Cassazione Civile, Ordinanza n. 03294/2025 del 10/02/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (fisco)
La controversia
L'Ufficio aveva emesso, dopo avviso bonario e mancato riscontro a un'istanza di autotutela, una cartella di pagamento per maggiore IRES relativa all'anno d'imposta 2012, ritenendo la contribuente soggetta alla disciplina delle società non operative perché aveva presentato per tre esercizi consecutivi dichiarazioni in perdita fiscale e aveva compilato il quadro RQ della dichiarazione, indicandovi la maggiorazione IRES. La società aveva poi presentato dichiarazione integrativa sostenendo che la compilazione del quadro RQ fosse frutto di errore automatico del software e che non sussistessero i presupposti per essere qualificata come società di comodo. In cassazione la ricorrente ha dedotto: 1) nullità della sentenza per ultrapetizione/extrapetizione e violazione dell'art. 112 c.p.c., assumendo che la CTR avesse deciso su una questione diversa da quella dedotta, ossia sull'emendabilità della dichiarazione invece che sull'insussistenza dei presupposti impositivi; 2) violazione dell'art. 115 c.p.c., dell'art. 2, comma 36-decies, d.l. 138/2011 e dell'art. 30, comma 4-bis, l. 724/1994, per non avere la CTR considerato che l'Ufficio non avrebbe contestato le prove sulla non operatività e per non averle valutate; 3) nullità della motivazione ex art. 132 c.p.c., sostenendo che la CTR avesse motivato su temi ritenuti irrilevanti o non devoluti (tardività della rettifica, compensazione, rimborso, modifiche normative successive).
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto infondati tutti i motivi. Ha chiarito che la CTR aveva correttamente individuato il thema decidendum nella pretesa della contribuente di sottrarsi al recupero fiscale derivante da una dichiarazione che aveva già esposto perdite triennali e compilato il quadro relativo alla maggiorazione IRES, e aveva legittimamente esaminato il profilo dell'emendabilità della dichiarazione. Ha inoltre affermato che, nel processo tributario, la difesa dell'Ufficio avverso le censure del contribuente vale a contestare le tesi avversarie, sicché non vi era omessa contestazione rilevante ai sensi dell'art. 115 c.p.c. Quanto alla motivazione, la Corte ha escluso che fosse apparente o mancante, rilevando che la sentenza impugnata spiegava in modo logico le ragioni del rigetto; ha anche osservato che le doglianze della ricorrente non colpivano la ratio decidendi, fondata sulla preclusione a far valere in giudizio l'insussistenza dei presupposti della disciplina di favore una volta che la dichiarazione, avente valore negoziale secondo la CTR, era divenuta non emendabile. Il ricorso è stato quindi rigettato con condanna della ricorrente alle spese.
Norme richiamate
La Corte esclude la violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato perché la CTR si è pronunciata esattamente sulla pretesa tributaria e sulla dedotta emendabilità della dichiarazione, senza alterare il thema decidendum.
Nel processo tributario la contestazione dell'atto impositivo da parte dell'Ufficio basta a contrastare le difese del contribuente; non è richiesto un ulteriore onere di allegazione sui punti già compresi nell'atto impugnato.
La nullità motivazionale ricorre solo in caso di mancanza assoluta o di motivazione incomprensibile/irriconoscibile; nella specie la motivazione della CTR è stata ritenuta logica e comprensibile.
La questione della doppia conforme non è stata ritenuta dirimente rispetto alle censure prospettate, perché non incideva sui motivi dedotti nella forma in cui erano stati articolati.
art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.
È il parametro processuale corretto per censurare la nullità della sentenza per omessa/inesistente motivazione o per violazioni processuali come l'ultrapetizione.
art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.
Per le sentenze d'appello pubblicate dopo l'11 settembre 2012 si applica la formulazione novellata, che restringe il vizio al solo omesso esame di un fatto decisivo.
È la disciplina delle società non operative; la Corte ne ricostruisce presupposti, meccanismo presuntivo e cause di disapplicazione.
art. 2, comma 36-decies, d.l. 138/2011
Introduce la fattispecie delle società in perdita sistematica: tre periodi d'imposta consecutivi in perdita determinano la non operatività dal quarto periodo successivo.
art. 37-bis, comma 8, d.P.R. 600/1973
Richiamato dall'art. 30, comma 4-bis, l. 724/1994 come base per richiedere la disapplicazione della disciplina antielusiva in presenza di oggettive situazioni impeditive.
Richiamato dalla CTR come termine entro cui può essere chiesto il rimborso, in alternativa alla contestazione in sede contenziosa, secondo il ragionamento svolto dal giudice di merito.
È indicato come norma che disciplina l'utilizzo e il riporto delle perdite fiscali, tema che la CTR collega alla natura negoziale della scelta espressa in dichiarazione.
È richiamato dalla CTR nel passaggio sul regime di utilizzo delle perdite negli anni pregressi; la Corte riferisce il richiamo come parte della motivazione del giudice di appello.
art. 36, comma 2, n. 4, d.lgs. 546/1992
La Corte la richiama insieme all'art. 132 c.p.c. quale parametro della motivazione della sentenza tributaria.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002
È menzionato nel dispositivo per il raddoppio del contributo unificato, conseguenza processuale del rigetto del ricorso.
Massime di principio
- Nel giudizio tributario, la censura in cassazione deve colpire specificamente la ratio decidendi della sentenza impugnata; se le doglianze non si confrontano con il fondamento logico-giuridico della decisione, il motivo è infondato.
- La violazione dell'art. 112 c.p.c. non sussiste quando il giudice d'appello esamina la pretesa nei limiti del petitum e della causa petendi effettivamente devoluti, anche se qualifica diversamente la questione giuridica rispetto alla prospettazione della parte.
- Nel processo tributario, la difesa dell'Amministrazione contro il ricorso del contribuente integra contestazione sufficiente delle tesi avversarie, senza necessità di ulteriori allegazioni rispetto all'atto impositivo già posto a base del giudizio.
- La nullità per difetto di motivazione si configura solo in caso di motivazione mancante o meramente apparente; non basta che la parte ritenga la motivazione errata o irrilevante rispetto alle proprie difese.
- In materia di società non operative, la dichiarazione del contribuente può assumere rilievo decisivo ai fini dell'applicazione della disciplina se da essa emerge la condizione di non operatività, e l'emenda postuma incontra i limiti individuati dalla giurisprudenza di legittimità e dal giudice di merito.
- Chi intende contestare in cassazione una decisione fondata sull'applicazione della disciplina delle società di comodo deve confrontarsi con il presupposto specifico posto dal giudice di merito, e non con questioni diverse o solo indirettamente collegate.
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