Cassazione Civile, Ordinanza n. 11495/2023 del 03/05/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (amministratore)
La controversia
La controversia nasce dal recupero, mediante ordinanza-ingiunzione ex r.d. n. 639/1910, di una maggiorazione corrisposta a un ex amministratore provinciale sull'indennità di carica dopo l'istituzione della città metropolitana. L'interessato aveva proposto opposizione deducendo, tra l'altro, l'illegittimità della richiesta restitutoria, la mancata prova dell'indebito, l'avvenuta erogazione in base a un provvedimento amministrativo, la prescrizione della pretesa, l'esistenza di prove non ammesse e la buona fede nella percezione delle somme. La Corte d'appello aveva respinto l'opposizione ritenendo che, nel giudizio di opposizione a ingiunzione per entrate patrimoniali, la pretesa dell'ente fosse assistita da presunzione di legittimità e che spettasse all'opponente provare l'erroneità dell'accertamento. Nel ricorso per cassazione sono stati articolati sei motivi: omesso esame di fatti e mancata considerazione di prove e CTU; erronea affermazione dell'indebita percezione nonostante il provvedimento amministrativo; erronea esclusione della prescrizione quinquennale; erronea negazione del titolo alla percezione per asserita mancata costituzione dell'area metropolitana; erronea distribuzione dell'onere della prova e mancanza di requisiti formali dell'atto; pretermissione della buona fede del percettore.
La decisione
La Cassazione ha accolto il primo motivo, limitatamente alla censura sulla distribuzione dell'onere probatorio, e il quinto motivo; ha dichiarato inammissibile il terzo motivo per difetto di specificità; ha dichiarato assorbiti il primo motivo nei restanti profili, nonché il secondo, il quarto e il sesto. La sentenza impugnata è stata cassata nei limiti dei motivi accolti e la causa è stata rinviata alla Corte d'appello di Palermo, in diversa composizione, per un nuovo esame alla luce del principio per cui, nell'opposizione a ingiunzione ex r.d. n. 639/1910, la pubblica amministrazione opposta ha l'onere di provare i fatti costitutivi del credito.
Norme richiamate
r.d. 14 aprile 1910, n. 639
Nel giudizio di opposizione all'ingiunzione emessa per la riscossione di entrate patrimoniali, la posizione sostanziale di attrice spetta all'amministrazione opposta, che deve provare i fatti costitutivi del credito.
L'onere di provare i fatti costitutivi del credito grava sulla pubblica amministrazione opposta, mentre all'opponente spetta provare i fatti estintivi, modificativi o impeditivi dell'obbligazione.
art. 366, comma 1, n. 4, c.p.c.
Il motivo di ricorso deve contenere una critica puntuale, completa e specifica alle ragioni della decisione impugnata; la mancata presa di posizione rispetto alla ratio decidendi comporta inammissibilità per difetto di specificità.
art. 111 Cost.
È richiamato a sostegno dell'esigenza di un'esegesi che non attribuisca alla pubblica amministrazione un ingiustificato privilegio probatorio nella fase contenziosa di opposizione.
art. 2498
È evocato dal ricorrente in relazione al termine di prescrizione, ma la Corte non ne accoglie la tesi e dichiara il motivo inammissibile per difetto di specificità.
Massime di principio
- Nel giudizio di opposizione a ingiunzione ex r.d. n. 639/1910 promosso contro una pubblica amministrazione, l'ente opposto assume la posizione sostanziale di attrice e deve provare i fatti costitutivi del credito azionato; l'opponente, invece, deve provare i fatti estintivi, modificativi o impeditivi.
- La presunzione di legittimità del titolo formato unilateralmente dalla pubblica amministrazione opera nella fase di formazione dell'atto, ma non si estende alla successiva fase contenziosa, nella quale il rapporto obbligatorio va accertato secondo le regole ordinarie dell'onere della prova.
- In cassazione, la censura sulla prescrizione è inammissibile se non si confronta specificamente con la ratio decidendi della sentenza impugnata; il ricorrente deve indicare perché l'argomentazione del giudice di merito sarebbe errata, non limitarsi a riproporre una diversa tesi.
- Le questioni subordinate alla prova del credito o dell'indebito restano assorbite quando la decisione venga cassata per erronea distribuzione dell'onere probatorio.
- In presenza di opposizione a recupero di somme erogate dalla pubblica amministrazione, la verifica di buona fede, titolo dell'erogazione, legittimità della percezione e quantum del recupero va compiuta solo dopo l'accertamento, da parte dell'ente, della sussistenza dell'indebito.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 3 mag 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 11467/2023 del 03/05/2023
- ordinanza_civile · 3 mag 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 11487/2023 del 03/05/2023
- ordinanza_civile · 3 mag 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 11491/2023 del 03/05/2023
- ordinanza_civile · 3 mag 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 11494/2023 del 03/05/2023
- ordinanza_civile · 3 mag 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 11497/2023 del 03/05/2023
- ordinanza_civile · 3 mag 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 11499/2023 del 03/05/2023
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →