Cassazione Civile, Ordinanza n. 11487/2023 del 03/05/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (fisco)
La controversia
Il contribuente ha impugnato in cassazione la sentenza della CTR del Veneto che, in parziale riforma della decisione di primo grado, aveva ritenuto legittime tre cartelle di pagamento per omesso versamento di Irpef, Irap e Iva dovuti per l'anno 2009, con esclusione delle sanzioni. La vicenda nasce da un sequestro di prevenzione disposto sui beni, sull'azienda e sui capitali del contribuente, seguito da confisca poi "revocata" dalla Corte d'appello di Palermo. Le imposte risultavano dalle dichiarazioni annuali presentate dall'amministratore giudiziario durante la gestione dei beni. Con il primo motivo il ricorrente ha denunciato nullità della sentenza e del procedimento per violazione degli artt. 20 e 53 del D.Lgs. n. 546/1992, sostenendo che l'appello dell'Agenzia non gli era stato ritualmente notificato e che la CTR aveva errato nell'affermarne la ritualità. Con il secondo motivo ha dedotto violazione delle norme sulla soggettività passiva in materia di Iva, Irap e sostituzione a titolo di acconto, assumendo che le obbligazioni tributarie erano sorte in presenza di atti compiuti dall'amministratore giudiziario nell'interesse della pubblica amministrazione e che, una volta rientrati i beni nella sua disponibilità, gli effetti del mancato pagamento non avrebbero potuto riverberarsi sul suo patrimonio.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto manifestamente infondato il primo motivo, perché dagli atti risultava l'avviso di ricevimento della notificazione dell'appello al difensore domiciliatario. Quanto al secondo motivo, ha escluso la fondatezza della tesi del contribuente, ma ha corretto la motivazione della CTR: nel caso non veniva in rilievo una revoca "ex tunc" della confisca in funzione di revisione, bensì l'annullamento, in appello, di una confisca non definitiva. In tale situazione, il sequestro e l'amministrazione medio tempore operano "in incertam personam" e, una volta restituito il compendio al proposto, questi resta responsabile dei debiti tributari sorti durante la gestione dell'amministratore giudiziario e non pagati, perché i beni e i rapporti ritornano nella sua disponibilità nella consistenza attuale risultante dalla gestione. È stata disposta la compensazione integrale delle spese per la complessità della materia; dichiarati inoltre i presupposti per il raddoppio del contributo unificato.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.
invocato per denunciare nullità della sentenza e del procedimento
artt. 20 e 53 D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
richiamati dal ricorrente per contestare la ritualità della notifica dell'appello nel processo tributario
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
invocato per dedurre violazione di legge sulla soggettività passiva tributaria
artt. 1, 4 e 5 D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633
richiamati quanto all'Iva e alla soggettività passiva
art. 3 D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446
richiamato quanto all'Irap e alla soggettività passiva
artt. 23, 24 e 25 D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600
richiamati quanto agli obblighi di sostituzione e ai relativi versamenti
art. 23, comma 8-bis, D.L. 28 ottobre 2020, n. 137, conv. con L. 18 dicembre 2020, n. 176
richiamato per la requisitoria del P.G. depositata in vista dell'udienza
artt. 2-bis ss. L. 31 maggio 1975, n. 575
indicati come disciplina ratione temporis applicabile alla misura di prevenzione patrimoniale prima del D.Lgs. 159/2011
Sez. U Pen. n. 57 del 19/12/2006, Auddino
richiamata per il principio della revoca ex tunc della confisca in caso di invalidità genetica e revisione della misura definitiva
Sez. U Pen. n. 18 del 10/12/1997, Pisco
richiamata per l'idea della revoca della misura di prevenzione come rimedio sostitutivo della revisione penale nel sistema previgente
richiamato in relazione alla revisione delle sentenze penali irrevocabili
richiamato quale parametro per la revoca della confisca in funzione di revisione
art. 3-ter, comma 2, L. 31 maggio 1965, n. 575
richiamato per la disciplina delle impugnazioni contro i provvedimenti di confisca
art. 4 L. 27 dicembre 1956, n. 1423
richiamato per la disciplina delle impugnazioni avanti corte d'appello e cassazione nei procedimenti di prevenzione
art. 27 D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159
richiamato per la disciplina dell'esecutività dei provvedimenti della corte d'appello nel codice antimafia
art. 28 D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159
richiamato come attuale disciplina della revocazione della confisca
art. 50, comma 2, D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159
richiamato per affermare l'estinzione per confusione dei debiti tributari erariali in caso di confisca definitiva
art. 51, comma 2, D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159
richiamato per confermare che l'amministratore giudiziario deve determinare provvisoriamente il reddito e versare le imposte durante il sequestro
richiamato in via analogica per descrivere l'amministrazione del compendio come 'in incertam personam'
Massime di principio
- Quando un provvedimento di confisca non è divenuto definitivo ed è poi annullato in appello, non opera una revoca in funzione di revisione con effetti ex tunc, ma viene meno l'ablazione provvisoriamente disposta, con restituzione del compendio al soggetto originario nella consistenza risultante dalla gestione medio tempore.
- Nel periodo compreso tra sequestro e confisca definitiva, l'amministrazione dei beni avviene 'in incertam personam' o per conto di chi spetta: l'amministratore giudiziario deve adempiere agli obblighi dichiarativi e, nei limiti delle risorse disponibili, anche ai versamenti d'imposta dovuti per la gestione.
- Se i tributi risultano dalle dichiarazioni presentate dall'amministratore giudiziario e non possono essere materialmente versati durante la gestione, il debito tributario recuperato successivamente al rientro dei beni ricade sul proposto, perché la gestione era stata svolta anche nel suo interesse postumo e con conservazione della titolarità del bene in capo a lui.
- La disciplina della revoca ex tunc della confisca presuppone la definitività del provvedimento ablatorio; se il provvedimento è ancora impugnabile o viene annullato in sede di impugnazione ordinaria, non si applica quel modello, ma la disciplina ordinaria dell'annullamento e della restituzione.
- In materia processuale tributaria, la prova della rituale notificazione dell'impugnazione può essere desunta dall'avviso di ricevimento agli atti, e la doglianza di omessa notifica è infondata quando tale documento attesti l'avvenuta consegna al domiciliatario.
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