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Cassazione Civile, Ordinanza n. 15263/2024 del 31/05/2024

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (lavoratore)

La controversia

La controversia nasce dal rapporto di un operatore agricolo assunto per molti anni con una serie di contratti di lavoro a tempo determinato, dal 1989 al 2018, per mansioni indicate come lavori meccanici in agricoltura e attività presso un centro di meccanizzazione agricola. Il lavoratore sosteneva che la reiterazione dei contratti fosse illegittima e chiedeva il risarcimento del danno per abuso nell'utilizzo del termine. Il Tribunale aveva accolto la domanda, ma la Corte d'appello, ritenendo valida la notificazione dell'appello effettuata presso il domicilio digitale dei difensori e ritenendo applicabile la disciplina del lavoro agricolo stagionale, aveva accolto il gravame dell'ente. In cassazione il lavoratore ha proposto cinque motivi: nullità/irregolarità della notifica dell'appello; violazione delle norme sul contratto a termine e sulla deroga per attività stagionali; errata qualificazione delle mansioni come agricole e stagionali; violazione della normativa speciale regionale siciliana e della contrattazione collettiva; erronea regolazione delle spese. La Corte di cassazione ha ritenuto infondato il primo motivo, ma fondati i motivi dal secondo al quarto, assorbendo il quinto, perché l'ente non è imprenditore agricolo ai sensi dell'art. 2135 c.c. e la deroga per il lavoro a termine in agricoltura opera solo per attività stagionali in senso stretto, da verificare in concreto con onere probatorio a carico del datore di lavoro.

La decisione

La Corte ha cassato la sentenza impugnata e ha rinviato alla Corte d'Appello di Palermo, in diversa composizione, affinché riesamini la causa applicando i principi enunciati: l'ente non può essere trattato come imprenditore agricolo ai fini della disciplina speciale sui contratti a termine; la stagionalità va verificata rigorosamente in concreto; il datore di lavoro deve provare che le mansioni siano effettivamente stagionali o strettamente complementari. Sono state inoltre demandate al giudice di rinvio le spese del giudizio, comprese quelle di legittimità. È stato escluso il raddoppio del contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 111 Cost.

    richiamato nel primo motivo, ma non decisivo ai fini dell'accoglimento; la notifica è stata ritenuta valida secondo la disciplina del domicilio digitale.

  • art. 415 c.p.c.

    richiamato nel primo motivo senza accoglimento specifico.

  • art. 421 c.p.c.

    richiamato nel primo motivo senza accoglimento specifico.

  • art. 156 c.p.c.

    richiamato nel primo motivo senza accoglimento specifico.

  • art. 291 c.p.c.

    richiamato nel primo motivo senza accoglimento specifico.

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    base formale dei motivi di ricorso per violazione di legge.

  • art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

    invocato per omesso esame di fatti decisivi; i motivi sono stati accolti nei limiti della violazione di legge e dell'accertamento in concreto.

  • art. 5, comma 4-ter, d.lgs. n. 368 del 2001

    la deroga al limite dei 36 mesi si applica solo ai contratti relativi ad attività stagionali in senso stretto.

  • art. 10, comma 2, d.lgs. n. 368 del 2001

    non applicabile all'ente, perché non qualificabile come datore di lavoro dell'agricoltura ai sensi dell'art. 2135 c.c.

  • art. 19 d.lgs. n. 81 del 2015

    richiamato come disciplina generale dei contratti a termine; la stagione costituisce deroga rigorosa e limitata.

  • art. 21, comma 2, d.lgs. n. 81 del 2015

    la deroga al limite massimo di durata opera solo per attività stagionali.

  • art. 29, comma 1, lett. b), d.lgs. n. 81 del 2015

    non applicabile all'ente, non essendo imprenditore agricolo.

  • art. 2135 c.c.

    l'ente è stato escluso dalla qualifica di imprenditore agricolo.

  • art. 21, comma 8, lett. c), CCNL Operai agricoli e florovivaisti

    indicata come conferma che esistono lavoratori a termine non ricompresi nella deroga alla durata massima.

  • d.P.R. n. 1525 del 1963

    l'elenco delle attività stagionali è tassativo e non suscettibile di analogia.

  • art. 5, comma 4-bis, d.lgs. n. 368 del 2001

    richiamato nei motivi e nel ragionamento complessivo sul limite di durata dei contratti a termine.

  • direttiva 1999/70/CE

    richiamata dai motivi di ricorso in tema di abuso della successione di contratti a termine.

  • d.lgs. n. 165 del 2001

    l'ente è ricondotto alla disciplina dei soggetti pubblici non economici.

  • art. 16-sexies d.l. n. 179 del 2012

    la notificazione al difensore è valida presso l'indirizzo PEC risultante dall'albo professionale.

  • d.l. n. 90 del 2014

    richiamato per la disciplina del domicilio digitale del difensore.

  • art. 6-bis d.lgs. n. 82 del 2005

    l'indirizzo PEC del difensore, comunicato all'Ordine, confluisce nei pubblici elenchi e consente la notifica valida.

  • d.m. n. 44/2011

    richiamato per i registri ReGIndE e la gestione delle comunicazioni telematiche.

  • art. 118 disp. att. c.p.c.

    utilizzato per richiamare precedenti conformi senza ripetere integralmente le motivazioni.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    non è stato disposto il raddoppio del contributo unificato per effetto dell'esito del giudizio.

Massime di principio

  • Nei giudizi relativi all'utilizzo abusivo di contratti a termine in agricoltura, la deroga al limite di durata e al divieto di successione oltre il triennio opera solo se l'attività concretamente svolta è davvero stagionale in senso stretto e non semplicemente connessa, in senso generico, al settore agricolo.
  • L'ente pubblico non economico che non riveste la qualità di imprenditore agricolo non può invocare la disciplina speciale dettata per i datori di lavoro dell'agricoltura; la corretta qualificazione soggettiva del datore è preliminare rispetto all'applicazione della deroga sui contratti a termine.
  • L'elenco delle attività stagionali previsto dalla normativa speciale deve essere considerato tassativo e non può essere esteso per analogia o per richiamo alla ciclicità dell'attività produttiva nel suo complesso.
  • Quando il lavoratore contesta le mansioni effettivamente svolte e la loro stagionalità, il giudice deve accertare in concreto le prestazioni rese; grava sul datore di lavoro l'onere di provare sia la specifica causale stagionale del contratto sia la riconducibilità delle mansioni alle attività stagionali o strettamente complementari.
  • La mera ripetizione di contratti a termine in un comparto caratterizzato da esigenze operative distribuite lungo tutto l'anno non basta a giustificare il termine se le mansioni sono stabilmente riferite a bisogni permanenti dell'organizzazione.

Come è indicizzato

MaterieLavoro a termineImpugnazioni
RamiLavoroProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

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