Salta al contenuto
ordinanza_civile_lavoro

Cassazione Civile, Ordinanza n. 15276/2024 del 31/05/2024

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (lavoratori)

La controversia

La controversia nasce dall'accertamento giudiziale dell'inefficacia della cessione di un ramo d'azienda da una banca a una società terza. Sulla base di tale accertamento, i lavoratori interessati avevano ottenuto decreti ingiuntivi per il pagamento delle retribuzioni maturate dalla messa in mora sino al ripristino del rapporto con la cedente, poi avvenuto dopo alcuni anni. La banca ha opposto i decreti ingiuntivi e, nei successivi gradi di merito, è rimasta soccombente nella misura in cui le è stato imposto il pagamento delle retribuzioni dovute per il periodo di mancato ripristino, con esclusione di alcune voci (tra cui l'EDR). In cassazione la banca ha dedotto, in sintesi, che la decisione di merito avrebbe illegittimamente riconosciuto ai lavoratori una doppia prestazione e una doppia retribuzione per lo stesso periodo, avrebbe erroneamente qualificato come valida l'offerta della prestazione, avrebbe omesso di considerare l'effetto estintivo delle prestazioni non ricevute limitandosi a un risarcimento del danno, avrebbe in sostanza applicato indebitamente una logica sanzionatoria assimilabile all'art. 614-bis c.p.c., e avrebbe trascurato la disciplina dell'appalto e l'efficacia liberatoria dei pagamenti effettuati dall'appaltatore. I lavoratori, con ricorso incidentale, hanno contestato la motivazione della sentenza d'appello nella parte in cui, da un lato, riconosceva l'EDR come voce retributiva dovuta per il principio di irriducibilità della retribuzione e, dall'altro, riteneva vincolanti per loro gli accordi sindacali che avevano conglobato tale emolumento nella voce stipendio; inoltre hanno censurato la compensazione delle spese di lite disposta in primo e secondo grado.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato sia il ricorso principale della banca sia il ricorso incidentale dei lavoratori. Quanto al ricorso principale, ha ritenuto che la sentenza impugnata fosse conforme a un orientamento consolidato secondo cui, accertata l'inefficacia della cessione, il rapporto di lavoro non si trasferisce validamente al cessionario ma resta in capo al cedente; di conseguenza, se il cedente non ripristina il rapporto dopo la sentenza che accerta l'illegittimità della cessione, egli resta obbligato al pagamento della retribuzione pur in assenza della controprestazione lavorativa, a fronte dell'offerta della prestazione da parte del lavoratore. La Corte ha quindi escluso la dedotta violazione delle norme invocate, ha ritenuto assorbite le ulteriori censure sulla disciplina dell'appalto, sull'art. 614-bis c.p.c. e sulla questione di legittimità costituzionale, e ha negato la rimessione alle Sezioni Unite. Quanto al ricorso incidentale, la Corte ha escluso la sussistenza di una motivazione contraddittoria sulla voce EDR, ritenendo compatibili il riconoscimento della voce come retributiva e la sua esclusione per effetto degli accordi sindacali richiamati, e ha ritenuto legittima la compensazione delle spese in primo grado per il mutamento giurisprudenziale e il contrasto di merito, nonché quella in appello per reciproca soccombenza. Le spese del giudizio di legittimità sono state compensate per reciproca soccombenza; è stato inoltre dato atto dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 3 Cost.

    Richiamato come parametro costituzionale rispetto alla questione di legittimità sollevata dalla banca e alla ragionevolezza dell'assetto ricostruttivo dei crediti dei lavoratori, ma la Corte ha escluso la non manifesta infondatezza della questione.

  • art. 36 Cost.

    Utilizzato, insieme agli artt. 3 e 41 Cost., come fondamento dell'interpretazione costituzionalmente orientata che riconosce natura retributiva al credito del lavoratore in caso di mancato ripristino del rapporto.

  • art. 41 Cost.

    Richiamato nel bilanciamento tra incoercibilità del comportamento datoriale e effettività della tutela del lavoratore.

  • art. 2094 c.c.

    Evocato dalla banca per contestare la possibilità di doppia prestazione e doppia retribuzione; la Corte ha respinto la doglianza alla luce dell'orientamento consolidato sulla sopravvivenza del rapporto con il cedente in caso di cessione invalida.

  • art. 2099 c.c.

    Richiamato dalla banca in tema di retribuzione; la Corte ha riaffermato che il credito, nel caso di specie, ha natura retributiva.

  • art. 2126 c.c.

    Invocato dalla banca per sostenere l'assenza di un obbligo retributivo duplice; la Corte ha escluso che la fattispecie fosse governata nei termini prospettati dal ricorrente.

  • art. 2112 c.c.

    La Corte ha ribadito che la continuità del rapporto di lavoro si produce solo in presenza di un legittimo trasferimento d'azienda; se la cessione è invalida, il rapporto non si trasferisce e resta in capo al cedente.

  • art. 1406 c.c.

    Richiamato per chiarire che il trasferimento del rapporto, in caso di cessione legittima, opera in deroga alla regola generale della cessione del contratto; manca invece in caso di cessione invalida.

  • art. 1206 c.c.

    Invocato dalla banca per negare la validità dell'offerta della prestazione; la Corte ha ritenuto infondata la censura in quanto la prestazione era stata effettivamente offerta al datore cedente.

  • art. 1207 c.c.

    Richiamato sia per la mora del creditore sia per le conseguenze del mancato ricevimento della prestazione; la Corte ha confermato l'obbligo retributivo del cedente in presenza di offerta della prestazione da parte del lavoratore.

  • art. 1208 c.c.

    Invocato nella censura sulla validità dell'offerta; la Corte non ha accolto la tesi della banca.

  • art. 1217 c.c.

    Richiamato dalla banca in relazione alla costituzione in mora e alla prestazione offerta; la Corte ha respinto il motivo.

  • art. 25 Cost.

    Invocato dalla banca nel motivo che denunciava l'effetto sanzionatorio assimilabile a una coercizione indiretta; la Corte ha ritenuto assorbita e infondata la doglianza.

  • art. 614-bis c.p.c.

    Richiamato per escludere che il pagamento della retribuzione possa essere visto come sanzione coercitiva per l'inottemperanza all'ordine di riammissione; la Corte ha escluso l'applicabilità del ragionamento della banca.

  • art. 27 D. Lgs. 276/2003

    Evocato dalla banca sulla disciplina dell'appalto e della responsabilità; la Corte ha ritenuto assorbita la questione alla luce della soluzione principale.

  • art. 29 D. Lgs. 276/2003

    Richiamato dalla banca in relazione all'appalto e ai pagamenti dell'appaltatore; la Corte ha ritenuto irrilevante la censura nel caso concreto.

  • art. 38 D. Lgs. 81/2015

    Richiamato dalla banca quale norma da cui dedurre un preteso effetto liberatorio dei pagamenti dell'appaltatore; la Corte ha escluso che la questione potesse sovvertire l'orientamento applicato.

  • art. 1180 c.c.

    Evocato dalla banca a sostegno dell'efficacia liberatoria dei pagamenti eseguiti da soggetto diverso dal debitore; la Corte non ha accolto la censura.

  • art. 2112, comma 6, c.c.

    Richiamato dalla banca in tema di effetti del trasferimento; la Corte ha ribadito la necessità della legittimità della vicenda traslativa per la continuità del rapporto.

  • art. 132, comma 1, n. 4 c.p.c.

    Invocato dai lavoratori per dedurre nullità della sentenza per motivazione contraddittoria; la Corte ha escluso il vizio.

  • art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.

    Base processuale della censura incidentale per nullità della sentenza.

  • art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.

    Base processuale della censura incidentale per violazione di legge in materia di spese.

  • art. 91 c.p.c.

    Richiamato dai lavoratori per contestare la compensazione delle spese; la Corte ha ritenuto legittima la regolazione adottata in merito alla soccombenza e al mutamento giurisprudenziale.

  • art. 92 c.p.c.

    "Se vi è soccombenza reciproca ovvero nel caso di assoluta novità della questione trattata o mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti, il giudice può compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero"

    La Corte ha ritenuto che, nel caso concreto, la compensazione delle spese di primo grado fosse giustificata dal mutamento di indirizzo giurisprudenziale e dal contrasto di merito, mentre quella in appello trovasse fondamento nella reciproca soccombenza.

  • art. 380 bis.1 c.p.c.

    Richiamato solo per il rito camerale seguito dalla Corte di cassazione.

  • art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    Richiamato per dare atto dei presupposti del raddoppio del contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.

Massime di principio

  • In caso di cessione di ramo d'azienda dichiarata inefficace o invalida, il rapporto di lavoro non si trasferisce al cessionario ma resta giuridicamente in capo al cedente, con la conseguenza che le vicende del rapporto di mero fatto instaurato con il cessionario non incidono sul rapporto ancora esistente con il cedente.
  • Quando, a seguito dell'accertamento dell'inefficacia della cessione, il lavoratore offra la propria prestazione al cedente senza che questi provveda al ripristino del rapporto, il credito verso il cedente ha natura retributiva e non meramente risarcitoria.
  • La tutela effettiva del lavoratore prevale sulla regola sinallagmatica della corrispettività in presenza di mora del datore di lavoro nel ripristino del rapporto, sicché il datore inadempiente sopporta il costo delle retribuzioni anche se non riceve la prestazione lavorativa.
  • La validità dell'offerta della prestazione va apprezzata in relazione al rapporto giuridico rimasto in capo al cedente; non è decisivo che il lavoratore continui a svolgere di fatto attività presso il cessionario in un rapporto non sorretto da valido trasferimento.
  • La compensazione delle spese è legittima quando il giudice di merito motivi in base al mutamento della giurisprudenza o a oggettivo contrasto giurisprudenziale, nonché in presenza di reciproca soccombenza.
  • Il vizio di motivazione denunciabile in cassazione ricorre solo in presenza di un contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili o di motivazione meramente apparente; non basta una lettura non condivisa della motivazione complessiva.
  • Le questioni accessorie o assorbite, come quelle sull'applicabilità di discipline speciali o su pretese effetti liberatori di pagamenti eseguiti da terzi, non sono idonee a sovvertire l'assetto derivante dall'accertamento dell'inefficacia della cessione e dalla conseguente permanenza del rapporto presso il cedente.

Come è indicizzato

MaterieTrasferimento d'aziendaRicorso per cassazioneSpese di lite
RamiLavoroProcesso civile
IstitutiBuona fede e correttezzaOnere della provaNullità

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza giuslavoristica, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.