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Cassazione Civile, Ordinanza n. 11487/2023 del 03/05/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (fisco)

La controversia

Il contribuente ha impugnato in cassazione la sentenza della CTR del Veneto che, in parziale riforma della decisione di primo grado, aveva ritenuto legittime tre cartelle di pagamento per omesso versamento di Irpef, Irap e Iva dovuti per l'anno 2009, con esclusione delle sanzioni. La vicenda nasce da un sequestro di prevenzione disposto sui beni, sull'azienda e sui capitali del contribuente, seguito da confisca poi "revocata" dalla Corte d'appello di Palermo. Le imposte risultavano dalle dichiarazioni annuali presentate dall'amministratore giudiziario durante la gestione dei beni. Con il primo motivo il ricorrente ha denunciato nullità della sentenza e del procedimento per violazione degli artt. 20 e 53 del D.Lgs. n. 546/1992, sostenendo che l'appello dell'Agenzia non gli era stato ritualmente notificato e che la CTR aveva errato nell'affermarne la ritualità. Con il secondo motivo ha dedotto violazione delle norme sulla soggettività passiva in materia di Iva, Irap e sostituzione a titolo di acconto, assumendo che le obbligazioni tributarie erano sorte in presenza di atti compiuti dall'amministratore giudiziario nell'interesse della pubblica amministrazione e che, una volta rientrati i beni nella sua disponibilità, gli effetti del mancato pagamento non avrebbero potuto riverberarsi sul suo patrimonio.

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto manifestamente infondato il primo motivo, perché dagli atti risultava l'avviso di ricevimento della notificazione dell'appello al difensore domiciliatario. Quanto al secondo motivo, ha escluso la fondatezza della tesi del contribuente, ma ha corretto la motivazione della CTR: nel caso non veniva in rilievo una revoca "ex tunc" della confisca in funzione di revisione, bensì l'annullamento, in appello, di una confisca non definitiva. In tale situazione, il sequestro e l'amministrazione medio tempore operano "in incertam personam" e, una volta restituito il compendio al proposto, questi resta responsabile dei debiti tributari sorti durante la gestione dell'amministratore giudiziario e non pagati, perché i beni e i rapporti ritornano nella sua disponibilità nella consistenza attuale risultante dalla gestione. È stata disposta la compensazione integrale delle spese per la complessità della materia; dichiarati inoltre i presupposti per il raddoppio del contributo unificato.

Norme richiamate

Massime di principio

  • Quando un provvedimento di confisca non è divenuto definitivo ed è poi annullato in appello, non opera una revoca in funzione di revisione con effetti ex tunc, ma viene meno l'ablazione provvisoriamente disposta, con restituzione del compendio al soggetto originario nella consistenza risultante dalla gestione medio tempore.
  • Nel periodo compreso tra sequestro e confisca definitiva, l'amministrazione dei beni avviene 'in incertam personam' o per conto di chi spetta: l'amministratore giudiziario deve adempiere agli obblighi dichiarativi e, nei limiti delle risorse disponibili, anche ai versamenti d'imposta dovuti per la gestione.
  • Se i tributi risultano dalle dichiarazioni presentate dall'amministratore giudiziario e non possono essere materialmente versati durante la gestione, il debito tributario recuperato successivamente al rientro dei beni ricade sul proposto, perché la gestione era stata svolta anche nel suo interesse postumo e con conservazione della titolarità del bene in capo a lui.
  • La disciplina della revoca ex tunc della confisca presuppone la definitività del provvedimento ablatorio; se il provvedimento è ancora impugnabile o viene annullato in sede di impugnazione ordinaria, non si applica quel modello, ma la disciplina ordinaria dell'annullamento e della restituzione.
  • In materia processuale tributaria, la prova della rituale notificazione dell'impugnazione può essere desunta dall'avviso di ricevimento agli atti, e la doglianza di omessa notifica è infondata quando tale documento attesti l'avvenuta consegna al domiciliatario.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioRiscossione
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

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