Cassazione Civile, Ordinanza n. 11497/2023 del 03/05/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (fallimento)
La controversia
Le ricorrenti avevano proposto azione per ottenere l'esecuzione in forma specifica di un contratto preliminare di compravendita immobiliare. Il Tribunale aveva dichiarato la propria incompetenza ritenendo devoluta agli arbitri la controversia in ragione di una clausola compromissoria. La Corte d'appello aveva dichiarato inammissibile l'appello, osservando che la pronuncia di primo grado, avendo deciso sulla competenza del giudice in presenza di clausola arbitrale, andava impugnata con regolamento di competenza ex artt. 42 e 43 c.p.c. e art. 819-ter c.p.c. Le ricorrenti hanno allora denunciato violazione degli artt. 38, comma 3, 183 e 279 c.p.c., degli artt. 111 e 24 Cost. e della legge n. 69 del 2009, oltre a vizio motivazionale, sostenendo che la decisione di primo grado fosse nulla perché resa con sentenza anziché con ordinanza, dopo istruttoria, CTU e discussione orale, quando l'eccezione di compromesso sarebbe stata ormai preclusa.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto il motivo inammissibile perché le censure non colpivano la ratio decidendi della sentenza impugnata, fondata sul fatto che la decisione del Tribunale aveva negato la competenza del giudice ordinario in favore degli arbitri e doveva quindi essere impugnata con regolamento di competenza, non con appello. La Corte ha inoltre precisato che, in materia di competenza, il regolamento è il rimedio per contestare non solo la statuizione sulla competenza in sé, ma anche i vizi relativi alla corretta proposizione e al rituale esame dell'eccezione compromissoria, nonché al procedimento seguito per arrivare alla decisione. Ha quindi rigettato il ricorso, condannando le ricorrenti alle spese e dando atto dell'obbligo di versare l'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
La decisione che afferma o nega la competenza del giudice ordinario in presenza di clausola compromissoria deve essere impugnata con il regolamento di competenza.
Indicano il rimedio del regolamento di competenza quale mezzo di impugnazione delle decisioni sulla competenza.
La censura sulla ritualità dell'eccezione di competenza o compromesso va fatta valere con lo strumento proprio della competenza, non con appello.
Richiamato dalle ricorrenti come norma processuale asseritamente violata nel procedimento di primo grado.
Richiamato dalle ricorrenti come norma processuale asseritamente violata nel modo di definizione della questione.
art. 111 Cost.
Richiamato dalle ricorrenti a sostegno del vizio denunciato.
art. 24 Cost.
Richiamato dalle ricorrenti a sostegno della pretesa nullità della decisione di primo grado.
Richiamata dalle ricorrenti nel quadro delle doglianze processuali.
art. 360, comma 1, nn. 3 e 5, c.p.c.
Costituisce il parametro formale del motivo di ricorso, dichiarato però inammissibile per difetto di attacco alla ratio decidendi.
Massime di principio
- Quando una decisione del giudice ordinario afferma o nega la competenza in presenza di clausola compromissoria, il mezzo di impugnazione corretto è il regolamento di competenza, non l'appello.
- Nel concetto di "questioni di competenza" rientrano anche i vizi relativi alla corretta proposizione dell'eccezione, al suo rilievo da parte del giudice e al procedimento seguito per la decisione, sicché tali vizi devono essere fatti valere con il rimedio della competenza.
- È inammissibile il ricorso per cassazione che non si confronti con la ratio decidendi della sentenza impugnata.
- L'eventuale nullità del procedimento che ha condotto alla decisione sulla competenza non trasforma la censura in un ordinario vizio processuale da far valere con appello, se la decisione sostanzialmente incide sulla competenza.
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