Cassazione Civile, Ordinanza n. 15261/2024 del 31/05/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (dipendente)
La controversia
La controversia nasce dalla domanda di un dipendente di un'azienda sanitaria pubblica che chiedeva il riconoscimento e il pagamento delle differenze retributive per avere, nel periodo 1.7.1998-17.3.2006, svolto di fatto mansioni dirigenziali quale dirigente di struttura semplice, pur essendo inquadrato come collaboratore amministrativo professionale esperto, categoria Ds, con posizione organizzativa. La Corte d'appello aveva accolto la domanda ritenendo provato lo svolgimento di mansioni superiori e non dimostrata dall'ente la corresponsione delle somme rivendicate, salvo gli importi già percepiti a titolo di indennità di posizione organizzativa. L'azienda sanitaria ricorreva per cassazione con quattro motivi: 1) violazione dell'art. 112 c.p.c. per asserita decisione ultra/extra o comunque per omesso esame delle doglianze di appello; 2) violazione di norme costituzionali, del d.lgs. n. 165/2001, del d.lgs. n. 502/1992, del d.lgs. n. 29/1993 e dei CCNL di settore, sostenendo che la Corte territoriale avesse errato nel qualificare la fattispecie come mansioni superiori dirigenziali e nell'aver cumulato indebitamente trattamenti retributivi; 3) violazione delle regole sull'onere della prova, assumendo che il lavoratore non avesse provato lo svolgimento di fatto delle mansioni superiori e che fosse stata ingiustamente posta a carico dell'ente la prova contraria; 4) violazione degli artt. 424 e 441 c.p.c. per mancata rinnovazione della consulenza tecnica d'ufficio nonostante la contestazione dei calcoli del CTU.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto inammissibili i primi due motivi perché non autosufficienti e, soprattutto, perché le censure nuove non risultavano essere state effettivamente dedotte in appello; ha inoltre osservato che, in ogni caso, la qualificazione della vicenda come svolgimento di mansioni superiori dirigenziali era conforme alla giurisprudenza di legittimità e non era impedita dalla previa attribuzione di una posizione organizzativa né dalla diversità tra le carriere. Ha respinto il terzo motivo ritenendo corretta la ripartizione dell'onere probatorio: una volta fornita dal lavoratore la prova documentale della mancata corresponsione delle voci da detrarre, spettava all'azienda provare il fatto estintivo (pagamento delle somme dovute). Ha respinto anche il quarto motivo, affermando che la rinnovazione della consulenza tecnica d'ufficio è rimessa al potere discrezionale del giudice di merito e non richiede una specifica pronuncia. La ricorrente è stata condannata alle spese e, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002, è stato dato atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
invocato per denunciare pretesa violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato; la Corte ha escluso il vizio anche perché la doglianza risultava nuova o non specificamente devoluta in appello.
art. 36 Cost.
richiamato quale fondamento della regola che il lavoratore deve ricevere una retribuzione proporzionata alla qualità del lavoro effettivamente prestato.
art. 2, comma 2, d.lgs. n. 165/2001
richiamato nel quadro della disciplina del pubblico impiego contrattualizzato, ma non ritenuto ostativo al riconoscimento del compenso per mansioni superiori di fatto.
art. 15, comma 1, d.lgs. n. 502/1992
richiamato dalla ricorrente a sostegno della tesi difensiva; non accolto dalla Corte come impeditivo del diritto azionato.
art. 24 d.lgs. n. 29/1993
richiamato dalla ricorrente insieme alle altre norme di settore; la Corte non ha ritenuto che esso escludesse il diritto al trattamento economico corrispondente alle mansioni di fatto svolte.
art. 27 CCNL 5.12.1996
richiamato dalla ricorrente nel sostenere la tesi della corretta corresponsione del trattamento economico già percepito; non decisivo per escludere le differenze retributive.
CCNL 8.6.2000
richiamato dalla ricorrente nel medesimo contesto difensivo; non ha impedito il riconoscimento delle differenze per mansioni superiori.
la Corte ha ritenuto corretta l'applicazione della regola sull'onere della prova, ponendo a carico dell'ente la dimostrazione del fatto estintivo una volta fornita dal lavoratore la prova della mancata corresponsione delle somme dovute.
richiamato nel motivo congiuntamente ad altre norme processuali; la censura è stata ritenuta infondata/inammissibile.
richiamato nel motivo relativo alla prova; la Corte non ha ravvisato violazioni nel ragionamento probatorio seguito dal giudice di merito.
richiamato nel motivo sulla valutazione delle prove; non è stata accolta la doglianza del ricorrente.
richiamato nel motivo sulla motivazione; la Corte non ha ravvisato nullità della sentenza.
richiamato nel motivo sulla prova; la censura non ha trovato accoglimento.
richiamato in relazione alla consulenza tecnica nel rito del lavoro; la Corte ha escluso l'obbligo di rinnovare la CTU.
richiamato in relazione alla consulenza tecnica; il rinnovo è stato qualificato come discrezionale.
la Corte lo applica alla fattispecie di svolgimento di fatto di mansioni superiori da parte di un funzionario non dirigente, riconoscendo il diritto al corrispondente trattamento economico.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
richiamato per dare atto dei presupposti del versamento dell'ulteriore contributo unificato da parte della ricorrente.
Massime di principio
- Nel pubblico impiego contrattualizzato, l'assegnazione di fatto di un funzionario non dirigente a funzioni dirigenziali integra svolgimento di mansioni superiori e legittima il riconoscimento del trattamento economico corrispondente, anche se manchi una formale procedura di conferimento.
- La presenza di una posizione organizzativa o la diversità delle carriere non escludono, di per sé, l'applicazione dell'art. 52 d.lgs. n. 165/2001 quando sia dedotto e provato l'effettivo esercizio di mansioni dirigenziali.
- In tema di differenze retributive, una volta offerta dal lavoratore la prova del mancato pagamento delle somme rivendicate, spetta al datore di lavoro pubblico provare il fatto estintivo costituito dall'avvenuto pagamento.
- In cassazione non sono ammissibili censure che introducano questioni di fatto o questioni giuridiche non specificamente prospettate nei precedenti gradi di merito.
- La rinnovazione della consulenza tecnica d'ufficio non è un mezzo dovuto: il giudice di merito decide discrezionalmente se disporla, senza necessità di una espressa pronuncia di rigetto ove la ritenga superflua.
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