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Cassazione Civile, Ordinanza n. 15277/2024 del 31/05/2024

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (lavoratore)

La controversia

La lite nasce dal rapporto di lavoro di un operaio agricolo assunto reiteratamente con contratti a tempo determinato, dal 1989 al novembre 2017, per mansioni indicate come lavori meccanici in agricoltura e attività presso un centro di meccanizzazione agricola. Il lavoratore aveva chiesto il risarcimento del danno da abusivo utilizzo del contratto a termine; il Tribunale aveva accolto la domanda, ma la Corte d'appello, in accoglimento dell'appello dell'ente, aveva riformato la decisione. Nel ricorso per cassazione il lavoratore ha dedotto: nullità/irregolarità della notifica dell'appello; violazione della disciplina dei contratti a termine nel settore agricolo e delle norme sulla durata massima e sulle deroghe per attività stagionali; errata qualificazione delle mansioni come agricole/stagionali; violazione della normativa regionale siciliana e della contrattazione collettiva; erronea regolazione delle spese. La Corte d'appello aveva ritenuto valida la notifica dell'appello al domicilio digitale dei difensori e, nel merito, aveva considerato compatibili con la disciplina sul lavoro a termine anche rapporti non coincidenti con la stagionalità in senso stretto. La Corte di cassazione ha ritenuto infondato il primo motivo, ma fondati i motivi dal secondo al quarto, richiamando un recente orientamento secondo cui l'ente non è imprenditore agricolo, la deroga al limite dei 36 mesi vale solo per attività stagionali in senso stretto, l'elenco delle attività stagionali è tassativo e l'onere di provare la stagionalità e l'effettiva riconducibilità delle mansioni grava sul datore di lavoro. Il quinto motivo sulle spese è stato assorbito.

La decisione

La Corte ha accolto il ricorso limitatamente ai motivi centrali sulla disciplina del lavoro a termine; ha cassato la sentenza impugnata e ha rinviato alla Corte d'appello di Palermo in diversa composizione perché riesamini in concreto le mansioni svolte e la natura stagionale o meno dei rapporti, applicando i principi di diritto indicati. Sono stati ritenuti infondati i profili sulla notifica, mentre le censure sulla disciplina sostanziale dei contratti a termine sono state accolte; il motivo sulle spese è rimasto assorbito e dovrà essere riconsiderato dal giudice di rinvio. È stato inoltre escluso il raddoppio del contributo unificato.

Norme richiamate

Massime di principio

  • In tema di notificazioni al difensore, la notifica eseguita all'indirizzo PEC risultante dai pubblici elenchi è valida anche se quel domicilio digitale sia stato indicato nel processo per sole comunicazioni di cancelleria.
  • Per i contratti di lavoro a termine, la deroga al limite massimo di durata può operare solo quando ricorrano attività stagionali in senso stretto, non già per attività genericamente collegate alla ciclicità del settore agricolo.
  • L'elenco normativo delle attività stagionali è tassativo e non può essere esteso per analogia mediante interpretazioni elastiche della stagionalità.
  • Il datore di lavoro che invochi la disciplina derogatoria del lavoro stagionale deve provare sia che le mansioni concretamente svolte siano effettivamente stagionali o accessorie/complementari, sia che il contratto le indichi in modo chiaro.
  • Un ente pubblico di sviluppo agricolo non è, per tale sola qualità, imprenditore agricolo ai sensi dell'art. 2135 c.c.; pertanto non può invocare automaticamente la disciplina speciale prevista per i datori di lavoro agricoli.
  • Se la decisione di merito applica una disciplina speciale senza verificarne i presupposti soggettivi e oggettivi in concreto, la sentenza va cassata con rinvio affinché il giudice di merito accerti le mansioni effettive e regoli le spese in base all'esito finale.

Come è indicizzato

MaterieLavoro a termineNotificazioniSpese di liteImpugnazioni
RamiLavoroProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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