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Cassazione Civile, Ordinanza n. 11499/2023 del 03/05/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso, confermando la decisione di merito che aveva escluso il diritto dell'imprenditore al pagamento in assenza di un valido contratto scritto con la pubblica amministrazione. Ha inoltre condannato il ricorrente alle spese del giudizio di legittimità e dato atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato.

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

Un imprenditore aveva ottenuto decreto ingiuntivo per euro 4.506,04 nei confronti di un comune, relativo a forniture di merce eseguite in favore dell'ente. Il comune aveva proposto opposizione e il tribunale aveva revocato il decreto ingiuntivo, rigettando anche la domanda riconvenzionale dell'opposto; la corte d'appello aveva poi respinto l'impugnazione dell'imprenditore. In cassazione il ricorrente deduceva: (1) nullità della sentenza e del procedimento per asserita mancanza di procura del comune nel primo grado; (2) ultrapetizione, perché la corte d'appello avrebbe accolto un'eccezione di mancanza di copertura finanziaria non sollevata in primo grado; (3) omesso esame di fatti decisivi e motivazione contraddittoria, sostenendo che si trattasse di vendite effettuate secondo gli usi, regolate dall'art. 17 r.d. n. 2240/1923, e che fossero sufficienti la richiesta di fornitura del dirigente, la consegna della merce e il buono di consegna; (4) violazione dell'art. 191 d.lgs. n. 267/2000, deducendo l'esistenza di un impegno di spesa. La Corte ha ritenuto inammissibile il primo motivo perché nuovo e non dedotto in appello; ha respinto il terzo motivo affermando che nei contratti della P.A. è necessaria la forma scritta ad substantiam e che non sono sufficienti comportamenti concludenti o corrispondenza; ha dichiarato assorbiti il secondo e il quarto motivo, poiché l'assenza del contratto scritto rendeva irrilevanti le ulteriori censure.

Norme richiamate

  • artt. 16 e 17 r.d. n. 2440/1923

    Per la valida stipulazione dei contratti della pubblica amministrazione è richiesta la forma scritta ad substantiam, con incontro di dichiarazioni scritte; il requisito non può essere surrogato da comportamenti concludenti o da mera corrispondenza.

  • art. 17 del r.d. n. 2240/1923

    Richiamato dal ricorrente a sostegno della tesi della sufficienza delle vendite secondo gli usi, ma la Corte ha escluso che ciò potesse superare il requisito della forma scritta nei contratti della P.A.

  • art. 191 d.lgs. n. 267/2000

    La censura sulla copertura finanziaria è stata ritenuta irrilevante, perché la mancanza del contratto scritto rendeva inutile esaminare il profilo dell'impegno di spesa.

  • art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002

    È stato dato atto dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in quanto il ricorso è stato proposto dopo il 30 gennaio 2013.

  • art. 13, comma 1-bis, D.P.R. n. 115/2002

    Richiamato quale parametro per determinare l'ulteriore importo dovuto a titolo di contributo unificato.

Massime di principio

  • Nei contratti stipulati dalla pubblica amministrazione, anche quando l'ente agisce iure privatorum, la forma scritta ad substantiam è requisito essenziale di validità e la sua mancanza determina nullità del negozio.
  • La forma scritta richiesta per i contratti della pubblica amministrazione non può essere sostituita da comportamenti concludenti, dalla sola esecuzione della prestazione o dalla corrispondenza tra le parti; occorre un incontro di dichiarazioni scritte riferibili all'organo competente a rappresentare l'ente.
  • La delibera a contrarre, anche se adottata dall'organo rappresentativo, resta un atto interno e non equivale alla valida stipulazione del contratto, sicché non sana l'assenza del documento negoziale.
  • Le eccezioni processuali o sostanziali che presuppongono l'esistenza di un valido contratto con la P.A. restano irrilevanti quando manca il contratto scritto, perché il difetto genetico del rapporto assorbe ogni ulteriore questione.
  • In cassazione non sono esaminabili censure nuove, non dedotte nei precedenti gradi di merito, quando si tratta di nullità processuali che avrebbero dovuto essere fatte valere con l'appello.

Come è indicizzato

MaterieMandatoImpugnazioni
RamiContrattiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiNullitàOnere della prova

Testo integrale

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