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Cassazione Civile, Ordinanza n. 15275/2024 del 31/05/2024

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (lavoratore)

La controversia

La controversia nasce dalla domanda di un dipendente di azienda sanitaria pubblica, inquadrato come assistente amministrativo categoria C, posizione economica C3, che chiedeva il pagamento delle differenze retributive per avere svolto, dal 17 gennaio 2003, mansioni asseritamente riconducibili alla superiore categoria D. In particolare, sosteneva di aver operato presso la direzione sanitaria di un presidio ospedaliero quale titolare del servizio di coordinamento amministrativo del CUP, del Ticket e dell'Ufficio Relazioni con il Pubblico, nonché quale responsabile di cassa con compiti di direzione dell'attività di sportello, poteri di iniziativa e riporto al direttore sanitario. La Corte d'appello aveva accolto la domanda ritenendo provato il possesso dei requisiti professionali propri della superiore qualifica D. L'azienda sanitaria ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi: (1) violazione degli artt. 52 d.lgs. 165/2001, 2103 c.c. e delle norme del CCNL comparto sanità 1998/2001, per non avere la Corte d'appello considerato la declaratoria dello specifico profilo professionale di collaboratore amministrativo e i suoi contenuti ulteriori rispetto alla declaratoria generale del livello D; (2) violazione degli artt. 2697 c.c., 113, 115 e 116 c.p.c., per avere la Corte valutato la prova sulla base del parametro normativo incongruo della declaratoria generale del livello D anziché sulla declaratoria dello specifico profilo rivendicato; (3) omesso esame di un fatto decisivo, cioè la mancanza di un formale provvedimento di attribuzione dell'incarico, essendo stato conferito con un mero ordine di servizio del superiore gerarchico per supplire all'assenza del precedente addetto.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto inammissibili i primi due motivi perché, pur formalmente prospettati come violazione di legge e vizi della prova, miravano in realtà a ottenere una diversa valutazione dei fatti e del materiale istruttorio rispetto a quella compiuta dalla Corte territoriale, quindi a sollecitare un riesame del merito non consentito in sede di legittimità. Ha inoltre ritenuto infondato il terzo motivo, richiamando il principio secondo cui la mancanza o l'illegittimità del provvedimento formale di attribuzione non esclude il diritto del lavoratore a percepire l'intero trattamento economico corrispondente alle mansioni di fatto svolte. La Corte ha anche osservato che la deduzione della mera 'supplenza' era strumentale e non smentiva il sostanziale subentro del dipendente nell'incarico, disposto dal titolare dell'ufficio con ordine di servizio. Le spese sono state poste a carico della ricorrente, con attestazione dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 52 d.lgs. n. 165/2001

    Richiamato come norma sulla disciplina delle mansioni nel pubblico impiego; la censura della ricorrente è stata disattesa perché mirava a una rivalutazione del fatto e non ha scalfito l'accertamento compiuto in appello.

  • art. 2103 c.c.

    Richiamato in relazione al diritto del lavoratore al trattamento corrispondente alle mansioni effettivamente svolte; la Corte ha confermato la rilevanza delle mansioni di fatto ai fini retributivi.

  • artt. 1, 13, 16 e all. 1 CCNL comparto Sanità quadriennio 1998/2001

    Invocati dalla ricorrente per sostenere che occorresse guardare al profilo professionale specifico di collaboratore amministrativo; la censura è stata ritenuta inammissibile perché diretta a contestare il giudizio di merito.

  • art. 2697 c.c.

    Richiamato sul riparto dell'onere della prova; la doglianza è stata respinta perché la censura investiva la valutazione del materiale istruttorio, non un errato criterio di distribuzione dell'onere probatorio.

  • artt. 113, 115, 116 c.p.c.

    Invocati per contestare la valutazione delle prove; la Corte ha escluso che vi fosse un vizio denunciabile, trattandosi di apprezzamento di merito.

  • art. 13, comma 1 quater, D.P.R. n. 115 del 2002

    Applicato per dare atto dell'obbligo della ricorrente di versare l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in conseguenza del rigetto del ricorso.

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione non è consentito trasformare una censura di violazione di legge in una richiesta di nuova valutazione del materiale istruttorio: se il motivo mira solo a sostituire l'apprezzamento del ricorrente a quello del giudice di merito, esso è inammissibile.
  • In tema di mansioni superiori nel pubblico impiego, il diritto al trattamento economico corrispondente alle mansioni di fatto espletate non è escluso dalla mancanza o illegittimità del provvedimento formale di attribuzione dell'incarico.
  • Ai fini della pretesa retributiva per mansioni superiori rileva l'effettivo contenuto delle attività svolte e non può essere decisivo il mero richiamo astratto alla declaratoria del profilo professionale se il giudice di merito ha accertato in fatto la riconducibilità delle mansioni alla superiore categoria.
  • La deduzione di un vizio di omesso esame richiede l'individuazione di un fatto storico decisivo realmente trascurato; non è sufficiente contestare la lettura complessiva delle risultanze probatorie o il significato attribuito a un ordine di servizio.

Come è indicizzato

MaterieRetribuzione e TFRImpugnazioni
RamiLavoroProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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