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Cassazione Civile, Ordinanza n. 15254/2024 del 31/05/2024

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha accolto il ricorso limitatamente ai primi tre motivi, dichiarando assorbito il quarto, ha cassato la sentenza impugnata e ha rinviato la causa alla Corte d’Appello di Palermo in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità. Ha inoltre escluso il raddoppio del contributo unificato.

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (lavoratore)

La controversia

Un lavoratore agricolo a tempo determinato aveva convenuto in giudizio l’ente datore di lavoro, allegando di aver prestato attività dal 1991 al 2018 con una serie reiterata di contratti a termine ritenuti illegittimi e chiedendo il risarcimento del danno da abuso del termine. Il Tribunale aveva accolto la domanda, ma la Corte d’Appello, in contumacia dell’appellato, aveva riformato la decisione ritenendo applicabile la disciplina speciale del lavoro agricolo e la compatibilità, nel settore, di contratti a termine reiterati anche per attività non necessariamente coincidenti con la stagionalità in senso stretto. Il ricorrente ha proposto quattro motivi: nei primi tre ha denunciato violazione e falsa applicazione della disciplina sui contratti a termine (d.lgs. n. 368/2001 e d.lgs. n. 81/2015), della direttiva 1999/70/CE, del CCNL operai agricoli e florovivaisti, della normativa regionale siciliana e dell’art. 2135 c.c., oltre a omesso esame di fatti decisivi, sostenendo che l’ente non fosse imprenditore agricolo, che le mansioni non fossero riconducibili ad attività stagionali e che non vi fosse prova delle condizioni derogatorie; con il quarto motivo ha censurato la regolazione delle spese di lite. La Cassazione ha ritenuto fondati i primi tre motivi e assorbito il quarto, affermando che la Corte territoriale aveva erroneamente applicato la disciplina speciale riservata ai datori di lavoro agricoli, senza accertare in concreto la natura delle mansioni svolte e la loro effettiva stagionalità, né verificare il rispetto degli oneri probatori in capo al datore di lavoro.

Norme richiamate

  • art. 360 c.p.c.

    Viene richiamato come base formale dei motivi di ricorso per violazione di legge e omesso esame di fatti decisivi.

  • art. 118 disp. att. c.p.c.

    Le motivazioni dei precedenti richiamati sono state recepite per relationem.

  • art. 5, comma 4-ter, d.lgs. n. 368/2001

    La deroga al limite di durata dei contratti a termine è applicabile solo ai contratti riguardanti attività stagionali in senso stretto.

  • art. 10, comma 2, d.lgs. n. 368/2001

    Disciplina dettata per i datori di lavoro dell’agricoltura, non applicabile se il soggetto non è qualificabile come imprenditore agricolo.

  • art. 19 d.lgs. n. 81/2015

    Rileva nel sistema dei contratti a termine, ma la deroga stagionale resta di interpretazione rigorosa.

  • art. 21, comma 2, d.lgs. n. 81/2015

    La deroga al limite massimo di 36 mesi opera solo per attività stagionali.

  • art. 21, comma 8, lett. c, CCNL Operai agricoli e florovivaisti

    Mostra che esistono lavoratori a termine che non rientrano nella deroga alla durata massima.

  • art. 29, comma 1, lett. b, d.lgs. n. 81/2015

    Non applicabile ai contratti dell’ente, perché presuppone la qualità di datore di lavoro agricolo.

  • art. 2135 c.c.

    Definisce l’imprenditore agricolo; l’ente non rientra in tale nozione.

  • L.R. Sicilia n. 4/2006

    Le sue previsioni non sono idonee a derogare alla disciplina nazionale sui contratti a termine.

  • L.R. Sicilia n. 21/1965

    È richiamata per la natura e i compiti dell’Ente Sviluppo Agricolo, qualificato come ente pubblico non economico.

  • L.R. Sicilia n. 73/1977

    Ulteriore fonte che conferma le competenze dell’ente e la sua natura pubblicistica.

  • d.P.R. n. 1525/1963

    L’elenco delle attività stagionali è tassativo e non suscettibile di interpretazione analogica.

  • Direttiva 1999/70/CE

    Richiamata quale parametro del sistema di tutela contro l’abuso del termine.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    Escluso il raddoppio del contributo unificato in ragione dell’esito del giudizio.

  • artt. 91, 92 e 96 c.p.c.

    Richiamati nel quarto motivo sulle spese, ma la censura resta assorbita.

Massime di principio

  • La deroga al limite massimo di durata dei contratti a tempo determinato nel settore agricolo è di stretta interpretazione e opera solo quando il rapporto riguardi attività stagionali in senso proprio, ossia preordinate ed organizzate per un espletamento temporaneo limitato alla stagione.
  • Non ogni attività svolta in un contesto agricolo è stagionale: prestazioni continuative o funzionali a esigenze permanenti dell’organizzazione produttiva, anche se inserite in un ciclo produttivo stagionale, richiedono un rapporto a tempo indeterminato se non rientrano nelle ipotesi derogatorie tipizzate.
  • L’elenco delle attività stagionali previsto dalla normativa speciale è tassativo e non può essere esteso per analogia; anche la contrattazione collettiva che richiami la stagionalità deve indicare in modo specifico le attività derogatorie.
  • Quando il lavoratore contesta la natura stagionale delle mansioni, il giudice deve accertare in concreto le attività effettivamente svolte; grava sul datore di lavoro l’onere di provare sia la riconducibilità delle mansioni all’elenco legale o contrattuale sia l’esclusività dell’assegnazione ad attività stagionali o strettamente complementari.
  • La normativa speciale dettata per i datori di lavoro agricoli non si applica automaticamente a enti pubblici non economici che, per natura e funzioni, non siano qualificabili come imprenditori agricoli ai sensi dell’art. 2135 c.c.

Come è indicizzato

MaterieLavoro a termineRicorso per cassazione
RamiLavoroProcesso civile
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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