delle domande di concessione

Chi intende occupare zone del demanio marittimo, del mare territoriale o pertinenze demaniali, apportarvi innovazioni o limitarne gli usi deve presentare domanda al capo del compartimento competente. La domanda deve indicare l’uso richiesto e la durata della concessione ed essere corredata, di regola, da relazione tecnica, piano della località e disegni firmati da professionista abilitato. Se nella domanda si afferma l’esistenza di diritti reali su beni demaniali o su beni privati contigui, devono essere prodotti i documenti giustificativi.

Procedura istruttoria, pareri e pubblicità

Per le concessioni di minore rilievo può essere rilasciata una licenza; quelle di durata non superiore a quattro anni e prive di impianti difficili da rimuovere possono essere concesse con tale forma, con eventuale rinnovo senza nuova istruttoria. Le concessioni di durata superiore al quadriennio o con impianti difficili da rimuovere richiedono atto pubblico e approvazioni superiori in base alla durata. Il capo del compartimento acquisisce i pareri del genio civile, dell’intendenza di finanza e dell’autorità doganale, secondo i casi; in caso di dissenso decide il ministro competente, eventualmente d’intesa con altri ministri. Per concessioni di particolare importanza la domanda deve essere pubblicata con avviso al pubblico e le eventuali osservazioni devono essere valutate nel provvedimento finale.

Canone, cauzione e spese

Il canone è corrisposto anticipatamente secondo le scadenze fissate nell’atto; per le concessioni con licenza fino a due anni è dovuto in unica soluzione, mentre oltre il biennio è dovuto a rate biennali. La misura è definita in base a criteri tecnico-economici e può essere stabilita in via generale per le licenze. Il concessionario deve prestare cauzione, in ogni caso non inferiore a due annualità del canone. Le spese di istruttoria, stipula, registrazione, visite e collaudi sono a carico del richiedente o del concessionario, che deve effettuare i relativi depositi presso l’ufficio competente.

Contenuto del titolo, registri e consegna dei beni

L’atto di concessione deve contenere indicazioni puntuali su ubicazione, durata, opere, modalità di esercizio, canone, cauzione, condizioni particolari e domicilio del concessionario; alla concessione devono essere allegati gli elaborati tecnici. Gli atti sono custoditi presso l’ufficio competente e trascritti in appositi registri. Dopo l’approvazione dell’atto, il concessionario viene immesso nel possesso del bene con verbale di consegna; alla cessazione avviene la riconsegna e, se le opere restano acquisite allo Stato, esse sono descritte e inventariate.

Effetti, variazioni, scadenza, revoca e decadenza

La concessione vincola l’amministrazione solo dopo l’approvazione. Ogni variazione dell’estensione, delle opere o delle modalità di esercizio deve essere preventivamente autorizzata, con atto suppletivo o con autorizzazione scritta nei casi minori. Alla scadenza la concessione cessa di diritto. Revoca e decadenza sono disposte con decreto notificato in via amministrativa; nei casi di decadenza per omesso pagamento di canoni interviene anche l’intendenza di finanza.

Vigilanza, accessi e limiti del concessionario

L’esercizio della concessione è soggetto alla polizia sul demanio marittimo e alla vigilanza dell’autorità marittima, oltre che alle disposizioni di altri uffici pubblici competenti. Il concessionario deve consentire l’accesso ai beni concessi ai funzionari delle amministrazioni interessate. La concessione non attribuisce alcuna preferenza su aree o opere non comprese nel titolo e il concessionario deve esercitare direttamente la concessione, salvo autorizzazione al subingresso.

Obblighi alla cessazione e occupazione anticipata

In caso di revoca, decadenza o scadenza, salvo diversa previsione, il concessionario deve demolire le opere, rimettere in pristino e riconsegnare i beni; in caso di inadempienza opera la disciplina del codice. È disciplinata anche l’anticipata occupazione dei beni demaniali marittimi e l’esecuzione di lavori prima della concessione, mediante atto non soggetto ad approvazione ma previa autorizzazione dell’autorità competente.

Destinazioni ad altre amministrazioni e usi pubblici

È prevista la destinazione temporanea di parti del demanio marittimo ad altre amministrazioni dello Stato, autorizzata dal ministro competente e formalizzata con verbale di consegna. Di regola non è dovuto canone, salvo i porti richiamati dalla norma. Sono inoltre disciplinate le concessioni per fini di pubblico interesse, comprese beneficenza e servizi di pubblica utilità, e l’uso di aree per carico, scarico e sosta di merci, regolato tramite ordinanza o autorizzazione con indicazione di zone, durata, canone e condizioni.

Stabilimenti e depositi costieri di sostanze infiammabili o esplosive

Gli stabilimenti e i depositi costieri sono soggetti a regole speciali di sicurezza, documentazione tecnica, pareri del genio civile e del Ministero dell’interno, nonché a collaudi preventivi prima dell’entrata in esercizio. Sono previste commissioni di collaudo e di ispezione, verifiche periodiche, possibilità di prescrivere adeguamenti tecnici e facoltà di sospensione dell’esercizio in caso di inosservanza. Le spese per controlli e collaudi sono a carico dei concessionari.

Estrazione e raccolta di materiali e materiali abbandonati

Per l’estrazione e la raccolta di arena, alghe, ghiaia e altri materiali il capo del compartimento redige tabelle dei luoghi vietati e di quelli in cui l’attività è consentita previa concessione. Le concessioni sono normalmente rilasciate con licenza e devono specificare località, quantità, durata, modalità, canone e pagamento; quando comportano opere difficili da rimuovere richiedono atto di concessione. La disciplina si estende anche ai materiali abbandonati nel fondo del mare territoriale o nel demanio marittimo, con pubblicazione obbligatoria delle domande.

Delimitazione del demanio, polizia marittima e servizi portuali

Sono previste operazioni di delimitazione con commissione composta da autorità marittima, intendenza di finanza e genio civile, con riparto delle spese tra Stato e privati interessati. Per i porti e le altre zone demaniali il capo di circondario può emanare ordinanze di polizia marittima su spazi acquei, accosti, servizi, sicurezza, attività portuali e tariffe. Una norma successiva ha però attribuito al capo del compartimento marittimo, in deroga, le ordinanze sui limiti di navigazione rispetto alla costa.

Regole operative nei porti e sicurezza della navigazione

Sono disciplinati numerosi profili operativi: preferenze negli accosti, navi in attesa di ormeggio, manovre senza intralcio, modalità di ormeggio, agevolazione al movimento di altre navi, ormeggi di punta, parabordi, accessi alle banchine, prove di macchina, divieti di avvicinamento prima delle formalità sanitarie, gestione dei rifiuti di bordo, trasporto passeggeri con mezzi nautici, carico e scarico merci, sgombero banchine e tempi massimi delle operazioni in caso di esigenze eccezionali.

Merci pericolose, incendi e depositi temporanei

Sono previste cautele specifiche per merci facilmente infiammabili o pericolose: copertura dei fumaioli con reti parascintille, limitazioni alle operazioni notturne, divieti di deposito notturno nelle aree portuali salvo località specializzate, servizi di vigilanza a carico degli interessati, regole sull’uso del fuoco e della fiamma ossidrica, nonché misure speciali in caso di incendio nei porti. Le prescrizioni sono affidate al comandante del porto.

Rimozione di materiali, navi e aeromobili sommersi

La rimozione dei materiali sommersi nei porti, rade o canali deve avvenire nei termini fissati dal comandante del porto o, in mancanza, entro 48 ore dalla sommersione. Per navi, galleggianti o aeromobili sommersi l’ordine di rimozione è notificato al proprietario o, se ignoto, pubblicato con avvisi alle autorità competenti; in caso di inottemperanza l’autorità può procedere d’ufficio, secondo le regole del codice.

Elementi non più vigenti o superati

Alcune disposizioni risultano espressamente abrogate nel testo fornito, tra cui l’articolo 42 e singoli commi dell’articolo 18 e dell’articolo 58. È inoltre presente un aggiornamento legislativo del 2003 sulle ordinanze relative ai limiti di navigazione rispetto alla costa. Per il resto, il regolamento conserva una funzione applicativa storicamente rilevante, soprattutto in materia di demanio marittimo e polizia portuale.

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