Cassazione Civile, Ordinanza n. 15258/2024 del 31/05/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (datore di lavoro)
La controversia
La lavoratrice aveva agito per ottenere l'accertamento di un rapporto di lavoro subordinato a tempo pieno, anziché part-time, per alcuni periodi compresi tra il 2014 e il 2017, con riconoscimento del IV livello del c.c.n.l. Pubblici Esercizi in luogo del V livello pattuito, e conseguente condanna della società al pagamento di differenze retributive per mensilità aggiuntive, ferie, permessi, straordinario e TFR, oltre a somme per festività e riposi non goduti. La Corte d'appello aveva respinto la domanda ritenendo non provata né l'effettuazione di un orario superiore a quello contrattuale né lo svolgimento continuativo di mansioni di cuoca e, inoltre, non provato il mancato godimento di ferie, riposi e festività. Con l'unico motivo di ricorso per cassazione, la ricorrente ha denunciato violazione dell'art. 2697 c.c., sostenendo che l'onere della prova fosse stato erroneamente addossato alla lavoratrice; ha anche sostenuto che il datore di lavoro dovesse provare il pagamento degli emolumenti maturati, che in appello la domanda fosse stata solo ridotta e che il giudice avrebbe dovuto accogliere i conteggi prodotti o disporre una c.t.u. In via subordinata, la censura è stata letta anche come omessa pronuncia su un capo di domanda relativo alle differenze retributive parametrate al part-time e al V livello.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto corretta la distribuzione dell'onere probatorio operata dai giudici di merito quanto alle domande di indennità per ferie, riposi e festività non goduti, poiché incombe sul lavoratore provare la prestazione nei giorni destinati al riposo, mentre il datore deve provare il pagamento o di aver posto il lavoratore in condizione di fruire delle ferie. Quanto alla pretesa omessa pronuncia sulla domanda di differenze retributive fondata sul solo rapporto part-time e sul V livello, la Corte ha osservato che la ricorrente non aveva rispettato l'onere di specifica indicazione e trascrizione degli atti processuali richiesti dall'art. 366 n. 4 c.p.c.; inoltre ha escluso che tale pretesa potesse essere qualificata come mera riduzione del petitum originario, perché fondata su una diversa causa petendi rispetto alla domanda di superiore inquadramento e full time. La ricorrente è stata condannata alle spese del giudizio di legittimità e, in dispositivo, è stato dato atto dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
è invocato come parametro del motivo di ricorso per dedurre violazione o falsa applicazione di legge, in particolare dell'art. 2697 c.c.
regola la distribuzione dell'onere della prova; nel caso concreto non è stata ravvisata violazione perché, per ferie, riposi e festività non goduti, l'onere di provare la prestazione lavorativa nei giorni destinati al riposo grava sul lavoratore, mentre sul datore incombe la prova del pagamento o dell'aver messo il dipendente in condizione di fruirne
richiamato per la trattazione camerale del ricorso secondo il rito accelerato introdotto dalla riforma
richiede l'esposizione specifica dei fatti e la trascrizione/indicazione degli atti rilevanti; la sua inosservanza impedisce di scrutinare la doglianza di omessa pronuncia
art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002
consente il raddoppio del contributo unificato nei casi previsti, qui richiamato come conseguenza processuale dell'inammissibilità
Cass. n. 8521 del 2015
citata a sostegno del principio sull'onere probatorio del lavoratore per l'indennità sostitutiva delle ferie non godute
Cass. n. 26985 del 2009
citata a sostegno del medesimo principio
Cass. n. 22751 del 2004
citata a sostegno del medesimo principio
Cass. n. 21780 del 2022
citata per il principio secondo cui il datore può provare di aver usato la diligenza necessaria per consentire la fruizione delle ferie
Cass. n. 5649 del 2004
citata per estendere lo stesso criterio probatorio alle festività e ai riposi non goduti
Cass. n. 4223 del 1992
citata per il medesimo principio in tema di festività e riposi non goduti
Cass., S.U. n. 8950 del 2022
richiamata in tema di requisiti di specificità del ricorso per cassazione e di indicazione degli atti processuali
Cass. n. 12481 del 2022
richiamata in tema di specificità del ricorso per cassazione e di indicazione degli atti processuali
Cass. S.U. n. 4315 del 2020
richiamata per il principio relativo al raddoppio del contributo unificato
Massime di principio
- In tema di ferie, riposi e festività non goduti, il lavoratore che chieda l'indennità sostitutiva deve provare di avere effettivamente lavorato nei giorni destinati al riposo, poiché tale attività integra il fatto costitutivo del credito; al datore di lavoro spetta invece dimostrare il pagamento delle somme dovute o di aver adottato la diligenza necessaria per consentire la fruizione del riposo.
- La deduzione di violazione dell'art. 2697 c.c. non può essere accolta quando il giudice di merito abbia correttamente attribuito l'onere probatorio secondo la struttura del fatto costitutivo e del fatto estintivo della pretesa.
- Nel ricorso per cassazione, anche se una censura viene prospettata come omessa pronuncia, il sindacato è precluso ove il ricorrente non indichi in modo specifico e autosufficiente gli atti processuali che dimostrano la proposizione della domanda nei gradi di merito.
- Una domanda di differenze retributive fondata su superiore inquadramento e svolgimento di lavoro a tempo pieno non è sovrapponibile, per causa petendi, a una domanda di differenze fondata sull'esecuzione del rapporto secondo il contratto part-time e l'inquadramento originario; pertanto la seconda non può essere automaticamente qualificata come mera riduzione del petitum originario.
- La mancata autosufficienza del ricorso, in presenza dell'omessa trascrizione degli atti rilevanti, comporta l'inammissibilità della censura e impedisce l'esame del merito della pretesa.
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