Cassazione Civile, Ordinanza n. 11494/2023 del 03/05/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
Un avvocato agiva contro un comune per ottenere il pagamento di compensi professionali relativi a più giudizi davanti al giudice amministrativo e ad attività stragiudiziale asseritamente svolta in favore dell’ente. Il tribunale accoglieva la domanda solo in parte, riconoscendo una somma inferiore a quella richiesta e negando il compenso per alcune voci, in particolare per l’attività stragiudiziale ritenuta assorbita nella difesa giudiziale o comunque non autonomamente dovuta. In appello il professionista contestava la mancata liquidazione integrale e la condanna alle spese anche nei confronti del terzo chiamato. La corte d’appello rigettava il gravame, dichiarando inammissibili per genericità la maggior parte delle censure, e ritenendo infondata la domanda sull’attività stragiudiziale perché non autonoma rispetto alla difesa in giudizio e, comunque, non conferita validamente in forma scritta. In cassazione il ricorrente deduceva: difetto assoluto di motivazione; violazione dell’art. 2233 c.c. e dell’art. 112 c.p.c. per mancata analitica liquidazione del credito; violazione della disciplina speciale sui compensi degli avvocati e sul rito/composizione del giudice, assumendo l’applicabilità del procedimento ex l. n. 794/1942; vizi motivazionali sulla riduzione dei compensi e sulla natura dell’attività stragiudiziale; illegittima condanna alle spese del terzo chiamato e eccessiva liquidazione di queste ultime.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto infondato il motivo sulla motivazione, osservando che la sentenza d’appello rispettava il minimo costituzionale motivazionale. Ha dichiarato inammissibili le censure sulla quantificazione del credito perché non si confrontavano con la decisione impugnata, nella quale la liquidazione era stata già effettuata dal tribunale e, in appello, i motivi erano stati dichiarati inammissibili per genericità. Ha ritenuto inammissibile e comunque infondata la doglianza sulla composizione del giudice di primo grado e sull’applicabilità del rito speciale ex l. n. 794/1942, affermando che tale disciplina riguarda solo le prestazioni giudiziali civili e non quelle rese davanti al giudice amministrativo; per queste ultime si applicano le forme ordinarie. Ha confermato, inoltre, la correttezza del rigetto del compenso per l’attività stragiudiziale, reputata attività prodromica e complementare alla difesa in giudizio, quindi assorbita nel compenso per l’attività giudiziale; in più ha rilevato che, secondo la corte territoriale, l’eventuale incarico autonomo non risultava validamente conferito per mancanza della forma scritta richiesta. Sono state respinte anche le censure sulle spese, poiché fondate sul principio di soccombenza e formulate in modo generico. Il ricorrente è stato condannato alle spese del giudizio di legittimità e all’ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 2233 c.c.
richiamato dal ricorrente per sostenere la necessità di una puntuale determinazione del compenso professionale; la Corte non accoglie la censura perché la liquidazione era già stata operata dal giudice di merito e la doglianza non si confrontava con la decisione impugnata.
art. 112 c.p.c.
invocato per lamentare omessa pronuncia sul quantum; la Corte esclude la violazione, rilevando che la decisione di merito ha comunque esaminato l’intera materia del contendere e mantenuto ferma la liquidazione di primo grado.
art. 29 L. n. 794/1942
richiamato per sostenere l’applicabilità del rito speciale e della relativa composizione del giudice; la Corte esclude l’applicabilità alle prestazioni rese davanti al giudice amministrativo.
art. 50 bis c.p.c.
invocato in relazione alla composizione del tribunale; la Corte reputa la censura tardiva e infondata perché il rito speciale non era applicabile.
art. 50 quater c.p.c.
richiamato come norma sulla nullità derivante dall’erronea composizione del giudice; la Corte osserva che il vizio della sentenza di primo grado doveva essere dedotto con specifico motivo di appello.
art. 161, comma 1, c.p.c.
utilizzato per affermare che il vizio di composizione del giudice di primo grado, convertito in motivo di impugnazione, non può essere dedotto per la prima volta in cassazione.
art. 342 c.p.c.
richiamato implicitamente nel vaglio della genericità dei motivi di appello; la Corte osserva che la declaratoria di inammissibilità dei motivi di gravame preclude il riesame di merito.
art. 91 c.p.c.
richiamato per la condanna alle spese secondo il principio di soccombenza, anche nei confronti del terzo chiamato in causa.
art. 360, comma 1, c.p.c.
richiamato in relazione ai motivi di ricorso in cassazione; la Corte censura la mancata specificazione del vizio dedotto e la genericità delle doglianze.
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
richiamato per i motivi di omessa motivazione; la Corte dichiara inammissibili alcune censure perché non formulate con riferimento ad uno specifico vizio di legittimità.
art. 2, comma 1, tariffa d.m. n. 127 del 2004
la Corte lo richiama per affermare che i compensi per attività stragiudiziale sono dovuti solo se le prestazioni non sono connesse e complementari a quelle giudiziali; se costituiscono naturale completamento della difesa in giudizio, è dovuto solo il compenso per l’assistenza giudiziale.
art. 1, comma 17, L. n. 228/2012
richiamato per dare atto della debenza dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
applicato per l’obbligo di versare un ulteriore importo pari al contributo unificato dovuto per l’impugnazione rigettata.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione, le censure devono confrontarsi con la reale ratio della decisione impugnata: se il giudice di merito ha già liquidato il credito o ha deciso in rito dichiarando inammissibile l’appello, non è consentito dedurre in modo generico un’omessa determinazione del quantum o una omessa pronuncia.
- Il vizio relativo alla composizione monocratica o collegiale del tribunale integra un vizio della sentenza di primo grado che deve essere dedotto con specifico motivo di appello; non può essere sollevato per la prima volta in cassazione.
- La disciplina speciale della liquidazione dei compensi dell’avvocato ex l. n. 794/1942 e d.lgs. n. 150/2011 opera per le prestazioni giudiziali civili e non si estende alle attività svolte davanti al giudice amministrativo o ad altri giudici speciali, per le quali si seguono le forme ordinarie.
- L’attività stragiudiziale dell’avvocato è autonomamente remunerabile solo quando abbia reale autonomia rispetto alla difesa in giudizio; se è prodromica, connessa o complementare all’attività giudiziale, il relativo compenso si considera assorbito in quello spettante per il patrocinio processuale.
- La mancata specifica contestazione dei criteri di liquidazione delle spese o della violazione dei tariffari rende inammissibile la censura in cassazione; la scelta del giudice di non compensare le spese resta, in linea di principio, espressione della discrezionalità regolata dal principio di soccombenza.
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