Cassazione Civile, Ordinanza n. 15277/2024 del 31/05/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (lavoratore)
La controversia
La lite nasce dal rapporto di lavoro di un operaio agricolo assunto reiteratamente con contratti a tempo determinato, dal 1989 al novembre 2017, per mansioni indicate come lavori meccanici in agricoltura e attività presso un centro di meccanizzazione agricola. Il lavoratore aveva chiesto il risarcimento del danno da abusivo utilizzo del contratto a termine; il Tribunale aveva accolto la domanda, ma la Corte d'appello, in accoglimento dell'appello dell'ente, aveva riformato la decisione. Nel ricorso per cassazione il lavoratore ha dedotto: nullità/irregolarità della notifica dell'appello; violazione della disciplina dei contratti a termine nel settore agricolo e delle norme sulla durata massima e sulle deroghe per attività stagionali; errata qualificazione delle mansioni come agricole/stagionali; violazione della normativa regionale siciliana e della contrattazione collettiva; erronea regolazione delle spese. La Corte d'appello aveva ritenuto valida la notifica dell'appello al domicilio digitale dei difensori e, nel merito, aveva considerato compatibili con la disciplina sul lavoro a termine anche rapporti non coincidenti con la stagionalità in senso stretto. La Corte di cassazione ha ritenuto infondato il primo motivo, ma fondati i motivi dal secondo al quarto, richiamando un recente orientamento secondo cui l'ente non è imprenditore agricolo, la deroga al limite dei 36 mesi vale solo per attività stagionali in senso stretto, l'elenco delle attività stagionali è tassativo e l'onere di provare la stagionalità e l'effettiva riconducibilità delle mansioni grava sul datore di lavoro. Il quinto motivo sulle spese è stato assorbito.
La decisione
La Corte ha accolto il ricorso limitatamente ai motivi centrali sulla disciplina del lavoro a termine; ha cassato la sentenza impugnata e ha rinviato alla Corte d'appello di Palermo in diversa composizione perché riesamini in concreto le mansioni svolte e la natura stagionale o meno dei rapporti, applicando i principi di diritto indicati. Sono stati ritenuti infondati i profili sulla notifica, mentre le censure sulla disciplina sostanziale dei contratti a termine sono state accolte; il motivo sulle spese è rimasto assorbito e dovrà essere riconsiderato dal giudice di rinvio. È stato inoltre escluso il raddoppio del contributo unificato.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, nn. 3 e 5, c.p.c.
sono stati prospettati vizi di violazione di legge e omesso esame di fatti decisivi
ha regolato la trattazione in camera di consiglio
la Corte ha richiamato la motivazione di precedenti conformi
art. 16-sexies d.l. n. 179 del 2012
la notificazione al difensore presso l'indirizzo PEC risultante dall'albo è valida
art. 6-bis d.lgs. n. 82 del 2005
il difensore deve comunicare il proprio indirizzo PEC al proprio Ordine, con inserimento nei pubblici elenchi
il ReGIndE è un pubblico elenco rilevante ai fini delle notificazioni telematiche
art. 5, comma 4-ter, d.lgs. n. 368 del 2001
la deroga al limite di durata dei contratti a termine opera solo per attività stagionali
art. 10, comma 2, d.lgs. n. 368 del 2001
è disciplina dettata per i datori di lavoro agricoli, non applicabile all'ente ricorrente secondo la Corte
disciplina generale dei contratti a termine richiamata in relazione alle deroghe per il lavoro stagionale
art. 21, comma 2, d.lgs. n. 81 del 2015
conferma che la deroga al limite massimo riguarda solo il lavoro stagionale
art. 21, comma 8, lett. c), CCNL Operai agricoli e florovivaisti
mostra che vi sono lavoratori a termine che non rientrano nella deroga alla durata massima
art. 29, comma 1, lett. b), d.lgs. n. 81 del 2015
non applicabile ai contratti dell'ente, poiché esso non è imprenditore agricolo
definisce l'imprenditore agricolo; l'ente non vi rientra
artt. 2 e 3 L.R. Sicilia n. 21 del 1965
descrivono scopi e compiti dell'ente pubblico di sviluppo agricolo
attribuisce ulteriori competenze all'ente
non è idonea a derogare alla disciplina nazionale dei contratti a termine
l'elenco delle attività stagionali è tassativo e non suscettibile di interpretazione analogica
norma sulle spese di lite richiamata nel quinto motivo
norma sulle spese di lite richiamata nel quinto motivo
norma sulla responsabilità aggravata richiamata nel quinto motivo
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
è stato escluso il presupposto per il raddoppio del contributo unificato
art. 111 Cost.
richiamato nel primo motivo come parametro di legittimità
artt. 415, 421, 156 e 291 c.p.c.
richiamati nel primo motivo di ricorso
art. 5, comma 4-bis, d.lgs. n. 368 del 2001
richiamato nei motivi sulla disciplina del lavoro a termine
direttiva 1999/70/CE
richiamata a sostegno della disciplina sui contratti a termine
Massime di principio
- In tema di notificazioni al difensore, la notifica eseguita all'indirizzo PEC risultante dai pubblici elenchi è valida anche se quel domicilio digitale sia stato indicato nel processo per sole comunicazioni di cancelleria.
- Per i contratti di lavoro a termine, la deroga al limite massimo di durata può operare solo quando ricorrano attività stagionali in senso stretto, non già per attività genericamente collegate alla ciclicità del settore agricolo.
- L'elenco normativo delle attività stagionali è tassativo e non può essere esteso per analogia mediante interpretazioni elastiche della stagionalità.
- Il datore di lavoro che invochi la disciplina derogatoria del lavoro stagionale deve provare sia che le mansioni concretamente svolte siano effettivamente stagionali o accessorie/complementari, sia che il contratto le indichi in modo chiaro.
- Un ente pubblico di sviluppo agricolo non è, per tale sola qualità, imprenditore agricolo ai sensi dell'art. 2135 c.c.; pertanto non può invocare automaticamente la disciplina speciale prevista per i datori di lavoro agricoli.
- Se la decisione di merito applica una disciplina speciale senza verificarne i presupposti soggettivi e oggettivi in concreto, la sentenza va cassata con rinvio affinché il giudice di merito accerti le mansioni effettive e regoli le spese in base all'esito finale.
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