Cassazione Civile, Ordinanza n. 11491/2023 del 03/05/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (creditore)
La controversia
La controversia nasce dalla vendita, compiuta da un soggetto in favore della sorella, della quota di un terreno con fabbricati. Un creditore del venditore, assumendo di essere creditore di quest'ultimo per euro 50.000,00, ha sostenuto che il contratto di compravendita fosse in realtà una donazione dissimulata e ha chiesto anche la revocatoria dell'atto ai sensi dell'art. 2901 c.c., poiché pregiudizievole alle proprie ragioni. La Corte d'appello ha accolto tali domande, ritenendo non provato il pagamento del prezzo da parte dell'acquirente e quindi ravvisando una simulazione relativa. L'acquirente ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi: 1) violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. e vizio di motivazione, per omessa o errata valutazione di documenti bancari che avrebbero dimostrato la provenienza della provvista per gli assegni circolari dal proprio conto; 2) violazione degli artt. 112 e 113 c.p.c., deducendo che la Corte d'appello avrebbe deciso oltre le difese della controparte e senza considerare il principio di non contestazione, poiché il creditore non aveva contestato la provenienza delle somme; 3) falsa applicazione dell'art. 2901 c.c., sostenendo che, esclusa la simulazione, la revocatoria non avrebbe potuto essere accolta per mancanza della prova della consapevolezza del pregiudizio in capo all'acquirente, presupposto richiesto per gli atti a titolo oneroso.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha dichiarato inammissibili le censure dirette a contestare il merito della valutazione delle prove, affermando che tali apprezzamenti spettano al giudice di merito e non sono rivalutabili in sede di legittimità. Ha inoltre chiarito che la violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. è configurabile solo in ipotesi tipizzate: uso di prove non dedotte dalle parti o attribuzione alle prove di un valore diverso da quello legale o dal prudente apprezzamento. Ha ritenuto inammissibile anche la censura di insufficiente motivazione, non più deducibile nel testo vigente dell'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. Quanto al principio di non contestazione, ha affermato che esso opera solo per fatti propri della parte contro cui è dedotto o comuni ad entrambe le parti, non per fatti propri della parte che li allega e del tutto estranei all'altra. Il terzo motivo è stato dichiarato assorbito, perché dipendente dal presupposto logico dell'accoglimento dei primi due e comunque dal diverso accertamento della Corte territoriale circa la gratuità dell'atto. La ricorrente è stata condannata alle spese e al versamento dell'ulteriore contributo unificato, se dovuto.
Norme richiamate
La violazione è configurabile solo se il giudice pone a base della decisione prove non introdotte dalle parti e acquisite d'ufficio al di fuori dei poteri consentiti.
La violazione è deducibile solo se il giudice attribuisce a una prova un valore diverso da quello del prudente apprezzamento o da quello legale previsto dalla legge.
È richiamato come parametro del vizio di ultrapetizione, ma la censura è stata ritenuta infondata.
È richiamato dalla ricorrente insieme all'art. 112 c.p.c., ma senza esito favorevole.
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
Il vizio di insufficiente motivazione non è più proponibile nel testo vigente della norma.
La censura sulla revocatoria è stata ritenuta assorbita; la Corte di merito aveva qualificato l'atto come gratuito, con conseguente irrilevanza del presupposto soggettivo richiesto per gli atti onerosi.
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 115/2002
È richiamato per dare atto dei presupposti del pagamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- In sede di legittimità non è consentito trasformare la censura in una nuova valutazione del materiale probatorio: l'apprezzamento delle prove resta riservato al giudice di merito.
- La violazione dell'art. 115 c.p.c. sussiste solo se il giudice utilizza prove non dedotte dalle parti e disposte d'ufficio fuori dei casi consentiti; non basta contestare la lettura delle prove compiuta dal giudice.
- La violazione dell'art. 116 c.p.c. è configurabile solo quando il giudice disattenda il criterio del prudente apprezzamento o attribuisca a una prova un valore giuridico diverso da quello previsto dalla legge.
- Il vizio di motivazione per insufficienza non è più deducibile nel ricorso per cassazione secondo l'attuale formulazione dell'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
- Il principio di non contestazione opera solo rispetto a fatti che siano propri della parte contro cui sono dedotti o comuni alle parti; non si applica ai fatti esclusivamente riferibili alla parte che li allega e ignoti all'altra parte.
- La censura su un capo di decisione presupposto da un diverso accertamento di fatto può risultare assorbita se le ragioni principali di ricorso vengono respinte.
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